meccanismi di licensing

Caso 2010/34 - Licenze FLOSS: divieto di usi commerciali del software

Tipo di richiedente: 
privato
Questioni: 

Fatto:
Il richiedente che ha sviluppato un software1 che da anni viene rilasciato senza licenza, è ora intenzionato ad adottarne una. Dopo un iniziale propensione per la GNU GPL ha scartato tale opzione perché l’adozione di tale licenza consentirebbe l'uso commerciale, cosa che vorrebbe evitare.

Quesito:
Viene chiesto se sia possibile optare per una licenza semilibera, che garantisca le 4 libertà open source, ma escluda gli usi commerciali del software ovvero se sia utilizzabile una licenza Creative Commons.

Esito: 

In lista si propongono tecniche giuridiche come il dual licensing ed i connessi modelli di business (ad esempio il versioning) in risposta all’esigenza del richiedente. Viene però evidenziato che, prevedendo restrizioni agli usi commerciali, il richiedente non garantirà le quattro libertà dei software liberi poiché proprio la prima di esse (libertà di eseguire il programma per qualsiasi scopo) sarebbe esclusa. Sia i requisiti posti dalla Free Software Foundation, sia l’Open Source Definition escludono infatti espressamente, rispettivamente alla libertà 0 e al punto 1, la possibilità di prevedere simili restrizioni e per tale motivo il software c.d. semilibero è una tipologia che in realtà va categorizzata come non libera.
Quanto alle licenze Creative Commons, il loro utilizzo, pur possibile, viene sconsigliato poiché esse non sono pensate espressamente per il software e non disciplinano aspetti di primaria importanza come l’accesso libero al codice sorgente.

anno del caso: 
temi generali: 

Caso 2010/33 - Licenza CC BY-NC-SA: concessione di diritti aggiuntivi rispetto a quelli standard

Tipo di richiedente: 
privato
Periodo: 
11/05/2010 to 13/05/2010
Tempo di risposta: 
3 giorni
Questioni: 

Fatto:
Il richiedente ha creato in ambito universitario una raccolta1 che è stata licenziata con Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA -2.5 it). L’autore della raccolta è stato contattato da un motore di ricerca che ha avanzato la richiesta di utilizzare tale risorsa per fini commerciali, in particolare a scopi di “machine learning”.

Quesito:
Viene richiesto se sia possibile consentire ad un soggetto terzo un uso commerciale dell’opera licenziata con clausola Non commerciale e se vi sia un modello precompilato che permetta di farlo.

Esito: 

La concessione di diritti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla licenza CC BY-NC-SA può avvenire seguendo diverse strade, giuridicamente assimilabili: è possibile accordare una licenza ad hoc al motore di ricerca operando il dual licensing ovvero utilizzare lo strumento appositamente predisposto dalle licenze Creative Commons. Questo strumento è costituito dal CC + (http://wiki.creativecommons.org/CCPlus), il quale non rappresenta una nuova licenza, ma bensì un protocollo che permette di accordare permessi aggiuntivi a quelli previsti dalla licenza CC standard.
Il richiedente contatta nuovamente Selili in un secondo momento quando il motore di ricerca gli invia una bozza di waiver che prevede il consenso all’utilizzo commerciale dell’opera e la rinuncia all’attribuzione di paternità in quanto tecnicamente non realizzabile. Soprattutto quest’ultimo punto preoccupa il richiedente ed in lista ci si interroga su quali alternative sarebbero ipotizzabili rispetto all'attribuzione tradizionale: viene proposto a titolo esemplificativo l’inserimento nel waiver di una specifica clausola che preveda adds/links verso il sito della raccolta.
Vi sono inoltre altre questioni non sollevate direttamente dal richiedente, ma che vengono individuate in lista. Innanzitutto, rispetto al waiver, viene fatto notare che non è disciplinata la clausola Condivi allo stesso modo (SA) perché probabilmente il motore di ricerca non ritiene di creare opere derivate, ma in lista viene osservato che l’utilizzazione a fine di machine learning presumibilmente genera un database che potrebbe essere considerato tale. Viene poi posto il problema di chi possa rilasciare la licenza in quanto detentore dei diritti e, trattandosi di progetto sviluppato in ambito universitario, si ritiene opportuno che essa venga concessa dal direttore del gruppo di ricerca, con eventualmente l'autorizzazione dei membri del gruppo. Inoltre ci si chiede se l’utilizzo della risorsa per “addestrare” dei computer, senza riproduzione e distribuzione dell’opera, possa essere considerato un uso commerciale, ma tale questione non viene poi approfondita in ragione del fatto che è il motore di ricerca stesso ad aver contattato il richiedente. Infine viene sollevato il problema della legittimità dell’opera creata in quanto le "frasi arricchite con varie annotazioni linguistiche" del TUT sono state raccolte da varie fonti, alcune delle quali protette da diritto d'autore, ma tale questione non viene analizzata a fondo in quanto già affrontata in altra sede.
Viene ventilata l’ipotesi di una consulenza di secondo livello, in alternativa alla possibile consulenza dell’ufficio legale dell’Università.

anno del caso: 
temi generali: 

Caso 2010/31 - Licenze libere: dati contenuti in un database

Tipo di richiedente: 
privato
Periodo: 
01/04/2010
Tempo di risposta: 
1 giorni
Questioni: 

Fatto:
Il richiedente ha sviluppato una banca dati per la tesi di laurea che contiene informazioni fattuali estratte da pubblicazioni edite, con la citazione delle fonti bibliografiche. Egli ha licenziato con GNU GPL v3 il codice sorgente dell’applicazione che costituisce il database, mentre vorrebbe licenziare i dati ivi contenuti con una licenza che tenga conto della sua intenzione di renderli disponibili sotto forma di Linked Open Data, permettendo la ricombinazione illimitata delle informazioni e l'integrazione con altre banche dati.

Quesito:
Viene chiesto se l'estrazione di singole informazioni da pubblicazioni edite sia legittima e quale licenza si addica maggiormente alle esigenze del richiedente.

Esito: 

Sotto il profilo dell’estrazione delle informazioni, se la fonte utilizzata è costituita da pubblicazioni non vi sono problemi se il richiedente ha operato nel rispetto del diritto di citazione garantito dall’articolo 70 della legge 633/41. Qualora sia stato utilizzato un database, per non violare il diritto sui generis riconosciuto al costitutore della banca dati dall’articolo 102 bis della legge 633/41 ai commi 3 e 9, è necessario che il richiedente non abbia estratto parti sostanziali della banca dati o che, comunque, non abbia proceduto ad estrazioni di parti non sostanziali in maniera ripetuta e sistematica.
Sotto il profilo della licenza da adottare, viene proposta l’open database license (http://www.opendatacommons.org/licenses/odbl/) di cui vengono anche segnalate le criticità rinviando a http://sciencecommons.org/resources/readingroom/comments-on-odbl/. Tuttavia viene fatto notare che il modo migliore per permettere la ricombinazione e l’integrazione della banca dati con altri database è quello di rilasciare l’opera in pubblico dominio con Creative Commons Zero (CCO) attraverso il quale si rinuncia al diritto d’autore e ai diritti connessi sull’opera, compreso quello sui generis sulle banche dati (http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode).
Viene infine fatto notare che occorre anche valutare se vi possa essere una protezione di diritto d'autore sulla struttura della banca dati, diversa ed autonoma dal diritto sui generis sul database e da quello sul software che lo gestisce. A tal proposito occorre ricordare che la protezione dei database attraverso il diritto d’autore, che ha ad oggetto la modalità di selezione e presentazione dei dati e non i dati in sé, viene subordinata dal legislatore al carattere creativo della raccolta che, per la scelta o la disposizione del materiale, deve costituire una creazione dell'ingegno propria del suo autore (art.1 comma 2 della legge 633/1941).

anno del caso: 
temi generali: 

Caso 2010/31 - Modello di modulo di autorizzazione: utilizzo di opere create dagli studenti

Tipo di richiedente: 
privato (insegnante scuola primaria)
Periodo: 
31/03/2010 to 06/04/2010
Tempo di risposta: 
7 giorni
Questioni: 

Fatto:
La richiedente è un’insegnante di scuola primaria che vuole partecipare ad un concorso scolastico con una presentazione power point in cui vengono raccolti i disegni degli alunni. Il regolamento del concorso richiede all’atto dell’iscrizione l’adozione di una licenza Creative Commons per tali contenuti.

Quesito:
Viene chiesta la predisposizione di un modulo da adottare per la partecipazione degli allievi al concorso scolastico.

Esito: 

In ambito scolastico è possibile adottare il seguente modulo, che tiene in considerazione anche l’eventualità che gli studenti siano di minor età.

=============================================================

Il sottoscritto_________________, nato a________________, il ____________, residente in _____________, via ________________
(per il caso di minori di 16 anni) esercente la potestà, in quanto [padre/madre/tutore ecc.]_______________, sul minore ________________, nato a _________________, residente in __________, via _______________
Dichiara
di autorizzare ____________________ a comunicare al pubblico e a diffondere con ogni mezzo (anche tramite la rete Internet) l'opera multimediale ____________________, nella quale è contenuto un contributo [descrivere il genere]__________________________ creato da me [(per i minori di 16 anni)da mio/a figlio/a], secondo i termini della licenza Creative Commons BY-SA reperibile alla url ________________________________.
Data____________ Firma_______________________

=============================================================

Nota: la richiedente ha successivamente comunicato che il concorso a cui la scuola intendeva partecipare prevedeva nella scheda di iscrizione un’apposita sezione relativa alle licenze ed era sufficiente compilare la medesima. Inoltre ha segnalato che in numerose scuole è prassi comune ad inizio anno far sottoscrivere ai genitori un’autorizzazione per l’utilizzo degli elaborati prodotti dagli studenti per partecipare a mostre e concorsi.

anno del caso: 

Caso 2010/28 - Diritti su opere cinematografiche e doppiaggi

Tipo di richiedente: 
privato
Periodo: 
07/02/2010 to 09/02/2010
Tempo di risposta: 
3 giorni
Questioni: 

Fatto:
Il richiedente vuole mettere a disposizione in streaming film stranieri in lingua italiana licenziati in CC o il cui diritto d’autore è scaduto, ma li riesce a reperire solo in lingua originale.

Quesito:
Viene chiesto dove e se sia possibile reperire legalmente le tracce audio italiane.

Esito: 

Una possibile strada è verificare chi ha distribuito il film in Italia e quindi contattare tale soggetto per prendere accordi. È utile ricordare che la durata del diritto d’autore sull’opera cinematografica è di 70 anni dopo la morte dell'ultimo degli autori (art. 32 legge 633/1941), mentre quella dei diritti connessi del produttore è di 50 anni decorrenti dalla fissazione dell’opera (art. 78 ter c 2 legge 633/1941). Occorre inoltre avere presente che l’adattamento in italiano del dialogo è opera dell’ingegno in quanto costituisce un’elaborazione di carattere creativo dell’opera originale (Trib. Roma, 6 febbraio 1993, in Dir. aut., 1993, 491). Sarà quindi necessario verificare che anche i diritti d’autore sulla traccia audio italiana siano scaduti in quanto è possibile che il doppiaggio sia stato realizzato vari anni dopo il film.
Viene manifestato il dubbio che il quesito esuli dall’attività di consulenza di Selili. Viene peraltro evidenziato un ipotizzabile aspetto pertinente, non sollevato però dal richiedente, rispetto ad eventuali digitalizzazioni e/o "restauri" dei film che vengano poi rimessi a disposizione: verrebbero ad esistere dei diritti e se la risposta è positiva di che genere? Sarebbe possibile gestirli tramite licenze quali le CC?

anno del caso: 

Caso 2010/27 - Licenze FLOSS: restrizione geografica per software che utilizza metodologie brevettate

Tipo di richiedente: 
privato (ricercatore universitario)
Periodo: 
10/02/2010 to 04/03/2010
Tempo di risposta: 
23 giorni
Questioni: 

Fatto:
Il richiedente, un ricercatore universitario, ha realizzato un software ed intende rilasciarlo sotto licenza GNU GPL. Alcune delle metodologie utilizzate dal software sono coperte da brevetto ed il patent holder, interpellato circa la possibilità di consentire il libero download del software, ha negato l'autorizzazione. A seguito di ricerche sulla scadenza dei brevetti nei diversi Stati, lo sviluppatore è intenzionato a distribuire il software con licenza GPLv2 con restrizione geografica, prevista dalla clausola 8 della licenza medesima, per escludere i Paesi in cui il brevetto è ancora valido. Inoltre vorrebbe inserire una clausola che preveda l’adozione della licenza GPLv3 e la rimozione della restrizione territoriale allo scadere del brevetto. Quanto alla distribuzione, ipotizza di rendere il software disponibile a tutti gli utenti per il download da un sito web con server negli USA, includendo però un disclaimer che evidenzi la limitata validità territoriale della licenza. Il richiedente, infine, è intenzionato a distribuire il solo codice sorgente per ridurre i rischi legali connessi alla violazione del brevetto.
A seguito della consulenza di secondo livello predisposta da Selili, egli decide di adottare una licenza ad hoc più vincolante, utilizzando pur sempre una clausola di restrizione geografica per superare il problema dei brevetti ancora in vigore in alcuni Stati. Per dimostrare che l’impossibilità di una distribuzione maggiormente aperta non dipende dalla sua volontà, il richiedente sarebbe intenzionato a pubblicare la corrispondenza intercorsa con il patent holder. Per quanto riguarda la distribuzione, per limitare ulteriormente i rischi legali è stato deciso di collocare il sito web su un server USA e di consentire il download ai soli utenti che si siano registrati ed abbiano firmato ed accettato la licenza.

Quesito:
Prima della consulenza di secondo livello: il richiedente pone in chiave dubitativa la maggior parte delle sue affermazioni, in particolare avanzando dubbi sullo status dei brevetti negli USA (che vengono indicati ALIVE sul sito del patent holder quantunque al richiedente essi risultino essere scaduti), sulle modalità di distribuzione e sulla messa a disposizione del solo codice sorgente.
Dopo la consulenza di secondo livello: il richiedente richiede un parere sulla licenza redatta ad hoc, nonché sull’intenzione di pubblicare le mail intercorse con il titolare del brevetto. Continua inoltre ad avere dubbi sullo status dei brevetti USA.

Esito: 

In lista vengono confermate la maggior parte delle affermazioni dubitative fatte prima della consulenza di secondo grado, pur riconoscendo la necessità di un parere legale esperto. In particolare questo è imprescindibile per la verifica dello status del brevetto ed è necessario anche rispetto al sistema di distribuzione e alla messa a disposizione del solo codice sorgente, che pur vengono ritenuti essere utili al fine di ridurre i rischi legali.
Rispetto invece ai quesiti posti dopo la consulenza, viene affermato che la licenza redatta ad hoc difficilmente è configurabile come FLOSS. In particolare nel contenuto della stessa vi sono forti limitazioni all’uso commerciale del software e alla facoltà di ridistribuire lo stesso o versioni modificate che difficilmente si conciliano con i requisiti delle licenze libere. Viene infine sconsigliata la pubblicazione della corrispondenza intercorsa con il titolare dei brevetti, anche qualora fosse resa disponibile in forma anonima.

anno del caso: 
temi generali: 

Caso 2010/26 - Licenze CC su riviste periodiche

Tipo di richiedente: 
redazione di rivista cartacea a tiratura nazionale
Periodo: 
07/01/2010
Tempo di risposta: 
1 giorni
Questioni: 

Fatto:
La richiedente è una rivista periodica il cui business è rappresentato dalla vendita di copie cartacee in edicola, dall’aumento dei nuovi abbonati e del traffico sul sito web. La rivista è composta sia da articoli scritti dalla redazione, sia da contributi tradotti da altre riviste ovvero di altre redazioni estere. Il direttore della rivista segnala la volontà di proporre all’editore l’adozione delle licenze Creative Commons.

Quesito:
Riflessioni utili a formulare la proposta all’editore.

Esito: 

L’iniziativa, già discussa nella lista dei fellows NEXA, viene accolta con favore, evidenziando però il problema di applicazione delle licenze Creative Commons agli articoli non scritti dalla redazione. Vengono segnalate le analogie del progetto con quello intrapreso dalla rivista Internazionale che ha adottato la licenza Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 (CC-BY-NC-SA 3.0). Su ogni numero cartaceo di Internazionale è presente un license statement in cui viene evidenziata l’applicazione della licenza Creative Commons ai soli articoli scritti dalla redazione.

anno del caso: 

Caso 2010/25 - Modello di contratto: servizi connessi a software libero

Tipo di richiedente: 
studio professionale associato
Periodo: 
04/01/2010 to 05/01/2010
Tempo di risposta: 
2 giorni
Questioni: 

Fatto: Il richiedente è uno studio di progettazione, sviluppo e manutenzione di software libero e di consulenza informatica.
Quesito: Viene richiesta la predisposizione di un modello contrattuale per i servizi connessi a software libero. In particolare viene chiesto un parere circa la validità delle clausole contrattuali che limitino la responsabilità in modo proporzionale al costo del servizio ovvero che pongano norme di Service Level Agreement tenendo conto dell’offerta di servizi basati su pacchetti di software libero non forniti di alcuna garanzia.

Esito: 

Si ipotizza una consulenza di secondo livello (da non pubblicare), previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti per accedere ai servizi di consulenza gratuita di Selili in capo al richiedente.

anno del caso: 
licenze: 
temi generali: 

Caso 2010/23 - Richiesta di chiarimenti: sviluppo e distribuzione di software non open source che linka a software con licenze GNU-GPL

Tipo di richiedente: 
privato
Periodo: 
20/12/2010 to 29/12/2010
Tempo di risposta: 
10 giorni
Questioni: 

Fatto:
Il richiedente sta sviluppando un programma non open source che utilizza software e librerie open source e pone una serie di domande specifiche.

Quesito:
1) È possibile distribuire un file zip (ad esempio un cd live o un firmware) con dentro un sistema basato su Linux contenente del software non open source? Se ciò non è possibile, sarebbe lecito chiedere esplicitamente all'utente di fare il download del software open source?
2) È possibile linkare un software a delle librerie open source, ma non distribuire il codice del programma che si è sviluppato? In caso di risposta positiva con quali licenze delle librerie e con quali tipologie di link (statici o dinamici) ciò è possibile?

Questioni di diritto emergenti:
Rapporto tra licenza di software e librerie open source e software non open source.

Esito: 

1) La risposta al quesito dipende da che cosa è contenuto nel file zip e dalle relazioni e dai vincoli che legano i vari software. In linea generale sarebbe possibile la distribuzione dei software con un cd live, ma occorrerebbe valutare in dettaglio il caso di specie. La distribuzione del software non open source insieme ad un form in cui si chiede il download del software libero all’utente è possibile qualora si sia il detentore dei diritti, ma in tal caso si potrà anche optare per la distribuzione del file zip.
2) In via generale si può affermare che il link sarà possibile per le licenze non-copyleft e per quelle weak copyleft (come ad esempio la licenza LGPL), mentre è da escludersi per quelle copyleft. Quanto alla tipologia del link, generalmente qualora esso sia statico si ritiene che si sia in presenza di un’opera derivata, mentre se è dinamico l’opera viene considerata indipendente, ma tali conclusioni dipendono da diverse caratteristiche tecniche (tipo di linguaggio, programma, data structures, calls, links, plug-ins, etc). In questi casi è importante comprendere la distinzione concettuale fra
- integrazione di un software con un altro (quindi derivazione di un'opera da una precedente);
- interazione fra software separati (quindi fra opere dell'ingegno distinte e ontologicamente autonome);
- mera aggregazione sullo stesso supporto.
A tale proposito viene fatto notare, richiamando il contenuto della pagina web http://softwarelibero.it/ricerca/licenze.shtml, che l'obbligo di ridistribuire l'opera con licenza GNU-GPL (c.d. viralità della licenza GNU-GPL) è previsto per il caso di programma derivato da un software copyleft. Vi sono invece una serie di utilizzi del software GPL che sono permessi senza vincoli di licenza, quali ad esempio la chiamata del programma GPL da parte di altri programmi, l'uso del programma GPL come parte di un gruppo di software, le mere aggregazione di programmi su un unico media.

anno del caso: 
temi generali: 

Caso 2010/22 - Licenze CC e titolarità dei diritti sull’opera: associazioni

Tipo di richiedente: 
privato
Periodo: 
13/12/2010 to 22/12/2010
Tempo di risposta: 
9 giorni
Questioni: 

Fatto:
Il richiedente sottopone una serie di domande relative alla titolarità dei diritti e all'applicazione della licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC-BY-NC-SA) ad opere realizzate nell’ambito di enti di tipo associativo. In particolare egli profila due scenari:
- scenario 1: l’opera viene creata autonomamente dal associato.
- scenario 2: l’opera viene create dagli associati in nome dell’associazione.

Quesito:
- scenario 1
a) con l'adozione di una licenza Creative Commons è possibile escludere la concessione dei diritti ivi previsti in capo agli utenti rispetto a soggetti determinati, come ad esempio l’associazione?
b) è possibile modificare la licenza CC a seguito della sua adozione per passare a modelli di licenza più restrittivi e pretendere la rimozione del materiale pubblicato su un sito web nel rispetto dei termini di licenza?

- scenario 2
a) l’opera può essere considerata quale creazione dell’associazione in quanto ente e non dei singoli associati che hanno contribuito alla sua realizzazione? Ed in particolare, i diritti morali possono essere riconosciuti in capo ad un’associazione o solo alle persone fisiche? Vi è una qualche differenza tra associazioni riconosciute o non riconosciute, ovvero tra enti non profit o commerciali rispetto a tali tematiche?
b) per rispettare il diritto di attribuzione, è sufficiente citare l’associazione o invece occorre fare menzione anche dei nomi delle persone che hanno contribuito alla realizzazione dell’opera?

Questioni di diritto emergenti:
Titolarità del diritto d'autore sulle opere realizzata da un associato o da più soggetti nel nome dell'associazione di cui fanno parte, carattere non esclusivo delle licenze CC, revoca della licenza CC, natura dei diritti morali ed economici sull'opera.

Esito: 

Scenario 1 - opera realizzata dall'associato
a) La licenza Creative Commons adottata dal titolare dei diritti autorizza chiunque venga in contatto con l'opera ad usarla secondo i termini della licenza (art.1 f) legal code licenza CC-BY 3.0 ita) e non permette di escludere la concessione dei diritti ivi previsti ad un particolare soggetto. Stante la natura non esclusiva delle licenze ( art. 3 legal code licenza CC-BY 3.0 ita) è però consentita una differenziazione nei diritti concessi; è infatti possibile accordare ad un determinato soggetto diritti aggiuntivi rispetto a quelli concessi ai licenziatari della Creative Commons. Nel caso di specie, in assenza di alcun accordo ulteriore, l’associazione può quindi utilizzare liberamente l’opera nel rispetto dei termini della licenza CC che l'associato ha applicato alla proprio creazione intellettuale. L'associato può inoltre decide di accordare diritti ulteriori all'associazione, concedendo una licenza ad hoc ovvero applicando il modulo CC+ (http://wiki.creativecommons.org/CCPlus), ma non può limitare da un punto di vista soggettivo l'applicazione dei diritti concessi con la licenza CC standard.
b) Le licenze CC hanno natura perpetua e sono concesse ai soggetti che entrano in contatto con l'opera così licenziata per tutta la durata del diritto d’autore applicabile sull’opera (art. 7 b) legal code licenza CC-BY 3.0 ita). Il titolare dei diritti può decidere di modificare successivamente la licenza sull'opera, ma tale modifica non ha valore retroattivo: chi ha ricevuto copie dell’opera nel periodo in cui la stessa era stata rilasciata in CC può continuare ad utilizzarle e a diffonderle, secondo i termini della licenza CC. Pertanto, solo gli utilizzi da parte dei soggetti che entreranno in possesso dell'opera a seguito della revoca della licenza CC saranno regolati dai termini della nuova licenza. L'unica ipotesi di risoluzione di diritto della licenza contemplata dall'articolo 7 del legal code è quella dell'utilizzo dell'opera in violazione dei termini della licenza: l'inadempimento è infatti previsto quale condizione risolutiva del contratto di licenza.

Scenario 2 - opera realizzata in nome dell’associazione
a) Sia i diritti morali, sia quelli economici sono di natura personale e sono acquisiti a titolo originario dall'autore dell'opera. Mentre quelli morali sono inalienabili, quelli economici possono essere trasferiti in capo a terzi. Nel caso di specie quindi gli associati che hanno realizzato l’opera possono trasferire i diritti di sfruttamento economico in capo all’associazione, di qualunque tipo esso sia.
b) La clausola Attribuzione (BY) permette agli autori dell'opera di indicare le modalità con cui deve avvenire il riconoscimento della paternità ed dunque nel caso di specie, qualora vi sia un accordo tra i co-autori dell'opera, è possibile riferire la paternità all’associazione usando, a titolo esemplificativo, la formula “a cura dell’associazione”.

anno del caso: 

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