meccanismi di licensing

Caso 2010/06 - Web radio e clausola NC

Tipo di richiedente: 
privato - - - Periodo / Tempo di risposta - - [prima domanda] 6-11 febbraio 2010 / 6 giorni; - [seconda domanda] 19- 22 febbraio 2010 / 4 giorni
Questioni: 

Fatto:
Il richiedente è intenzionato ad avviare una web radio e ad inserire all’interno della programmazione musica licenziata con Creative Commons. Il sito che ospita la radio avrà dei banner e della pubblicità, mentre il palinsesto e l’interfaccia web della stessa conterranno solo programmi e musica, senza annunci pubblicitari.

Quesito:
quale brani licenziati con Creative Commons è possibile inserire nel palinsesto di una web radio? Occorre pagare delle royalties per l’utilizzo degli stessi?

Questioni di diritto emergenti:
Interpretazione della clausola “non commerciale” delle licenze Creative Commons.

Esito: 

Da un punto di vista pratico, sotto il profilo della reperibilità delle musiche licenziate in Creative Commons, è possibile utilizzare molteplici siti web che permettono di trovare musica CC, sia commerciale, sia non commerciale. Si veda a titolo esemplificativo www.beatpick.com, www.jamendo.com, www.magnatune.com. Per individuare ulteriori brani è inoltre possibile utilizzare la funzionalità di ricerca di opere predisposta dal sito Creative Commons (http://search.creativecommons.org).
Da un punto di vista giuridico, per quanto riguarda la tipologia di musica CC inseribile nel palinsesto, la stessa varia a seconda del carattere commerciale o meno della web radio. Nel caso di radio commerciale il palinsesto deve limitarsi a trasmettere brani con licenze CC che non riportino la limitazione Non-Commercial, mentre le radio non commerciali possono utilizzare qualunque musica licenziata con CC.
Secondo quanto disposto dall'art. 4.b legal code CC-BY-NC 2.5.it, l’uso commerciale vietato dalla clausola Non commerciale è quell’utilizzo dell’opera "in una maniera tale che sia prevalentemente intesa o diretta al perseguimento di un vantaggio commerciale o di un compenso monetario privato". L’unica ipotesi disciplinata direttamente dalla clausola NC è quello dello scambio dell’opera con altre creazioni intellettuali protette dal diritto d’autore: tale uso non è considerato essere commerciale se non viene pagato un compenso monetario per lo scambio. Al di fuori di questa ipotesi letterale, il carattere commerciale o meno di un utilizzo in molti casi non è di facile determinazione e non è vi è giurisprudenza sul punto che possa facilitare l’interpretazione della clausola. Occorre però sottolineare che, in generale, la presenza di pubblicità, di banner o di qualunque altra forma di marketing che rappresenti un vantaggio economico per l’utilizzatore fa propendere in maniera determinante per la natura commerciale della radio e, per converso, deve escludersi il carattere commerciale nell’ipotesi in cui non siano presenti forme di pubblicità nel sito.
Nota interna1: Nel caso di specie si potrebbe sostenere che lo scopo dei banner sia solo quello di godere di un servizio di hosting gratuito, come sembra dedursi dai dati forniti dal richiedente, e che esso equivalga sostanzialmente a cercare di rientrare dai costi di distribuzione, senza ottenere alcun vantaggio commerciale o compenso monetario privato. Seguendo una tale interpretazione si potrebbe dunque escludere il carattere commerciale dell’uso. Lo scopo di lucro dell’Internet Service Provider che ospita i contenuti inserendo annunci pubblicitari non dovrebbe pertanto rilevare qualora l’utilizzatore dell’opera non riceva alcun vantaggio economico o compenso monetario dal servizio di pubblicità online.

anno del caso: 
temi generali: 

Caso 2010/04 - Informazioni su licenze FLOSS e concetto di copyleft

Tipo di richiedente: 
privato
Periodo: 
25/01/2010 to 27/01/2010
Tempo di risposta: 
3 giorni
Questioni: 

Fatto: Il richiedente è uno sviluppatore di software intenzionato a licenziare il proprio programma con licenza FLOSS (Free and Open Source Software).

Quesito:
Quali sono le differenze tra le varie licenze di software libero?

Questioni di diritto emergenti:
Requisiti per rientrare nella definizione di licenze di software libero e concetto di copyleft.

Esito: 

Risposta fornita da SeLiLi

Una licenza per essere considerata FLOSS deve garantire le quattro libertà fondamentali stabilite dalla definizione adottata dalla Free Software Foundation (http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.it.html) ovvero rispettare i 10 requisiti previsti dall’Open Source Definition (http://www.opensource.org/osd.html).
Le licenze di software libero si distinguono in licenze copyleft, non copyleft e copyleft debole. In senso stretto una licenza è copyleft quando il soggetto che crea l’opera derivata ha l’obbligo di rilasciarla con la stessa licenza dell’opera da cui ha derivato la propria creazione; è questo il caso della licenza GNU GPL. Le licenze non copyleft o permissive (come ad esempio la MIT e la BSD) invece non obbligano a rilasciare l’opera derivata sotto una particolare licenza, essendo quindi possibile scegliere tra le diverse licenze libere o proprietarie. Infine, le licenze copyleft debole o weak copyleft ( come ad esempio la LGPL, e per certi versi la MPL) impongono l’obbligo di rilasciare il software sotto la stessa licenza solo per alcune opere derivate dalla principale, tale obbligo viene invece meno nel caso in cui il programma, che solitamente è una libreria, venga linkato ad un altro software per creare un’opera nuova. Quest’ultima, pur essendo considerabile un’opera derivata a livello giuridico, potrà essere licenziata senza vincoli nella scelta della licenza.
Per una lista delle licenze considerate di software libero dalla Free Software Foundation e dall’Open Source Iniziative e le loro caratteristiche si veda: http://www.gnu.org/licenses/license-list.it.html e http://www.opensource.org/licenses/index.html.

anno del caso: 
temi generali: 

Caso 2010/03 - Modello di dicitura e di contratto: licenza CC-BY-SA per opere letterarie e documenti contenuti in archivi

Tipo di richiedente: 
ente non-profit / associazione culturale --- Periodo e tempi di risposta: [primo contatto] 15 - 21 gennaio 2010 / 7 giorni; [secondo contatto] 10 marzo - 9 aprile 2010 / 31 giorni
Questioni: 

Fatto:
Il richiedente è un’associazione culturale che gestisce numerose attività indirizzate alla promozione della cultura e dell’arte, nonché delle licenze libere1. Sotto quest’ultimo aspetto, l’associazione ha dedicato un’apposita pagina web volta a motivare la scelta di adottare le licenze Creative Commons per le proprie opere. L’associazione ha pubblicato diversi volumi con licenza Attribution-ShareAlike (CC-BY-SA) ed ha adottato tale licenza anche per i documenti contenuti nei propri archivi.

Quesito: (richiesta articolata in più quesiti)
1) Vi sono correzioni da apportare alla pagine volta a motivare la scelta delle licenze libere?
2) Domande relative alla pubblicazione di un’opera letteraria con licenza CC.
a. Per la pubblicazione di un volume scritto a più mani è necessario che tutti gli autori e l’editore firmino un contratto in cui sia parte anche l'associazione?
b. Quale è la dicitura CC-BY-SA da inserire nel volume?
3) Domande connesse alla legittimazione a licenziare l’opera e alla durate del diritto d’autore.
a. In caso di opera il cui autore è morto da meno di 70 anni è necessaria l’autorizzazione degli eredi per adottare una licenza CC-BY-SA?
b. La documentazione di autori morti da più di 70 anni può essere licenziata con licenza CC-BY-SA o è di pubblico dominio?
c. Vi è un esempio di contratto standard che un’associazione può adottare per licenziare la sua documentazione in CC-BY-SA e chi è il soggetto legittimato a prendere tale decisione?
4) Le licenze Creative Commons sono valide ed efficaci esclusivamente nel proprio ordinamento o in tutto il mondo?

Questioni di diritto emergenti:
Modello di dicitura e di contratto di licenza CC-BY-SA, legittimazione a licenziare l’uso dell’opera, durata del diritto d’autore, estensione mondiale delle licenze Creative Commons.

Esito: 

Risposta fornita da SeLiLi

1) Nelle pagine dedicate alla scelta di licenze libere occorre prestare attenzione a non incorrere in confusioni terminologiche. Le licenze Creative Commons non permettono un nuovo diritto d’autore, esso nasce nel momento in cui viene creata l’opera e l’adozione di un tipo di licenza libera, in alternativa a quella proprietaria, non ha effetti sull’esistenza e l’acquisizione dei diritti che l’autore ha sull’opera. Le licenze, infatti, costituiscono semplicemente lo strumento attraverso il quale il titolare dei diritti permette a soggetti terzi di utilizzare la propria creazione intellettuale.
La differenza tra le licenze standard e le licenze Creative Commons non risiede dunque nel fatto che esse facciano capo a due diverse tipologie di diritto d’autore, bensì nell’adozione di due diversi approcci rispetto alle autorizzazioni concesse agli utilizzatori: le licenze tradizionali si basano sul concetto di “tutti i diritti riservati”, mentre le licenze Creative Commons si fondano sul modello “alcuni diritti riservati”.
2.a) La necessità del contratto dipende dall'uso che se ne vuole fare. In ogni caso, anche quando non è richiesta la forma scritta per un contratto, è buona norma provvedere a redigerlo per iscritto al fine di avere una prova dell’accordo relativo alla cessione/autorizzazione/licenza.
2.b) Un modello esemplificativo di dicitura da adottare per un volume licenziato con CC-BY-SA è il seguente:

-------------------------------------------------------
*titolo dell'opera*
Copyright ANNO Casa Editrice NOME Alcuni Diritti Riservati
Quest'opera e' rilasciata ai termini della licenza Creative Commons Attribuzione-Non Commerciale 2.5 Italia (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/it/)
ESTREMI, INDIRIZZO, ALTRI DATI CASA EDITRICE
-------------------------------------------------------

È possibile trovare esempi all'url http://wiki.creativecommons.org/HOWTO_Publish
3a) Per poter rilasciare una licenza su un’opera è necessario essere il titolare dei diritti; qualora i diritti siano in capo ad un altro soggetto, sia esso l’autore o i suoi eredi, occorre avere ottenuto una esplicita autorizzazione scritta dal titolare dei diritti. L’associazione, qualora non sia titolare dei diritti, non può quindi adottare una licenza Creative Commons, se non dopo aver ottenuto l’autorizzazione dall’avente diritto.
3b) Un’opera è protetta dal diritto d’autore per tutta la durata della vita dell’autore e per i 70 anni successivi alla sua morte. Trascorso tale periodo l’opera diventa di pubblico dominio e non è più possibile, né necessario rilasciarla con licenza Creative Commons.
3c) Il soggetto che può prendere la decisione di adottare le licenze Creative Commons per le opere sulle quali l’associazione detiene i diritti va individuato sulla base dell’atto costitutivo e del regolamento associativo, essendo possibile che l’organo deliberativo deleghi tale facoltà ad altro soggetto.
Un esempio di contratto di licenza libera adottabile può essere il seguente:

=========================================================================
STATEMENT/CONTRACT ON FREE LICENSE / CONTRATTO PER LICENZA LIBERA Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0
I undersigned / Il sottoscritto,
Name and Lastname / Nome e Cognome .................................
Position / Qualifica ..............................
Institution and address / Istituzione e indirizzo ...........................
Having regard to the resolution of / Vista la delibera del [date/data]
declares to adopt the free license Creative Commons Attribution-Share Alike CC-BY-SA 3.0 for: / dichiara di adottare la licenza libera Creative Commons Attribution-Share Alike CC-BY-SA 3.0 per:
Archive/Archivio ...........................................................
Documentation in CC-BY-SA / Fondi in CC-BY-SA .....................
Notes / Note
According to the CC-BY-SA 3.0 procedure / Secondo la procedura di licenza libera CC-BY-SA 3.0
1) everybody is free to copy, distribute, transmit, exhibit, show, play the documentation as well as to edit and adapt it / chiunque è libero di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare la documentazione/parte della documentazione, nonché di modificarla
2) the contractor is obliged to attribute the work as specified below (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work) / il contraente ha l'obbligo di attribuire la paternità dell'opera nei modi indicati qui sotto e in modo tale da non suggerire che essi avallino il contraente o il modo in cui usa l'opera
Attribution and credits / Attribuzione e crediti ..................................
3) if the documentation has been altered, transformed or built upon for the creation of a new work, the resulting work has to be distributed only under the same, similar or compatible license. / in caso di alterazione o trasformazione dell'opera, o di uso di questa per la creazione di una nuova opera, l'opera risultante può essere distribuita solo con una licenza identica o equivalente a questa.
The whole documentation listened above is covered by the free license CC-BY-SA 3.0, apart from the works whose rights belong to others. All changes to the license will be communicated online and to Creative Commons association. / Tutta la documentazione elencata sopra è coperta dalla licenza libera CC-BY-SA 3.0, fatta eccezione per la documentazione e le opere i cui diritti appartengono ad altri. Tutte le modifiche alla licenza saranno comunicate online e all'associazione Creative Commons.
I undersigned authorise the publication and distribution of this statement / Il sottoscritto autorizza la pubblicazione e la distribuzione di questo documento.
Data / Date .................
Signature / Firma ....................................

=========================================================================

4) Le licenze Creative Commons sono efficaci per tutto il mondo, così come stabilito dall’art. 3 del legal code delle diverse licenze. In particolare il titolare dei diritti può adottare le c.d. licenze generiche o unported, che non fanno riferimento a nessun ordinamento in particolare e che sono in lingua inglese, ovvero le licenze c.d. ported, anch’esse efficaci in tutto il mondo, ma tradotte e strutturate in maniera tale da adattare le singole clausole della licenza all’ordinamento nazionale di riferimento. Si veda a tal proposito le FAQ 1.27 e 1.28 sul sito http://wiki.creativecommons.org/FAQ. In particolare all’articolo 8 f del legal code 2.5 it è enunciata la clausola iCommons, dove si precisa che la licenza ported trova applicazione in caso di utilizzo dell’opera in Italia, mentre negli altri casi verrà applicata l’analoga licenza unported.

anno del caso: 

Caso 2010/02 - Violazione licenza CC-BY: utilizzazione legittima dell’opera da parte di un soggetto terzo

Tipo di richiedente: 
privato, gestore di blog
Periodo: 
13/01/2010 to 27/01/2010
Tempo di risposta: 
15 giorni
Questioni: 

Fatto:
la richiesta proviene da un blog di informazione che pubblica articoli online con licenza Creative Commons Attribution (CC-BY). Un secondo blog utilizza in parte gli articoli del richiedente, inserendo il link al sito di quest’ultimo per l’accesso dell’utente all’intero testo.

Quesito:
è possibile far valere la violazione della licenza perché l’opera non viene utilizzata nei termini suggeriti dal richiedente?

Questioni di diritto emergenti:
interpretazione del contenuto della licenza CC-BY e coordinamento della clausola di attribuzione con il diritto alla citazione.

Esito: 

Risposta fornita da SeLiLi

La licenza CC-BY (art. 3, legal code) consente all’utilizzatore dell’opera di riprodurla e distribuirla in tutto o in parte, nonché di modificarla, a condizione che vengano adempiuti due obblighi: l’utilizzatore deve fare menzione della licenza Creative Commons adottata dal titolare dei diritti (art. 4.a, legal code) ed adempiere all’obbligo di attribuzione (art. 4.b legal code), con la menzione dell’autore ed in particolare, ove possibile, del suo nome o del suo pseudonimo.
Nella fattispecie in esame l’utilizzazione dell’opera in un modo diverso da quello suggerito non costituisce una violazione della licenza, ma nel secondo blog è assente la menzione della licenza adottata dal titolare dei diritti ed è ipotizzabile l’inadeguatezza dell’attribuzione, essendovi solamente un link senza menzione esplicita dell’autore.
Tuttavia, anche se venisse provato l’inadempimento di uno dei due obblighi, nel caso di specie non sarebbe possibile far valere la violazione della licenza in quanto viene in rilievo il diritto di citazione, libera utilizzazione prevista dall’articolo 70 della legge 633/41, la cui applicazione ed estensione non è pregiudicata, né limitata dai termini della licenza ( art. 2, legal code). L’uso dell’opera è quindi legittimo in ragione dell’applicabilità del diritto di citazione che, a prescindere dal tipo di licenza adottata dal titolare dei diritti, permette ai soggetti diversi dall’autore di riportare una parte di un'opera per fini di cronaca, con l'obbligo di citare la fonte ove questa sia fornita.

anno del caso: 

Pages

Subscribe to RSS - meccanismi di licensing