Caso 2009

Caso 2009/01 - Utilizzazione nell’ambito di un’attività commerciale di opere musicali distribuite attraverso licenze libere

Tipo di richiedente: 
società gerente esercizio pubblico commerciale
Questioni: 

Fatto:
La società X, gerente un bar ristorante aperto al pubblico, intende diffondere all’interno dei suoi locali musica d’ambiente e, periodicamente, organizzare eventi concertistici, limitando però la scelta dei brani musicali da diffondere o eseguire a quelli distribuiti attraverso licenze libere.
Tra le altre cose, la società X intende altresì consentire che i clienti che lo desiderino possano masterizzarsi su CD/DVD la musica ascoltata nel locale.

Quesito:
Considerato il carattere commerciale dell’attività ed il fatto che i locali del bar ristorante entro i quali dovrebbero avvenire sia la diffusione sia l’esecuzione di brani musicali, sarebbe la società X chiamata a corrispondere alcunché a SIAE?
E’ necessario apporre il c.d. bollino SIAE sui supporti masterizzati dal clienti della società X nei suoi locali?

Esito: 

Contesto normativo (ristretto):
Legge 22 aprile 1941 n. 633 (di seguito la “LDA”), artt. 12 e segg., 72 e segg., 78-bis e segg., 80 e segg. e artt. 180 e segg.; DPCM 11/7/2001, n. 338 sul bollino SIAE.
Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione.

Soluzione al quesito:
Non v’è dubbio che le operazioni di riproduzione, diffusione ed esecuzione di opere musicali che la Società X si ripropone di effettuare nel suoi locali a vantaggio dei clienti integrano utilizzazioni di opere dell’ingegno, consentite solo in presenza di consenso degli aventi diritto (autori o titolari di diritti connessi).
Per altro verso, l’utilizzazione di brani distribuiti secondo schemi di licenza libera (Creative Commons e simili) consentirebbe di superare il problema, rendendo superfluo il consenso dei soggetti sopra menzionati, a condizione che:
a)si tratti di licenze che autorizzano l’uso commerciale dell’opera (non pare che possa essere revocato in dubbio il fatto che l’uso che la società X si ripropone di fare sia un uso commerciale). Nel caso delle licenza CC paiono idonee allo scopo le seguenti
BY (Attribution);
BY, ND (Attribution, No Derivative);
BY, SA (Attribution, Share Alike).
b)venga chiarito che, attraverso di esse, vengono concessi in licenza anche i diritti connessi (sotto questo profilo, le licenze Creative Commons, ultima versione, sembrano in linea con tali esigenze).
La Società X, a condizione che diffonda nei suoi locali esclusivamente “musica libera” di non iscritti SIAE, non sarà chiamata a corrispondere alla SIAE stessa alcun compenso di sorta, fatta eccezione, naturalmente, per la tassa sul pubblico spettacolo in caso di performance dal vivo.
Quanto all’attività di masterizzazione, anch’essa potrebbe essere considerata lecita in presenza di opere rilasciate con licenze libere che autorizzino l’uso commerciale dell’opera.
Infine, l’obbligo di apporre il bollino SIAE è adempimento che prescinde dalle modalità di distribuzione delle opere dell’ingegno secondo schemi di licenza libera. Per tale ragione, allorché la società X predisponga un servizio di distribuzione di supporti contenenti la musica diffusa nei suoi locali, soggiacerà all’obbligo di apporre il bollino ai sensi dell’art. 181-bis l.a. anche se su tali supporti venga riprodotta solo musica “libera”.
Peraltro, tale obbligo, si potrebbe argomentare, non parrebbe applicabile a fattispecie in cui il supporto su cui viene masterizzato il contenuto sia di proprietà del cliente e non venga distribuito dalla società X (ovvero non “sia destinato alla circolazione” nel senso della norma sopra citata).

anno del caso: 

Caso 2009/02 - Licenze Creative Commons e font tipografici

Tipo di richiedente: 
privato
Esito: 

SOMMARIO
Conclusioni – risposta al quesito
1. In fatto - il quesito proposto
2. In diritto – Il contesto normativo
2.1. Il “Carattere Tipografico”
2.1.1 Sulla tutela secondo il diritto Industriale.
a) Il Decreto Legislativo 12 dicembre 2002, n. 273 (Codice della Proprietà Industriale)
b) Il Regolamento n. 6/02/CE
2.1.2 Sulla tutela secondo il diritto d’autore.
2.1.3 Tutela concorrenziale e marchio
3. Il caso in esame – la risposta al quesito

Conclusioni – risposta al quesito

Con riferimento al quesito richiesto è possibile affermare quanto segue.
Si deve distinguere tra carattere tipografico e font. Il primo si riferisce al “tipo di carattere” (“c.d. “carattere tipografico”) che sembra potersi ricondurre al “design” delle lettere. “Il font” può indicarsi, invece, quale supporto fisico che consente di utilizzare il suddetto carattere tipografico (cioè il software).
Quindi sembra possibile accedere ad un duplice regime di tutela:
il primo, relativo al carattere tipografico, che trova ragione nella tutela quale disegno e modello, e quindi secondo le norme in tema di diritto industriale e se ne ricorrono anche i requisiti di diritto d’autore e della concorrenza;
il secondo, relativo al font, di tutela di diritto d’autore applicabile al software e conseguentemente la possibilità di disciplinare l’utilizzo di tale software con l’applicazione della licenza creative commons.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, si può di seguito indicare la possibile soluzione del quesito:
Risulta possibile distribuire tramite licenze Creative Commons un particolare set di font tipografici, inteso come il software che consente l’installazione e la visualizzazione del carattere tipografico. Permane, invece, la tutela del carattere tipografico secondo le norme del diritto industriale, del diritto d’autore, e del diritto alla concorrenza ove ne sussistano i requisiti.

1. In fatto - il quesito proposto

Il quesito proposto riguarda l’utilizzo di un set di font, in particolare, di alcuni caratteri tipografici che sono stati creati e che verranno utilizzati per la creazione del logo e del menù di un locale commerciale.
Pertanto si chiede se:
a)sia possibile utilizzare una licenza Creative Commons per tutelare i Font;
b)la tutela con licenza Creative Commons sia possibile anche in assenza di alcuna registrazione dei font conformemente al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.30, Codice della proprietà industriale.

2. In diritto – Il contesto normativo
Il fatto di cui al punto 1. richiede l’esame di una fattispecie complessa in cui si dive distinguere fra una tutela secondo il diritto industriale ed il diritto d’autore.
Si deve in ogni caso e preliminarmente distinguere tra “il tipo di carattere” (“c.d. “carattere tipografico”) che sembra potersi ricondurre al “design” delle lettere e “il font,” che può indicarsi quale supporto fisico che consente di utilizzare il suddetto il carattere tipografico (cioè il software).
2.1. Il “Carattere Tipografico”
Di seguito si indicheranno i riferimenti legislativi per la tutela del “carattere tipografico”.
2.1.1 Sulla tutela secondo il diritto Industriale.
Si deve prendere in considerazione la disciplina di seguito indicata:
a) Il Decreto Legislativo 12 dicembre 2002, n. 273 (Codice della Proprietà Industriale)
All’art. 31, nella sezione III, Disegni e Modelli, si afferma che:
comma primo: “Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale”
comma secondo: “Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l'altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore”.
Pertanto, alla luce di quanto sopra indicato, i caratteri tipografici possono formare oggetto di tutela conformemente alla parte della disciplina del Codice della Proprietà Industriale che riguarda i disegni e modelli.
b) Il Regolamento n. 6/02/CE
Anche per quanto riguarda il Regolamento all’art. 3 si indica, con riferimento al diritto dei disegni e modelli, che per “b) "prodotto" si intende: “qualsiasi oggetto industriale o artigianale, comprese tra l'altro le componenti destinate ad essere assemblate per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratori”.
All’art. 96, comma primo, viene altresì previsto che: “Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni di diritto comunitario o del diritto degli Stati membri applicabili ai disegni o modelli non registrati, ai marchi d'impresa o ad altri segni distintivi, ai brevetti per invenzione, ai modelli di utilità, ai caratteri tipografici, alla responsabilità civile e alla concorrenza sleale”.
Il regolamento non differisce sostanzialmente dalla disciplina nazionale, fatta eccezione, vale sottolineare, per la tutela dei modelli e dei disegni non registrati. Pertanto, l’autore di un disegno o modello non registrato, ma che presenti i requisiti per una valida registrazione, ha su di esso un diritto di esclusiva per un periodo di tre anni dalla data della prima divulgazione al pubblico nella Comunità.
c) I requisiti di accesso alla registrazione dei disegni e modelli ai sensi del Codice di Proprietà Industriale.
Il requisiti di accesso alla registrazione sono la novità ed il carattere individuale.
La novità viene intesa come assenza di divulgazione del modello anteriormente alla data della domanda di registrazione anche se la disciplina tende a limitare i casi di predivulgazione a tutte quelle ipotesi che non siano:
comunicazioni a terzi vincolati dal segreto;
divulgazioni avvenute per abuso a danni dell’autore del disegno;
divulgazioni per le quali non si possa pensare che abbiano avuto notizia “gli ambienti del settore interessato, peranti nella comunità”, e per le divulgazioni realizzate dallo stesso autore nei dodici mesi anteriori alla data della registrazione.
Per quanto riguarda “il carattere individuale” si intende “se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione” (art. 33, Codice di Proprietà Industriale).
La registrazione dei modelli e disegni ha efficacia per cinque anni e può essere prorogata sino ad un massimo di venticinque anni.
2.1.2 Sulla tutela secondo il diritto d’autore.
Disegni e modelli possono anche essere tutelati secondo il diritto d’autore. Infatti la legge di attuazione del della Direttiva C.E. n. 71/98/CE ha introdotto la possibilità di cumulo tra la tutela della registrazione come disegno e modello e tutela d’autore. L’art. 44 c.p.i. prevede però, su disegni e modelli, una durata di soli 25 anni dalla morte dell’autore, Tuttavia tale tutela, e quindi la regola del cumulo, opera solo nel caso di tutte le opere di “design”, che presentano i requisiti indicati all’art. 2, n. 10 l.d. aut., come modificato dal d.lgs. n.95/2001, con le espressioni di “carattere creativo” e di “valore artistico”.
Il primo requisito (“carattere creativo”) si riferisce al fatto che l’opera mostri l’impronta del suo autore, quindi, come tradizionalmente inteso, nel senso che basta che l’autore non abbia copiato l’opera, ma la abbia creata.
Il secondo requisito (“valore creativo”) segnala, invece, l’intenzione del legislatore di riservare la tutela d’autore alla fascia più importate delle opere di design, cioè quelle che presentino un importante valenza estetica.
2.1.3 Tutela concorrenziale e marchio
Per la forma il cui carattere individuale consiste in un vero e proprio carattere distintivo può parlarsi di cumulo tra registrazione come modello e tutela concorrenziale, nonché cumulo tra registrazione come modello e registrazione come marchio.
Diversamente per la forma il cui carattere individuale non equivalga al carattere distintivo, la registrazione come modello costituisce unica possibile tutela.
2.2. Il “Font” inteso quale supporto fisico che consente di utilizzare il carattere tipografico
Per quanto riguarda il font sembra potersi far richiamo alla tutela del software e, come altre forme di software, il font sarà soggetto a licenza che definisce i termini ed i modi dell’utilizzo. Il font consente, infatti, che il carattere possa essere utilizzato in diverse applicazioni e quindi sia compatibile, ad esempio, con siti web o dispositivi mobili.
Riguardo ai fonts ed il loro utilizzo è utile consultare i seguenti indirizzi:
http://www.adobe.com/type
http://www.apple.com/downloads/macosx/imaging_3d/fontpilot.html
http://www.bsa.org
http://www.fonts.com
http://www.fontwise.com
http://www.itcfonts.com
http://www.linotype.com
http://www.microsoft.com/typography
http://www.microsoft.com/typography/FontValidator.mspx
http://www.monotypeimaging.com

3. Il caso in esame – la risposta al quesito

Il caso in esame dovrebbe pertanto essere valutato in concreto con riferimento all’individuazione delle caratteristiche del carattere tipografico. In particolare, se il “carattere tipografico” ha quei caratteri previsti dalla disciplina sopra indicata per poter accedere alla tutela. Per questo si potrebbe iniziare una prima indagine su alcuni siti internet al fine di identificare se è stato già utilizzato un simile carattere, ad esempio: www.identifont.com.
Rimane invece tutelabile il font nei limiti di quanto previsto per il software, senza che occorra alcuna registrazione del carattere tipografico, e potrà essere applicata per l’utilizzo la licenza Creative Commons.

anno del caso: 
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