SIAE

Caso 2009/01 - Utilizzazione nell’ambito di un’attività commerciale di opere musicali distribuite attraverso licenze libere

Tipo di richiedente: 
società gerente esercizio pubblico commerciale
Questioni: 

Fatto:
La società X, gerente un bar ristorante aperto al pubblico, intende diffondere all’interno dei suoi locali musica d’ambiente e, periodicamente, organizzare eventi concertistici, limitando però la scelta dei brani musicali da diffondere o eseguire a quelli distribuiti attraverso licenze libere.
Tra le altre cose, la società X intende altresì consentire che i clienti che lo desiderino possano masterizzarsi su CD/DVD la musica ascoltata nel locale.

Quesito:
Considerato il carattere commerciale dell’attività ed il fatto che i locali del bar ristorante entro i quali dovrebbero avvenire sia la diffusione sia l’esecuzione di brani musicali, sarebbe la società X chiamata a corrispondere alcunché a SIAE?
E’ necessario apporre il c.d. bollino SIAE sui supporti masterizzati dal clienti della società X nei suoi locali?

Esito: 

Contesto normativo (ristretto):
Legge 22 aprile 1941 n. 633 (di seguito la “LDA”), artt. 12 e segg., 72 e segg., 78-bis e segg., 80 e segg. e artt. 180 e segg.; DPCM 11/7/2001, n. 338 sul bollino SIAE.
Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione.

Soluzione al quesito:
Non v’è dubbio che le operazioni di riproduzione, diffusione ed esecuzione di opere musicali che la Società X si ripropone di effettuare nel suoi locali a vantaggio dei clienti integrano utilizzazioni di opere dell’ingegno, consentite solo in presenza di consenso degli aventi diritto (autori o titolari di diritti connessi).
Per altro verso, l’utilizzazione di brani distribuiti secondo schemi di licenza libera (Creative Commons e simili) consentirebbe di superare il problema, rendendo superfluo il consenso dei soggetti sopra menzionati, a condizione che:
a)si tratti di licenze che autorizzano l’uso commerciale dell’opera (non pare che possa essere revocato in dubbio il fatto che l’uso che la società X si ripropone di fare sia un uso commerciale). Nel caso delle licenza CC paiono idonee allo scopo le seguenti
BY (Attribution);
BY, ND (Attribution, No Derivative);
BY, SA (Attribution, Share Alike).
b)venga chiarito che, attraverso di esse, vengono concessi in licenza anche i diritti connessi (sotto questo profilo, le licenze Creative Commons, ultima versione, sembrano in linea con tali esigenze).
La Società X, a condizione che diffonda nei suoi locali esclusivamente “musica libera” di non iscritti SIAE, non sarà chiamata a corrispondere alla SIAE stessa alcun compenso di sorta, fatta eccezione, naturalmente, per la tassa sul pubblico spettacolo in caso di performance dal vivo.
Quanto all’attività di masterizzazione, anch’essa potrebbe essere considerata lecita in presenza di opere rilasciate con licenze libere che autorizzino l’uso commerciale dell’opera.
Infine, l’obbligo di apporre il bollino SIAE è adempimento che prescinde dalle modalità di distribuzione delle opere dell’ingegno secondo schemi di licenza libera. Per tale ragione, allorché la società X predisponga un servizio di distribuzione di supporti contenenti la musica diffusa nei suoi locali, soggiacerà all’obbligo di apporre il bollino ai sensi dell’art. 181-bis l.a. anche se su tali supporti venga riprodotta solo musica “libera”.
Peraltro, tale obbligo, si potrebbe argomentare, non parrebbe applicabile a fattispecie in cui il supporto su cui viene masterizzato il contenuto sia di proprietà del cliente e non venga distribuito dalla società X (ovvero non “sia destinato alla circolazione” nel senso della norma sopra citata).

anno del caso: 

Caso 2010/41 - CC e SIAE: piccola impresa incaricata di stampare CD con musica CC

Tipo di richiedente: 
piccola impresa
Periodo: 
10/09/2010 to 27/09/2010
Tempo di risposta: 
18 giorni
Questioni: 

Fatto:
Il richiedente è una piccola impresa che è stata incaricata di duplicare 2000 dvd contenenti brani licenziati in Creative Commons. La stampa dei DVD è a scopo commerciale in quanto, nonostante la distribuzione come copia omaggio da parte del soggetto che ha conferito l’incarico, per l’attività di duplicazione dell’impresa richiedente è prevista una remunerazione.

Quesito:
occorre richiedere un permesso a Creative Commons per l’utilizzo di tali brani?

Esito: 

Contatti telefonici con il richiedente per capire meglio quale sia la richiesta. Viene evidenziata la necessità di fornire una serie di informazioni generali sulle licenze CC, sui rapporti tra Creative Commons e SIAE, e sulla clausola Non Commerciale delle licenze CC., indicando che presumibilmente il richiedente non potrà utilizzare opere licenziate con licenze che riportino la limitazione Non-Commercial.

anno del caso: 
temi generali: 

Caso 2010/24 - SIAE - pubbliche esecuzioni: Dj-set

Tipo di richiedente: 
privato
Periodo: 
22/12/2010 to 30/12/2010
Tempo di risposta: 
9 giorni
Questioni: 

Fatto:
La richiedente è la proprietaria di una netlab, nonché autrice di alcuni CD musicali che ha pubblicato con altre etichette, adottando licenze Creative Commons. Alcune delle DJ della sua casa discografica, che non sono iscritte alla SIAE, eseguono performance musicali dal vivo in un locale.

Quesito:
il proprietario del locale può richiedere il pagamento dei diritti sulle opere utilizzate nel DJ set al fine di corrispondere il compenso dovuto alla SIAE per l'esecuzione pubblica delle stesse?

Questioni di diritto emergenti:
Interpretazione dell'articolo 51 del Regolamento di esecuzione della legge 633/1941, Permessi di esecuzione rilasciati dalla SIAE, compensi per l'utilizzazione di brani appartenenti al repertorio SIAE, licenza SPERIMENTALE PER LA RIPRODUZIONE DI COMPOSIZIONI MUSICALI DEL REPERTORIO TUTELATO DALLA SEZIONE MUSICA DELLA S.I.A.E. PER COPIE LAVORO.

Esito: 

Dopo un preliminare chiarimento in merito alla SIAE e alla natura delle licenze CC ed il rinvio ad una serie di FAQ presenti sul sito di Selili e di Creative Commons, viene chiarito che la risposta alla questione è differente a seconda che il DJ utilizzi musica di autori associati e/o mandanti alla SIAE (o di altra società di intermediazione consociata) o meno.
Nel primo caso la richiesta del titolare del locale è legittima in quanto egli è obbligato a compilare il borderò musicale e a versare il compenso ricevuto alla SIAE per l'esecuzione in pubblico delle opere appartenenti al repertorio della collecting society (si veda l'apposita sezione sul sito della SIAE). In tale caso inoltre il DJ, qualora nel DJ-set non utilizzi supporti originali, deve sottoscrivere una licenza apposita con la SIAE (https://online.siae.it/index_MFVDJ.asp ) per l'utilizzazione di “copie lavoro” ovvero riproduzioni delle opere originali su supporti a fini di uso in pubblico.
Nel caso di utilizzo di opere non appartenenti al repertorio SIAE non è invece dovuto alcun compenso alla collecting society. Peraltro è possibile che venga richiesta la compilazione del borderò ed il versamento di una cauzione, che sarà però restituita a seguito della verifica che effettivamente nel corso della serata non sono state eseguiti brani appartenenti al repertorio SIAE. Qualora non vengano utilizzati supporti originali non sarà invece necessario sottoscrivere la licenza sopra menzionata che è prevista solo rispetto alla creazione di copie lavoro per opere appartenenti al repertorio SIAE.
Nel caso di utilizzo di musica licenziata in CC a scopi commerciali è infine necessario avere l’accortezza di verificare che i brani utilizzati nell'ambito del DJ-set non abbiano la limitazione Non Commercial. Per valutare il carattere commerciale o meno dell'utilizzo è necessario prendere in esame il singolo caso, a titolo generale però si può affermare che è da considerarsi vietata dalla clausola Non Commerciale l’utilizzazione della musica prevalentemente intesa o diretta al perseguimento di un vantaggio commerciale o di un compenso monetario privato.

anno del caso: 
temi generali: 

Caso 2010/15 - CC-SIAE: distribuzione di un CD musicale

Tipo di richiedente: 
privato / associazione non-profit
Periodo: 
03/07/2010 to 06/07/2010
Tempo di risposta: 
4 giorni
Questioni: 

Fatto:
Il richiedente è membro di un’associazione musicale non-profit che vuole distribuire in omaggio e a scopo pubblicitario un CD contenente brani di gruppi emergenti locali. I gruppi hanno prestato il loro consenso all’inclusione dei propri brani nel CD e non sono associati alla SIAE.

Quesito:
è possibile distribuire il CD con licenza Creative Commons senza registrazione presso la SIAE?

Questioni di diritto emergenti:
Natura delle licenze CC, ruolo intermediario svolto dalla SIAE, interpretazione dell’art. 181 bis della legge 633/1941.

Esito: 

Il richiedente viene invitato a leggere la faq1 presente sul sito di Selili in quanto dalle sue domande emerge una confusione circa la natura delle licenze CC, come alternativa alla SIAE.
Viene anche richiamata la faq3 poiché la distribuzione di CD musicali, e dunque di supporti contenenti tracce audio, è soggetta all’obbligo di applicazione dei bollini SIAE ex art. 181-bis della legge 633/1941, a prescindere dalla tipologia di licenza adottata e dal fatto che gli autori dei brani siano o meno iscritti alla SIAE.

anno del caso: 
temi generali: 

Caso 2010/10 - SIAE: obbligo di apposizione contrassegni su supporti

Tipo di richiedente: 
privato
Periodo: 
08/04/2010 to 14/04/2010
Tempo di risposta: 
7 giorni
Questioni: 

Fatto:
Il richiedente ha realizzato un documentario la cui colonna sonora è costituita da musiche licenziate con licenza Creative Commons Attribution (CC-BY). Tale documentario ha come supporto un dvd che verrà venduto in allegato ad un quotidiano.

Quesito:
occorre indicare anche tali musiche nella richiesta del bollino SIAE da apporre sui dvd?

Questioni di diritto emergenti:
Campo di applicazione dell’articolo 181 bis della legge 633/1941 relativo ai contrassegni/bollini SIAE.

Esito: 

Rimandando alle FAQ di Selili che affrontano il tema (http://selili.polito.it/faq#3,), viene chiarito al richiedente che anche i supporti contenenti le opere licenziate in Creative Commons sono soggetti al rilascio del c.d. bollino o contrassegno SIAE ai sensi dell’articolo 181 bis della legge 633/1941. Occorrerà dunque pagare l’importo previsto per il rilascio degli stessi, mentre viene evidenziato che nessun altro compenso connesso all’attività di intermediazione della SIAE sarà dovuto poiché le opere utilizzate come colonna sonora non appartengono al repertorio della collecting society.

temi generali: 
anno del caso: 

Caso 2010/05 - Tutela dell’opera: prova della paternità ed alternative al deposito SIAE

Tipo di richiedente: 
privato
Periodo: 
28/01/2010
Tempo di risposta: 
1 giorni
Questioni: 

Fatto:
Il richiedente, musicista emergente, non è interessato ad associarsi alla SIAE, ma vorrebbe tuttavia avvalersi di uno strumento che gli permetta di dimostrare la paternità dell’opera.

Quesito:
vi sono alternative al deposito SIAE per provare la paternità dell’opera?

Questioni di diritto emergenti:
Deposito dell’opera inedita, efficacia probatoria del deposito, presunzione semplice di paternità dell’opera, alternative al deposito in SIAE aventi stesso valore legale.

Esito: 

Rinvio alle FAQ, dove è presente una risposta al quesito all’interno di una domanda più generale.
Il titolo III, capo I della legge 633/1941 (l.a.) disciplina il deposito delle opere: tale formalità serve a fornire all’autore che vi provvede una prova certa circa l’esistenza dell’opera, mentre non ha alcun effetto sull’esistenza del diritto d’autore. L’autore di un’opera dotata di carattere creativo infatti acquisisce i diritti sull’opera nel momento stesso in cui la crea, secondo quanto disposto dall’articolo 6 della l.a. e dall’articolo 2576 del codice civile.
Sotto il profilo probatorio, il deposito dell’opera non prova di per sé la paternità della creazione intellettuale, ma l’esistenza della stessa in una data certa. Rispetto alla paternità dell’opera l’articolo 8 l.a. stabilisce però una presunzione semplice in base alla quale l’autore dell’opera è, salvo prova contraria, il soggetto indicato come tale in essa: l’esistenza dell’opera che indica il soggetto X come autore della stessa prova dunque che egli è l’autore della creazione intellettuale.
In Italia si possono effettuare diversi tipi di deposito dell'opera a seconda che sia già avvenuta la prima pubblicazione, ovvero l’opera sia inedita.
Nel caso di opera pubblicata il deposito si effettua presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dove è istituito un registro pubblico generale delle opere protette tramite il Diritto d’Autore e l’autore, espletando tale formalità, ottiene una prova dell’esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione. Vi sono poi due registri pubblici speciali, curati dalla SIAE, uno relativo alle opere cinematografiche ed uno relativo ai software. L’articolo 106 l.a. precisa che l’omissione di tale formalità non pregiudica l’acquisto o l’esercizio del diritto d’autore, come già sottolineato in precedenza.
Quanto al deposito delle opere inedite, che si effettua prima della pubblicazione dell'opera, esso fornisce la prova dell’esistenza dell’opera alla data del deposito.
L’opera inedita può essere depositata alla SIAE sia inviando la richiesta per posta, sia consegnando la domanda direttamente all’Ufficio deposito opere inedite ed i costi di tale deposito sono differenti a seconda che l’autore sia associato alla SIAE o meno (http://www.siae.it/olaf_doi.asp).
Vi sono una serie di alternative al deposito presso la SIAE al fine di ottenere una prova della data certa di creazione con lo stesso valore legale. Innanzitutto vi sono numerose iniziative che forniscono il servizio di deposito: si veda a tal proposito http://www.creativecommons.it/registri. In alternativa, vi è poi la possibilità di avvalersi di strumenti più tradizionali “analogici” ovvero digitali ( Simone Aliprandi, Teoria e Pratica del copyleft, pp. 15-16, http://www.copyleft-italia.it/libri/teoria-pratica-copyleft ). Tra gli strumenti “analogici” vi è il deposito dell’opera presso un notaio ovvero presso enti pubblici tenuti a protocollare e registrare la corrispondenza ovvero alcuni tipi di documenti (è il caso della Presidenza della Repubblica, nonché delle tesi di laurea conservate negli archivi delle Università), la pubblicazione dell’opera all’interno di un’edizione periodica, il far in modo che venga apposto un timbro postale sull’opera (affinché il timbro abbia valore di prova sarà necessario che esso venga apposto direttamente sull’opera: occorrerà cioè creare un plico pieghevole e sigillato sul cui interno sia stampata direttamente l’opera). Infine è anche possibile avvalersi di strumenti digitali quali i sistemi di firma digitale certificata ed in particolare quelli di marca temporale (sistema di metadati pubblicamente certificato che attribuisce una data certa ad un documento digitale) ovvero delle e-mail certificate (PEC) che garantiscono l’integrità dell’allegato inviato in data certa.

temi generali: 
anno del caso: 

Caso 2010/01 - Incompatibilità tra la qualità di associato alla SIAE e l’uso di licenze CC

Tipo di richiedente: 
ente non-profit / associazione culturale
Periodo: 
04/01/2010 to 11/01/2010
Tempo di risposta: 
8 giorni
Questioni: 

Fatto:
La richiesta proviene da un’associazione che vuole creare una serie di documentari con colonna sonora nell’ambito di un progetto di promozione del territorio. L'autore delle opere musicali, soggetto associato alla SIAE, ha acconsentito all’utilizzazione gratuita dei brani all’interno dei filmati, accordando una licenza Attribution-NonCommercial (CC-BY-NC) all’associazione.

Quesito:
è possibile utilizzare le opere musicali senza l’autorizzazione ed il pagamento dei compensi alla SIAE, avendo l’autore prestato il suo consenso?

Questioni di diritto emergenti:
Carattere esclusivo del mandato conferito dall’autore associato alla SIAE e conseguente incompatibilità tra l’iscrizione alla SIAE e l’utilizzo di licenze Creative Commons.

Esito: 

Risposta fornita da SeLiLi:
L’autore che si iscrive alla SIAE, così come il soggetto mandante non iscritto, affida ad essa in via esclusiva la gestione dei diritti di sfruttamento economico di cui è titolare e si spoglia della facoltà di amministrare personalmente le proprie opere. Le licenze Creative Commons rappresentano una forma di gestione diretta dei diritti ed il loro utilizzo è quindi incompatibile con la qualità di autore associato alla SIAE.
Nel caso di specie è dunque irrilevante la circostanza che l’autore abbia prestato il suo consenso e pertanto l’associazione deve richiedere l’autorizzazione alla SIAE per poter utilizzare i suoi brani.

anno del caso: 
temi generali: 
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