meccanismi di licensing

Caso 2009/01 - Utilizzazione nell’ambito di un’attività commerciale di opere musicali distribuite attraverso licenze libere

Tipo di richiedente: 
società gerente esercizio pubblico commerciale
Questioni: 

Fatto:
La società X, gerente un bar ristorante aperto al pubblico, intende diffondere all’interno dei suoi locali musica d’ambiente e, periodicamente, organizzare eventi concertistici, limitando però la scelta dei brani musicali da diffondere o eseguire a quelli distribuiti attraverso licenze libere.
Tra le altre cose, la società X intende altresì consentire che i clienti che lo desiderino possano masterizzarsi su CD/DVD la musica ascoltata nel locale.

Quesito:
Considerato il carattere commerciale dell’attività ed il fatto che i locali del bar ristorante entro i quali dovrebbero avvenire sia la diffusione sia l’esecuzione di brani musicali, sarebbe la società X chiamata a corrispondere alcunché a SIAE?
E’ necessario apporre il c.d. bollino SIAE sui supporti masterizzati dal clienti della società X nei suoi locali?

Esito: 

Contesto normativo (ristretto):
Legge 22 aprile 1941 n. 633 (di seguito la “LDA”), artt. 12 e segg., 72 e segg., 78-bis e segg., 80 e segg. e artt. 180 e segg.; DPCM 11/7/2001, n. 338 sul bollino SIAE.
Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione.

Soluzione al quesito:
Non v’è dubbio che le operazioni di riproduzione, diffusione ed esecuzione di opere musicali che la Società X si ripropone di effettuare nel suoi locali a vantaggio dei clienti integrano utilizzazioni di opere dell’ingegno, consentite solo in presenza di consenso degli aventi diritto (autori o titolari di diritti connessi).
Per altro verso, l’utilizzazione di brani distribuiti secondo schemi di licenza libera (Creative Commons e simili) consentirebbe di superare il problema, rendendo superfluo il consenso dei soggetti sopra menzionati, a condizione che:
a)si tratti di licenze che autorizzano l’uso commerciale dell’opera (non pare che possa essere revocato in dubbio il fatto che l’uso che la società X si ripropone di fare sia un uso commerciale). Nel caso delle licenza CC paiono idonee allo scopo le seguenti
BY (Attribution);
BY, ND (Attribution, No Derivative);
BY, SA (Attribution, Share Alike).
b)venga chiarito che, attraverso di esse, vengono concessi in licenza anche i diritti connessi (sotto questo profilo, le licenze Creative Commons, ultima versione, sembrano in linea con tali esigenze).
La Società X, a condizione che diffonda nei suoi locali esclusivamente “musica libera” di non iscritti SIAE, non sarà chiamata a corrispondere alla SIAE stessa alcun compenso di sorta, fatta eccezione, naturalmente, per la tassa sul pubblico spettacolo in caso di performance dal vivo.
Quanto all’attività di masterizzazione, anch’essa potrebbe essere considerata lecita in presenza di opere rilasciate con licenze libere che autorizzino l’uso commerciale dell’opera.
Infine, l’obbligo di apporre il bollino SIAE è adempimento che prescinde dalle modalità di distribuzione delle opere dell’ingegno secondo schemi di licenza libera. Per tale ragione, allorché la società X predisponga un servizio di distribuzione di supporti contenenti la musica diffusa nei suoi locali, soggiacerà all’obbligo di apporre il bollino ai sensi dell’art. 181-bis l.a. anche se su tali supporti venga riprodotta solo musica “libera”.
Peraltro, tale obbligo, si potrebbe argomentare, non parrebbe applicabile a fattispecie in cui il supporto su cui viene masterizzato il contenuto sia di proprietà del cliente e non venga distribuito dalla società X (ovvero non “sia destinato alla circolazione” nel senso della norma sopra citata).

anno del caso: 

Caso 2009/02 - Licenze Creative Commons e font tipografici

Tipo di richiedente: 
privato
Esito: 

SOMMARIO
Conclusioni – risposta al quesito
1. In fatto - il quesito proposto
2. In diritto – Il contesto normativo
2.1. Il “Carattere Tipografico”
2.1.1 Sulla tutela secondo il diritto Industriale.
a) Il Decreto Legislativo 12 dicembre 2002, n. 273 (Codice della Proprietà Industriale)
b) Il Regolamento n. 6/02/CE
2.1.2 Sulla tutela secondo il diritto d’autore.
2.1.3 Tutela concorrenziale e marchio
3. Il caso in esame – la risposta al quesito

Conclusioni – risposta al quesito

Con riferimento al quesito richiesto è possibile affermare quanto segue.
Si deve distinguere tra carattere tipografico e font. Il primo si riferisce al “tipo di carattere” (“c.d. “carattere tipografico”) che sembra potersi ricondurre al “design” delle lettere. “Il font” può indicarsi, invece, quale supporto fisico che consente di utilizzare il suddetto carattere tipografico (cioè il software).
Quindi sembra possibile accedere ad un duplice regime di tutela:
il primo, relativo al carattere tipografico, che trova ragione nella tutela quale disegno e modello, e quindi secondo le norme in tema di diritto industriale e se ne ricorrono anche i requisiti di diritto d’autore e della concorrenza;
il secondo, relativo al font, di tutela di diritto d’autore applicabile al software e conseguentemente la possibilità di disciplinare l’utilizzo di tale software con l’applicazione della licenza creative commons.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, si può di seguito indicare la possibile soluzione del quesito:
Risulta possibile distribuire tramite licenze Creative Commons un particolare set di font tipografici, inteso come il software che consente l’installazione e la visualizzazione del carattere tipografico. Permane, invece, la tutela del carattere tipografico secondo le norme del diritto industriale, del diritto d’autore, e del diritto alla concorrenza ove ne sussistano i requisiti.

1. In fatto - il quesito proposto

Il quesito proposto riguarda l’utilizzo di un set di font, in particolare, di alcuni caratteri tipografici che sono stati creati e che verranno utilizzati per la creazione del logo e del menù di un locale commerciale.
Pertanto si chiede se:
a)sia possibile utilizzare una licenza Creative Commons per tutelare i Font;
b)la tutela con licenza Creative Commons sia possibile anche in assenza di alcuna registrazione dei font conformemente al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.30, Codice della proprietà industriale.

2. In diritto – Il contesto normativo
Il fatto di cui al punto 1. richiede l’esame di una fattispecie complessa in cui si dive distinguere fra una tutela secondo il diritto industriale ed il diritto d’autore.
Si deve in ogni caso e preliminarmente distinguere tra “il tipo di carattere” (“c.d. “carattere tipografico”) che sembra potersi ricondurre al “design” delle lettere e “il font,” che può indicarsi quale supporto fisico che consente di utilizzare il suddetto il carattere tipografico (cioè il software).
2.1. Il “Carattere Tipografico”
Di seguito si indicheranno i riferimenti legislativi per la tutela del “carattere tipografico”.
2.1.1 Sulla tutela secondo il diritto Industriale.
Si deve prendere in considerazione la disciplina di seguito indicata:
a) Il Decreto Legislativo 12 dicembre 2002, n. 273 (Codice della Proprietà Industriale)
All’art. 31, nella sezione III, Disegni e Modelli, si afferma che:
comma primo: “Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale”
comma secondo: “Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l'altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore”.
Pertanto, alla luce di quanto sopra indicato, i caratteri tipografici possono formare oggetto di tutela conformemente alla parte della disciplina del Codice della Proprietà Industriale che riguarda i disegni e modelli.
b) Il Regolamento n. 6/02/CE
Anche per quanto riguarda il Regolamento all’art. 3 si indica, con riferimento al diritto dei disegni e modelli, che per “b) "prodotto" si intende: “qualsiasi oggetto industriale o artigianale, comprese tra l'altro le componenti destinate ad essere assemblate per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratori”.
All’art. 96, comma primo, viene altresì previsto che: “Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni di diritto comunitario o del diritto degli Stati membri applicabili ai disegni o modelli non registrati, ai marchi d'impresa o ad altri segni distintivi, ai brevetti per invenzione, ai modelli di utilità, ai caratteri tipografici, alla responsabilità civile e alla concorrenza sleale”.
Il regolamento non differisce sostanzialmente dalla disciplina nazionale, fatta eccezione, vale sottolineare, per la tutela dei modelli e dei disegni non registrati. Pertanto, l’autore di un disegno o modello non registrato, ma che presenti i requisiti per una valida registrazione, ha su di esso un diritto di esclusiva per un periodo di tre anni dalla data della prima divulgazione al pubblico nella Comunità.
c) I requisiti di accesso alla registrazione dei disegni e modelli ai sensi del Codice di Proprietà Industriale.
Il requisiti di accesso alla registrazione sono la novità ed il carattere individuale.
La novità viene intesa come assenza di divulgazione del modello anteriormente alla data della domanda di registrazione anche se la disciplina tende a limitare i casi di predivulgazione a tutte quelle ipotesi che non siano:
comunicazioni a terzi vincolati dal segreto;
divulgazioni avvenute per abuso a danni dell’autore del disegno;
divulgazioni per le quali non si possa pensare che abbiano avuto notizia “gli ambienti del settore interessato, peranti nella comunità”, e per le divulgazioni realizzate dallo stesso autore nei dodici mesi anteriori alla data della registrazione.
Per quanto riguarda “il carattere individuale” si intende “se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione” (art. 33, Codice di Proprietà Industriale).
La registrazione dei modelli e disegni ha efficacia per cinque anni e può essere prorogata sino ad un massimo di venticinque anni.
2.1.2 Sulla tutela secondo il diritto d’autore.
Disegni e modelli possono anche essere tutelati secondo il diritto d’autore. Infatti la legge di attuazione del della Direttiva C.E. n. 71/98/CE ha introdotto la possibilità di cumulo tra la tutela della registrazione come disegno e modello e tutela d’autore. L’art. 44 c.p.i. prevede però, su disegni e modelli, una durata di soli 25 anni dalla morte dell’autore, Tuttavia tale tutela, e quindi la regola del cumulo, opera solo nel caso di tutte le opere di “design”, che presentano i requisiti indicati all’art. 2, n. 10 l.d. aut., come modificato dal d.lgs. n.95/2001, con le espressioni di “carattere creativo” e di “valore artistico”.
Il primo requisito (“carattere creativo”) si riferisce al fatto che l’opera mostri l’impronta del suo autore, quindi, come tradizionalmente inteso, nel senso che basta che l’autore non abbia copiato l’opera, ma la abbia creata.
Il secondo requisito (“valore creativo”) segnala, invece, l’intenzione del legislatore di riservare la tutela d’autore alla fascia più importate delle opere di design, cioè quelle che presentino un importante valenza estetica.
2.1.3 Tutela concorrenziale e marchio
Per la forma il cui carattere individuale consiste in un vero e proprio carattere distintivo può parlarsi di cumulo tra registrazione come modello e tutela concorrenziale, nonché cumulo tra registrazione come modello e registrazione come marchio.
Diversamente per la forma il cui carattere individuale non equivalga al carattere distintivo, la registrazione come modello costituisce unica possibile tutela.
2.2. Il “Font” inteso quale supporto fisico che consente di utilizzare il carattere tipografico
Per quanto riguarda il font sembra potersi far richiamo alla tutela del software e, come altre forme di software, il font sarà soggetto a licenza che definisce i termini ed i modi dell’utilizzo. Il font consente, infatti, che il carattere possa essere utilizzato in diverse applicazioni e quindi sia compatibile, ad esempio, con siti web o dispositivi mobili.
Riguardo ai fonts ed il loro utilizzo è utile consultare i seguenti indirizzi:
http://www.adobe.com/type
http://www.apple.com/downloads/macosx/imaging_3d/fontpilot.html
http://www.bsa.org
http://www.fonts.com
http://www.fontwise.com
http://www.itcfonts.com
http://www.linotype.com
http://www.microsoft.com/typography
http://www.microsoft.com/typography/FontValidator.mspx
http://www.monotypeimaging.com

3. Il caso in esame – la risposta al quesito

Il caso in esame dovrebbe pertanto essere valutato in concreto con riferimento all’individuazione delle caratteristiche del carattere tipografico. In particolare, se il “carattere tipografico” ha quei caratteri previsti dalla disciplina sopra indicata per poter accedere alla tutela. Per questo si potrebbe iniziare una prima indagine su alcuni siti internet al fine di identificare se è stato già utilizzato un simile carattere, ad esempio: www.identifont.com.
Rimane invece tutelabile il font nei limiti di quanto previsto per il software, senza che occorra alcuna registrazione del carattere tipografico, e potrà essere applicata per l’utilizzo la licenza Creative Commons.

anno del caso: 

Caso 2007/02 - Selezione dei contenuti di wikipedia e pubblicazione online degli stessi

Tipo di richiedente: 
privato
Questioni: 

Fatto:
X ha realizzato un software che, utilizzando in modo automatico la classificazione dei dati presenti nel database (DB) di wikipedia, effettua le seguenti operazioni:
- download del dump del DB (archivio contenente la struttura ed i dati del DB) di itwiki da http://download.wikipedia.org;
- eliminazione di alcuni contenuti su base automatica (tra i quali le voci marcate come "sospetta violazione di copyright" e "punto di vista non neutrale");
- pubblicazione online.

Quesito:
Pubblicando online i dati estratti da wikipedia, si incorre in responsabilità o tale operazione ricade nei casi previsti dagli artt. 14-17 del D. Lgs. 70/03 che recepisce la Direttiva 2000/31/CE ?

Esito: 

Contesto normativo (ristretto):
- Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70 "Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico", artt. 14-17.
- Legge 8 febbraio 1948, n. 47 “Disposizioni sulla stampa”, art. 11.

Soluzione al quesito:
Le fattispecie di cui agli artt. 14 e 15 del D. Lgs. 70/03 non si applicano al caso di specie in quanto l'attività che verrebbe posta in essere da X non si potrebbe configurare né come “semplice trasporto” di informazioni o fornitura di servizi di accesso (art. 14) né come servizio di memorizzazione automatica, intermedia o temporanea delle informazioni presenti in Wikipedia (art. 15).
Quanto all'art. 16 comma I del D. Lgs. 70/03, questo dispone:
Art. 16 (Responsabilità nell'attività di memorizzazione di informazioni - hosting)
1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione, consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:
a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione;
b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.
La norma va letta alla luce dell'art. 2 del D. Lgs. 70/03, che dispone:
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "servizi della società dell'informazione": le attività economiche svolte in linea -on line-, nonché i servizi definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni;
b) "prestatore": la persona fisica o giuridica che presta un servizio della società dell'informazione;
(omissis)
d) "destinatario del servizio": il soggetto che, a scopi professionali e non, utilizza un servizio della società dell'informazione, in particolare per ricercare o rendere accessibili informazioni;
(omissis).
Come si evince dall'analisi del sito http://www.wikipedia.org, i contenuti di Wikipedia sono caricati dagli utenti/editori e Wikimedia Foundation si limita a mettere a disposizione di questi il sistema informatico che consente la memorizzazione delle informazioni (composto dal software MediaWiki e dai server che realizzano la memorizzazione delle informazioni stesse).
Pare quindi ragionevole assumere che, anche se il titolo dell'art. 16 fa espresso riferimento al servizio di “hosting”, Wikimedia Foundation sia “prestatore” del servizio Wikipedia rispetto agli utenti/autori di questa, che ne sono “destinatari”.
Si deve quindi valutare se X, mettendo a disposizione online il contenuto di Wikipedia, in nome e per conto proprio, possa giovarsi del regime di limitazione di responsabilità previsto dall'art. 16 del D. Lgs. 70/03.
E' doveroso evidenziare che una interpretazione senz'altro ragionevole dell'art. 16 del D. Lgs. 70/03 è quella per la quale l'esclusione di responsabilità prevista da questa norma si applichi al prestatore del servizio solo con riferimento alle informazioni fornite dagli utenti (o destinatari) del suo servizio e non anche dai destinatari di servizi forniti da terzi.
Infatti, le norme di cui agli artt. 14-17 del D. Lgs. 70/03, in quanto stabiliscono dei limiti ai generali principi in materia di responsabilità, hanno carattere “eccezionale” e quindi, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi al codice civile, ne deve essere esclusa qualsiasi interpretazione estensiva.
Restando negli stretti limiti imposti dall'art. 12 comma I delle preleggi al codice civile (interpretazione secondo il senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore), è prevalente la probabilità che in sede giudiziaria l'art. 16 del D. Lgs. 70/03 venga interpretato escludendone l'applicabilità al caso in cui X metta a disposizione online il contenuto di Wikipedia in nome e per conto proprio.
Infatti, se anche l'art. 1 del D. Lgs. 70/03 indica la finalità del testo normativo nel “promuovere la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione”, la lettera della norma, nel coordinato disposto degli artt. 16 e 2, pare esprimere un collegamento letterale tra destinatario e prestatore di uno specifico servizio.
L'unica ipotesi in cui l'attività di X potrebbe eventualmente essere ritenuta legittima, è quella in cui X si limiti a mettere a disposizione di Wikimedia Foundation i propri servizi, assumendo il ruolo di "prestatore di servizi della società dell'informazione" ai sensi del D. Lgs. n. 70/2003 nei confronti di Wikimedia Foundation. In tal caso X dovrebbe mettere a disposizione di Wikimedia Foundation lo spazio web (ed eventualmente una licenza d'uso del software necessario per svolgere l'attività di estrazione dei contenuti di Wikipedia) ma dovrebbe essere Wikimedia Foundation a decidere se ed in che modo procedere alla pubblicazione.
X, insomma, dovrebbe limitarsi a fornire un servizio di "memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio" (che in questo caso sarebbe Wikimedia Foundation), senza essere "effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita", facendo in modo che "non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso".
Tale ruolo di X dovrebbe essere adeguatamente identificato e concordato per iscritto in un apposito accordo da concludersi con Wikimedia Foundation: in tale accordo dovrebbero essere chiaramente indicate le attività di X, in conformità a quanto previsto dall'art. 16 del D. Lgs. n. 70/2003, nonché le opportune esenzioni di responsabilità e la relativa manleva da parte di Wikimedia Foundation nel caso in cui i contenuti fossero lesivi di diritti di terzi.
Ad ogni modo, perché si possa incontestabilmente configurare questa ipotesi, è necessario che il servizio online fornito da X sia erogato con modalità tali da escludere qualsiasi qualificazione dell'attività diversa da quella di servizio della società dell'informazione consistente nella "memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio".
Se per esempio X pubblicasse i contenuti in un proprio dominio internet, o in un'area web visualizzabile sotto il proprio nome e/o marchio, non potrebbe escludersi che la sua attività possa essere qualificata come attività editoriale, implicante corresponsabilità di X.
Al di fuori dell'ambito d'applicazione dell'art. 16 del D. Lgs. 70/03, ove nel materiale distribuito siano presenti contenuti lesivi del diritto di terzi (del diritto d'autore, d'immagine, della reputazione ecc.) X correrebbe il rischio di essere chiamato a rispondere ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. e, ove la sua attività si configuri come attività di stampa, anche ai sensi dell'art. 11 della L. 47/48, che dispone:
Per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore.
Sulla possibilità d'estendere alla pubblicazione on line alcune norme della L. 47/48 si veda Trib. Salerno, 16/03/2001 in Dir. Autore, 2002, 174, nonché le numerose pronunce di registrazione di riviste online (per es. vedi ordinanze Trib. di Foggia n. 2/99, Trib. di Ragusa n. 3/98 e Trib. Roma n. 585/97).
Concludendo,
prudenza impone di evitare che X si renda fornitore di servizi di memorizzazione dei contenuti di Wikipedia, a meno che svolga tale funzione a favore di Wikimedia Foundation, senza far operare direttamente il software di estrazione dei contenuti dal DB di Wikipedia adottando l'accortezza di stipulare con Wikimedia Foundation un accordo che esplicitamente escluda qualsiasi ruolo attivo e responsabilità in capo ad X.

anno del caso: 
temi generali: 

Caso 2010/45 - Compatibilità tra licenza CCO per un database e licenze dei software che esso utilizza

Tipo di richiedente: 
privato
Periodo: 
21/12/2010 to 17/02/2011
Tempo di risposta: 
28 giorni
Questioni: 

Fatto:
Il richiedente è lo sviluppatore di un software per il monitoraggio della qualità dell’accesso a Internet e della neutralità della rete (progetto Neubot). Per una delle funzionalità del programma ( la trasformazione dell’IP dell’utente in due dati ovvero la località geografica in cui esso si trova e l’identificativo del service provider che utilizza) si serve di una libreria rilasciata con licenza GNU-GPL. Tale libreria richiede il download e l’installazione di due database gratuiti (il primo per mappare l’indirizzo IP su una località geografica, il secondo per mappare l'indirizzo IP sul service provider). Tali database sono raggiungibili tramite la sezione open source/free del sito e apparentemente non richiedono la sottoscrizione di alcuna licenza.

Quesito:
la licenza utilizzata per i database e per la libreria dallo sviluppatore di tali tools è compatibile con l’adozione di una licenza CCO Universal? In caso di compatibilità, sarebbe possibile inserire un disclaimer nel file XML contenente i risultati anonimizzati e raccolti dal software del seguente tenore: “This database is available under CC0 1.0 Universal license. You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, all without asking permission. At your option, you might want to retain the following notice: This database contains the results collected by the Neubot project (http://www.neubot.org/), an initiative of the NEXA Center for Internet & Society at Politecnico di Torino, Italy (http://nexa.polito.it/)”?

Esito: 

Viene suggerito di contattare direttamente lo sviluppatore dei due database utilizzati dal software per richiedere delucidazioni in merito alla loro licenza. L’assenza di licenza infatti implica che per tali database il modello di default è quello di “tutti i diritti riservati”. Dopo aver contattato lo sviluppatore delle librerie e dei due database utilizzati dal software del richiedente, è emerso che per i database vengono utilizzate specifiche licenze (tipo Open Database License). In lista viene fatto notare che sarebbe necessaria una riflessione circa la compatibilità della licenza CC0 Universal con la Open Database License.

anno del caso: 
temi generali: 

Caso 2010/44 - Licenze CC e diritto d’autore: opere audiovisive create nell’ambito di un progetto culturale

Tipo di richiedente: 
privato
Periodo: 
03/11/2010 to 05/11/2010
Tempo di risposta: 
3 giorni
Questioni: 

Fatto:
Il richiedente è una fondazione che ha a disposizione una notevole quantità di dati che sono emersi grazie ad un progetto di ricerca sul lavoro di Nuto Revelli. A seguito della raccolta di numerosi materiali, sono stati realizzati un film ed una serie di documentari audiovisivi che descrivono la storia del Cuneese e dei suoi abitanti negli ultimi 100 anni. I richiedenti vogliono creare un sito web in cui pubblicare alcuni dei materiali raccolti affinché tali opere siano consultabili per scopi didattici e di ricerca. In particolare vogliono pubblicare tre tipi di documenti ovvero i frammenti delle interviste originali dello scrittore, sottotitolate ed animate graficamente; le interviste e le immagini dei paesaggi realizzate dai richiedenti, i trailer del film.

Quesito:
Viene richiesto quale delle licenze Creative Commons sia possibile adottare in relazione a tali diverse tipologie di opere, chiarendo che per tutte e tre le tipologie si vuole escludere la possibilità dello sfruttamento commerciale. Vengono inoltre fatte presenti una serie di esigenze particolari che caratterizzano alcune delle opere per le quali è prevista la consultazione sul sito web. I figli dello scrittore hanno richiesto l’adozione di una licenza Attribution-NonCommercial-NonDerativeWorks (CC-BY-NC-ND) per i frammenti delle interviste originali, mentre per i trailer è necessario chiedere l’autorizzazione al produttore in quanto opere protette secondo il tradizionale modello di copyright “all rights reserved”.

Esito: 

Non viene reso un parere come Selili in quanto le tempistiche brevi non permettono di fornire il servizio di consulenza, tuttavia viene fatto notare che non vi sono particolari questioni giuridiche, essendo solo necessario chiarire il funzionamento delle licenze CC.

anno del caso: 

Caso 2010/43 - Pubblicazione con licenza CC di un’opera letteraria di raccolta di contributi licenziati in CC

Tipo di richiedente: 
gestore sito web
Periodo: 
12/10/2010 to 20/10/2010
Tempo di risposta: 
9 giorni
Questioni: 

Fatto:
Il richiedente è una community aperta e gli autori delle opere pubblicate sul sito sono identificabili solo con nickname o indirizzo IP, presenti nella cronologia di ogni pagina. Un editore ha proposto alla community di pubblicare un libro cartaceo sotto licenza CC, curato da tre o quattro persone. Per soddisfare il requisito della clausola Attribuzione (BY), viene ipotizzata la possibilità di inserire al fondo del libro un riferimento alla cronologia dell’articolo pubblicato online, con la corrispondente voce presente sul sito web.

Quesito:
Viene chiesto se la modalità ipotizzata per la citazione degli autori sia conforme alla clausola BY, quali soggetti dovranno sottoscrivere il contratto editoriale e se chi firmerà l’accordo sarà responsabile del contenuto del libro, potendo essere il destinatario di eventuali querele per diffamazione.

Esito: 

In lista si ritiene che l’indicazione della cronologia e dunque di tutto coloro che hanno contribuito all’opera sia sufficiente a soddisfare i requisiti della clausola BY.
Quanto al soggetto legittimato a sottoscrivere l’accordo con l’editore, supponendo che tutti i contenuti del sito siano licenziati in Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC-BY-SA), vengono prese in esame due ipotesi.
Qualora l’opera cartacea sia classificabile come semplice opera derivata dagli articoli pubblicati dalla community, non sarà necessario redigere un contratto, ma il libro dovrà essere pubblicato in CC-BY-SA per rispettare la licenza CC applicata ai contenuti presenti sul sito. In tale ipotesi un’eventuale contratto tra la casa editrice ed i curatori dell’opera cartacea servirebbe esclusivamente a regolare il rapporto tra questi soggetti.
Qualora invece l’opera cartacea sia classificabile come autonoma opera collettiva, frutto della selezione e dell’adattamento dei contenuti fatto dai curatori, sarà necessaria la stipulazione di un contratto a se stante, a cui non sarà però necessario applicare una licenza CC in quanto opera non derivata.
Sotto il profilo della responsabilità, viene fatto notare che le regole in materia non sono toccate dalla scelta delle licenze da applicare all’opera dell’ingegno e che presumibilmente i soggetti che compariranno quali curatori del volume si assumeranno le relative responsabilità, soprattutto per i contenuti che altri (anonimi o anonimizzati) hanno creato.

anno del caso: 
temi generali: 

Caso 2010/42 - Licenze CC: applicabilità in Facebook

Tipo di richiedente: 
redazione di rivista cartacea a tiratura nazionale
Periodo: 
09/10/2010 to 20/10/2010
Tempo di risposta: 
12 giorni
Questioni: 

Fatto:
La richiedente vuole applicare una licenza Creative Commons ad una pagina di Facebook: una volta selezionata la licenza da un apposito modulo, viene pubblicato un messaggio di status sulla bacheca, ma non compare il logo della licenza adottata, né il link al commons deed.

Quesito:
come si può applicare una licenza CC su Facebook?

Esito: 

Sul social network Facebook è presente un’applicazione che permette l’adozione di licenze Creative Commons per l’intero profilo ed il suo funzionamento è spiegato nell’articolo pubblicato all’url http://www.readwriteweb.com/archives/creative_commons_releases_facebook_app.php. Tale applicazione non permette però l’applicazione delle licenze a singoli contenuti o a singole pagine. In lista, quale possibile spiegazione di tale limitazione, viene preso in considerazione il fatto che le licenze CC sono paradossalmente più restrittive della licenza prevista dalle condizioni generali di utilizzo del social network dove sono infatti presenti specifiche clausole che disciplinano la pubblicazione dei contenuti (http://it-it.facebook.com/terms.php?ref=pf). In particolare il punto 2.1 delle condizioni generali stabilisce che l’utente concede a Facebook una licenza valida in tutto il mondo, non esclusiva, trasferibile e libera da royalty, consentendo qualunque utilizzo dei contenuti pubblicati sul proprio profilo. Inoltre viene specificato che la licenza attribuita al social network termina nel momento in cui l’utente elimina i contenuti presenti nel suo account, a meno che tali contenuti non siano stati condivisi con terzi e che questi non li abbiano eliminati. Inoltre, in base al punto 2.4 delle condizioni di utilizzo, qualora l’utente pubblichi un contenuto rendendolo accessibile a tutti, e quindi anche alle persone non iscritte al social network, consente l’utilizzo di tali informazioni da parte di chiunque. Nonostante il carattere più restrittivo delle licenze CC rispetto alla licenza prevista dalle condizioni generali di Facebook, viene però messo in evidenza il fatto che entrambe sono licenze non esclusive e pertanto potrebbero coesistere: da una parte l’utente accorderebbe a Facebook la licenza secondo i termini previsti dalle condizioni di utilizzo del social network, dall’altra potrebbe adottare una licenza CC per regolare gli utilizzi dei contenuti da lui pubblicati sul proprio profilo da parte degli altri utenti. Per raggiungere tale risultato sarebbe però necessario che il social network implementasse un’applicazione che permetta l’adozione delle licenza CC per i singoli contenuti.

anno del caso: 
temi generali: 

Caso 2010/40 - Clausola NC: video caricati su Youtube

Tipo di richiedente: 
privato
Periodo: 
31/05/2010 to 10/06/2010
Tempo di risposta: 
11 giorni
Questioni: 

Fatto:
Il richiedente è un poeta ed artista visivo che realizza video che carica su Youtube senza alcuna finalità commerciale.

Quesito:
Viene richiesto come occorra agire per tutelare i diritti del network.

Esito: 

In lista viene discussa l’utilizzabilità su Youtube di musiche con licenza Creative Commons che riporti la limitazione Non commerciale. Si ritiene che l’utilizzazione di un servizio commerciale quale Youtube per distribuire l'opera non sia di per sé sufficiente a far configurare l’uso come commerciale. Si tratta tuttavia di un’interpretazione incerta in quanto non vi è giurisprudenza sul punto e viene presa in considerazione la possibilità che un autore che abbia rilasciato la musica con licenza riportante la limitazione Non-Commercial possa sostenere il contrario.

anno del caso: 
temi generali: 

Caso 2010/36 - Clausola NC: web radio

Tipo di richiedente: 
privato
Periodo: 
29/04/2010 to 04/05/2010
Tempo di risposta: 
6 giorni
Questioni: 

Fatto:
Il richiedente vuole avviare una web radio amatoriale all’interno della quale non vi sarà alcuna pubblicità, ma al fine di trasmettere gratuitamente utilizzerà delle piattaforme commerciali che ospiteranno degli annunci pubblicitari, da cui però egli non riceverà alcun introito.

Quesito:
Viene chiesto se la web Radio potrà utilizzare qualsiasi tipo di musica licenziata con CC o se in ragione dell’utilizzo dei servizi di hosting gratuito dovrà limitarsi alle licenze che non contengano la limitazione Non Commercial.

Esito: 

L’utilizzo di una piattaforma commerciale per usufruire di un servizio di hosting gratuito, senza ricevere alcun introito dalle pubblicità ivi ospitate, costituisce una zona grigia nella quale non è facile individuare esattamente il concetto di commercialità, per cui per prudenza occorrerebbe astenersi da comportamenti potenzialmente rischiosi, evitando quindi di utilizzare musica con licenza Creative Commons che riporti la clausola Non commerciale. Tuttavia a rigor di logica viene ritenuto che in una tale situazione l’uso dei brani dovrebbe essere considerato come non commerciale. A supporto di una tale interpretazione vi è anche la considerazione che le licenze Creative Commons escludono dagli usi commerciali i sistemi peer to peer quando allo scambio delle opere non sia associato alcun pagamento. In tale situazione l’assenza del compenso e del vantaggio sembrano riguardare l'utilizzatore dell'opera ovvero chi la carica sul canale peer to peer, e non la piattaforma su cui l'opera viene caricata e che in molti casi può essere commerciale.

anno del caso: 
temi generali: 

Caso 2010/35 - Clausola NC: colonna sonora per spot elettorale

Tipo di richiedente: 
privato
Periodo: 
20/04/2010 to 21/04/2010
Tempo di risposta: 
2 giorni
Questioni: 

Fatto:
Il richiedente, soggetto professionale, sta realizzando uno spot per una campagna elettorale e vuole inserire come musica di sottofondo delle canzoni che ha scaricato da Jamendo, sito di musica Creative Commons.

Quesito:
Viene richiesto se l’uso che vuole fare delle musiche sia commerciale o meno.

Esito: 

Viene affermato che l’utilizzo di un brano in uno spot elettorale è paragonabile in via analogica all’uso di un’opera in uno spot pubblicitario che è considerato avere carattere commerciale. Si potrebbe arrivare ad una diversa conclusione per gli spot elettorali se il video fosse semplicemente pubblicato nella pagina web del politico. Occorre però notare che il richiedente è un professionista che utilizza i brani per realizzare il video di un suo cliente e dunque il caso di specie non può ricadere nell’ipotesi testé delineata, dovendosi concludere per il carattere commerciale dell’uso. Il richiedente dovrà quindi limitarsi ad utilizzare brani con licenze CC che non riportino la limitazione Non-Commercial.

anno del caso: 
temi generali: 

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