Caso 2007

Caso 2007/02 - Selezione dei contenuti di wikipedia e pubblicazione online degli stessi

Tipo di richiedente: 
privato
Questioni: 

Fatto:
X ha realizzato un software che, utilizzando in modo automatico la classificazione dei dati presenti nel database (DB) di wikipedia, effettua le seguenti operazioni:
- download del dump del DB (archivio contenente la struttura ed i dati del DB) di itwiki da http://download.wikipedia.org;
- eliminazione di alcuni contenuti su base automatica (tra i quali le voci marcate come "sospetta violazione di copyright" e "punto di vista non neutrale");
- pubblicazione online.

Quesito:
Pubblicando online i dati estratti da wikipedia, si incorre in responsabilità o tale operazione ricade nei casi previsti dagli artt. 14-17 del D. Lgs. 70/03 che recepisce la Direttiva 2000/31/CE ?

Esito: 

Contesto normativo (ristretto):
- Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70 "Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico", artt. 14-17.
- Legge 8 febbraio 1948, n. 47 “Disposizioni sulla stampa”, art. 11.

Soluzione al quesito:
Le fattispecie di cui agli artt. 14 e 15 del D. Lgs. 70/03 non si applicano al caso di specie in quanto l'attività che verrebbe posta in essere da X non si potrebbe configurare né come “semplice trasporto” di informazioni o fornitura di servizi di accesso (art. 14) né come servizio di memorizzazione automatica, intermedia o temporanea delle informazioni presenti in Wikipedia (art. 15).
Quanto all'art. 16 comma I del D. Lgs. 70/03, questo dispone:
Art. 16 (Responsabilità nell'attività di memorizzazione di informazioni - hosting)
1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione, consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:
a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione;
b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.
La norma va letta alla luce dell'art. 2 del D. Lgs. 70/03, che dispone:
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "servizi della società dell'informazione": le attività economiche svolte in linea -on line-, nonché i servizi definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni;
b) "prestatore": la persona fisica o giuridica che presta un servizio della società dell'informazione;
(omissis)
d) "destinatario del servizio": il soggetto che, a scopi professionali e non, utilizza un servizio della società dell'informazione, in particolare per ricercare o rendere accessibili informazioni;
(omissis).
Come si evince dall'analisi del sito http://www.wikipedia.org, i contenuti di Wikipedia sono caricati dagli utenti/editori e Wikimedia Foundation si limita a mettere a disposizione di questi il sistema informatico che consente la memorizzazione delle informazioni (composto dal software MediaWiki e dai server che realizzano la memorizzazione delle informazioni stesse).
Pare quindi ragionevole assumere che, anche se il titolo dell'art. 16 fa espresso riferimento al servizio di “hosting”, Wikimedia Foundation sia “prestatore” del servizio Wikipedia rispetto agli utenti/autori di questa, che ne sono “destinatari”.
Si deve quindi valutare se X, mettendo a disposizione online il contenuto di Wikipedia, in nome e per conto proprio, possa giovarsi del regime di limitazione di responsabilità previsto dall'art. 16 del D. Lgs. 70/03.
E' doveroso evidenziare che una interpretazione senz'altro ragionevole dell'art. 16 del D. Lgs. 70/03 è quella per la quale l'esclusione di responsabilità prevista da questa norma si applichi al prestatore del servizio solo con riferimento alle informazioni fornite dagli utenti (o destinatari) del suo servizio e non anche dai destinatari di servizi forniti da terzi.
Infatti, le norme di cui agli artt. 14-17 del D. Lgs. 70/03, in quanto stabiliscono dei limiti ai generali principi in materia di responsabilità, hanno carattere “eccezionale” e quindi, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi al codice civile, ne deve essere esclusa qualsiasi interpretazione estensiva.
Restando negli stretti limiti imposti dall'art. 12 comma I delle preleggi al codice civile (interpretazione secondo il senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore), è prevalente la probabilità che in sede giudiziaria l'art. 16 del D. Lgs. 70/03 venga interpretato escludendone l'applicabilità al caso in cui X metta a disposizione online il contenuto di Wikipedia in nome e per conto proprio.
Infatti, se anche l'art. 1 del D. Lgs. 70/03 indica la finalità del testo normativo nel “promuovere la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione”, la lettera della norma, nel coordinato disposto degli artt. 16 e 2, pare esprimere un collegamento letterale tra destinatario e prestatore di uno specifico servizio.
L'unica ipotesi in cui l'attività di X potrebbe eventualmente essere ritenuta legittima, è quella in cui X si limiti a mettere a disposizione di Wikimedia Foundation i propri servizi, assumendo il ruolo di "prestatore di servizi della società dell'informazione" ai sensi del D. Lgs. n. 70/2003 nei confronti di Wikimedia Foundation. In tal caso X dovrebbe mettere a disposizione di Wikimedia Foundation lo spazio web (ed eventualmente una licenza d'uso del software necessario per svolgere l'attività di estrazione dei contenuti di Wikipedia) ma dovrebbe essere Wikimedia Foundation a decidere se ed in che modo procedere alla pubblicazione.
X, insomma, dovrebbe limitarsi a fornire un servizio di "memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio" (che in questo caso sarebbe Wikimedia Foundation), senza essere "effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita", facendo in modo che "non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso".
Tale ruolo di X dovrebbe essere adeguatamente identificato e concordato per iscritto in un apposito accordo da concludersi con Wikimedia Foundation: in tale accordo dovrebbero essere chiaramente indicate le attività di X, in conformità a quanto previsto dall'art. 16 del D. Lgs. n. 70/2003, nonché le opportune esenzioni di responsabilità e la relativa manleva da parte di Wikimedia Foundation nel caso in cui i contenuti fossero lesivi di diritti di terzi.
Ad ogni modo, perché si possa incontestabilmente configurare questa ipotesi, è necessario che il servizio online fornito da X sia erogato con modalità tali da escludere qualsiasi qualificazione dell'attività diversa da quella di servizio della società dell'informazione consistente nella "memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio".
Se per esempio X pubblicasse i contenuti in un proprio dominio internet, o in un'area web visualizzabile sotto il proprio nome e/o marchio, non potrebbe escludersi che la sua attività possa essere qualificata come attività editoriale, implicante corresponsabilità di X.
Al di fuori dell'ambito d'applicazione dell'art. 16 del D. Lgs. 70/03, ove nel materiale distribuito siano presenti contenuti lesivi del diritto di terzi (del diritto d'autore, d'immagine, della reputazione ecc.) X correrebbe il rischio di essere chiamato a rispondere ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. e, ove la sua attività si configuri come attività di stampa, anche ai sensi dell'art. 11 della L. 47/48, che dispone:
Per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore.
Sulla possibilità d'estendere alla pubblicazione on line alcune norme della L. 47/48 si veda Trib. Salerno, 16/03/2001 in Dir. Autore, 2002, 174, nonché le numerose pronunce di registrazione di riviste online (per es. vedi ordinanze Trib. di Foggia n. 2/99, Trib. di Ragusa n. 3/98 e Trib. Roma n. 585/97).
Concludendo,
prudenza impone di evitare che X si renda fornitore di servizi di memorizzazione dei contenuti di Wikipedia, a meno che svolga tale funzione a favore di Wikimedia Foundation, senza far operare direttamente il software di estrazione dei contenuti dal DB di Wikipedia adottando l'accortezza di stipulare con Wikimedia Foundation un accordo che esplicitamente escluda qualsiasi ruolo attivo e responsabilità in capo ad X.

anno del caso: 
temi generali: 

Caso 2007/01 - Eccezioni e limitazioni al diritto d’autore per finalità di insegnamento e ricerca

Tipo di richiedente: 
pubblica amministrazione
Questioni: 

Fatto:
Il Comune X, nell’ambito di un progetto di integrazione culturale rivolto ai cittadini di origine straniera, produce, attraverso il contributo delle scuole presenti sul suo territorio, prodotti multimediali (contenuti in supporti CD-ROM o DVD) che poi distribuisce gratuitamente sempre nell’ambito dl circuito scolastico a fini didattici ed illustrativi dei valori della cultura e della lingua italiane.
I contenuti presenti sui supporti sono di varia natura.
Sono presenti
(i)opere o parti di opere appartenenti alla letteratura italiana nonché letture di tali opere o parti di opere;
(ii)opere o parti di opere musicali utilizzate appartenenti alla tradizione musicale italiana;
(iii)opere o parti di opere musicali pop contemporanea, tratte anche dalla discografia internazionale;
(iv)opere o parti di opere filmiche italiane (cinematografiche e/o audiovisive).

Quesito:
Considerati i fini didattici e di insegnamento che l’ente si pone, in che misura la predisposizione e la distribuzione della sopra menzionata opera multimediale possono considerarsi lecite anche in assenza di un espresso consenso da parte degli aventi diritto sulle singole opere ivi contenute (sia quanto ai diritti d’autore, sia quanto ai diritti connessi)?

Esito: 

Contesto normativo (ristretto):
- Legge 22 aprile 1941 n. 633 (di seguito la “LDA”), artt. 12 e segg., 72 e segg., 78-bis e segg., 80 e segg. e artt. 65 e segg. ed in particolare art. 70 e 71-decies;
- Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione.

Soluzione al quesito:
La soluzione del quesito si incentra sull’applicabilità al caso di specie della disposizione contenuta dell’art. 70 LDA, secondo la quale, per quanto qui rileva, il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi purché «effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell’opera»; se il riassunto, la citazione o la riproduzione sono «effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica, l’utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali». Infine ai sensi del terzo comma della norma in esame il riassunto, la citazione o la riproduzione «debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell’opera, dei nomi dell’autore, dell’editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta».

Posto il carattere non commerciale dell’utilizzazione nonché il carattere non concorrenziale della stessa, occorre dunque valutare se la riproduzione delle opere contenute possa considerarsi effettuata per finalità illustrative o di insegnamento.

Alla luce dei fini che l’opera si propone (trasmettere i valori della cultura e della lingua italiana agli stranieri) è possibile dunque escludere dall’applicabilità dell’eccezione tutte le opere che non appartengono e non sono ricollegabili alla lingua e cultura italiana (v. sopra al punto (iii)).

In seconda battuta occorre valutare se la riproduzione di un’opera (segnatamente i brani musicali) sia effettuata a fini illustrativi o solamente per rendere più gradevole la fruizione dell’opera multimediale. In questa seconda ipotesi si dovrà escludere l’applicabilità dell’eccezione anche alle opere in astratto riconducibili alla cultura italiana, da considerarsi invece applicabile nel primo caso (v. sopra ai punti (ii) e (iv)).

L’eccezione potrebbe invece considerarsi applicabile alla riproduzione di opere effettuata a fini illustrativi e di insegnamento, sempre ferma la necessità che si tratti di riproduzione parziale e non dell’opera nel suo complesso e che venga dato conto dell’autore, dell’editore e del titolo dell’opera (l’art. 70 si riferisce infatti solo a brani o parti di opera) (v. sopra al punto (i)).

Eguale scenario risulta applicabile ai diritti connessi in forza dell’espresso richiamo contenuto nell’art. 71-decies LDA.

Potrebbe infine prospettarsi l’applicabilità della normativa sulle antologie (art. 70, comma 2, LDA) che degrada il diritto d’autore a diritto a compenso, sempre, si intende, a condizione che si tratti di utilizzazioni effettuate a scopo di insegnamento nell’ambito di strumenti destinati all’uso scolastico.

anno del caso: 
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