Caso 2009/01 - Utilizzazione nell’ambito di un’attività commerciale di opere musicali distribuite attraverso licenze libere

Tipo di richiedente: 
società gerente esercizio pubblico commerciale
Questioni: 

Fatto:
La società X, gerente un bar ristorante aperto al pubblico, intende diffondere all’interno dei suoi locali musica d’ambiente e, periodicamente, organizzare eventi concertistici, limitando però la scelta dei brani musicali da diffondere o eseguire a quelli distribuiti attraverso licenze libere.
Tra le altre cose, la società X intende altresì consentire che i clienti che lo desiderino possano masterizzarsi su CD/DVD la musica ascoltata nel locale.

Quesito:
Considerato il carattere commerciale dell’attività ed il fatto che i locali del bar ristorante entro i quali dovrebbero avvenire sia la diffusione sia l’esecuzione di brani musicali, sarebbe la società X chiamata a corrispondere alcunché a SIAE?
E’ necessario apporre il c.d. bollino SIAE sui supporti masterizzati dal clienti della società X nei suoi locali?

Esito: 

Contesto normativo (ristretto):
Legge 22 aprile 1941 n. 633 (di seguito la “LDA”), artt. 12 e segg., 72 e segg., 78-bis e segg., 80 e segg. e artt. 180 e segg.; DPCM 11/7/2001, n. 338 sul bollino SIAE.
Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione.

Soluzione al quesito:
Non v’è dubbio che le operazioni di riproduzione, diffusione ed esecuzione di opere musicali che la Società X si ripropone di effettuare nel suoi locali a vantaggio dei clienti integrano utilizzazioni di opere dell’ingegno, consentite solo in presenza di consenso degli aventi diritto (autori o titolari di diritti connessi).
Per altro verso, l’utilizzazione di brani distribuiti secondo schemi di licenza libera (Creative Commons e simili) consentirebbe di superare il problema, rendendo superfluo il consenso dei soggetti sopra menzionati, a condizione che:
a)si tratti di licenze che autorizzano l’uso commerciale dell’opera (non pare che possa essere revocato in dubbio il fatto che l’uso che la società X si ripropone di fare sia un uso commerciale). Nel caso delle licenza CC paiono idonee allo scopo le seguenti
BY (Attribution);
BY, ND (Attribution, No Derivative);
BY, SA (Attribution, Share Alike).
b)venga chiarito che, attraverso di esse, vengono concessi in licenza anche i diritti connessi (sotto questo profilo, le licenze Creative Commons, ultima versione, sembrano in linea con tali esigenze).
La Società X, a condizione che diffonda nei suoi locali esclusivamente “musica libera” di non iscritti SIAE, non sarà chiamata a corrispondere alla SIAE stessa alcun compenso di sorta, fatta eccezione, naturalmente, per la tassa sul pubblico spettacolo in caso di performance dal vivo.
Quanto all’attività di masterizzazione, anch’essa potrebbe essere considerata lecita in presenza di opere rilasciate con licenze libere che autorizzino l’uso commerciale dell’opera.
Infine, l’obbligo di apporre il bollino SIAE è adempimento che prescinde dalle modalità di distribuzione delle opere dell’ingegno secondo schemi di licenza libera. Per tale ragione, allorché la società X predisponga un servizio di distribuzione di supporti contenenti la musica diffusa nei suoi locali, soggiacerà all’obbligo di apporre il bollino ai sensi dell’art. 181-bis l.a. anche se su tali supporti venga riprodotta solo musica “libera”.
Peraltro, tale obbligo, si potrebbe argomentare, non parrebbe applicabile a fattispecie in cui il supporto su cui viene masterizzato il contenuto sia di proprietà del cliente e non venga distribuito dalla società X (ovvero non “sia destinato alla circolazione” nel senso della norma sopra citata).

anno del caso: