Submitted by Simone Aliprandi on Thu, 2012-02-09 14:56
Questioni:
Fatto:
La richiedente è autrice di opere fotografiche ed è interessata a renderle disponibili con licenze Creative Commons.
Quesito:
vengono poste una serie di domande.
1) Per la pubblicazione di fotografie su Facebook, la licenza CC che si applica deve essere inserita nei metadati del file oppure deve essere presente un water mark sull’immagine digitale?
2) Nonostante l'adozione di una licenza CC con clausola Non Commerciale è comunque possibile concedere ad uno specifico soggetto la facoltà di utilizzare per scopi commerciale l'opera a fronte di un compenso da concordarsi?
3) Come si applicano le licenze CC per le opere distribuite su un CD e non pubblicate online?
Questioni di diritto emergenti:
Applicabilità delle licenze CC alle opere fotografiche distribuite online ed offline, natura non esclusiva delle licenze CC.
Esito:
1) Facebook implementa solo parzialmente le licenze CC, non permettendo l'indicazione completa della licenza applicata alle opere caricate sul social network. Le modalità profilate dalla richiedente, con l'inclusione delle informazioni sulla licenza CC prescelta nei metadati e di un water mark sull'opera, rappresentano un ottimo metodo per indicare il regime di circolazione giuridica della propria creazione intellettuale.
2) La clausola Non Commerciale vieta ai terzi ogni utilizzo commerciale dell'opera, riservando al licenziatario tutti i diritti di sfruttamento economico. Le licenze Creative Commons sono però licenze non esclusive (art. 3 legal code licenza CC-BY 3.0 ita) e ciò comporta che il licenziatario, titolare dei diritti sull'opera, ha la facoltà di concedere una licenza ad hoc al soggetto che lo contatti per richiedere un'autorizzazione ad utilizzare per scopi commerciali la creazione intellettuale. È anche possibile adottare il protocollo CC + (http://wiki.creativecommons.org/CCPlus), il quale non rappresenta una nuova licenza, ma bensì un strumento che permette di accordare permessi aggiuntivi a quelli previsti dalla licenza CC standard.
3) Le informazioni sulla licenza CC prescelta possono essere indicate in vari modi. Per le opere offline, il sito di Creative Commons permette di creare, a seguito della scelta della licenza da applicare attraverso il form disponibile all’url http://creativecommons.org/choose/, esempi di testi che possono essere utilizzati: “This work is licensed under the Creative Commons …. [tipo di licenza scelta]. To view a copy of this license, visit ….[url del riassunto del legal code] or send a letter to Creative Commons, 444 Castro Street, Suite 900, Mountain View, California, 94041, USA”. Per avere un testo analogo con riferimento alla licenza adottata si veda le istruzioni reperibili all’URL http://wiki.creativecommons.org/Marking/Creators#Marking_Specific_Media nella sezione “offline text”. Rispetto al caso specifico sottoposto dalla richiedente, ovvero all’opera contenuta in un CD, è buona norma indicare i termini della licenza sia in un file all'interno del CD, sia nella copertina, riportando le diciture ed i loghi previsti per la licenza CC che si è adottata e che sono disponibili sul sito di Creative Commons.
A livello generale, con riferimento al fatto che si tratta di opere fotografiche, viene inoltre fatto presente alla richiedente che l'applicazione sull'immagine stessa di una breve dicitura, attraverso un normale programma di image editing, indicante l'autore, l'anno ed i termini di licenza garantisce una migliore conoscenza da parte del pubblico del tipo di licenza prescelta.
Submitted by Simone Aliprandi on Thu, 2012-02-09 12:49
Questioni:
Fatto:
Il richiedente ha installato sul proprio personal computer sistemi operativi GNU-Linux scaricati da Internet e da cd-rom avuti in omaggio nel corso delle giornate di promozione dei software liberi. A seguito dell’installazione di tali sistemi operativi, in più occasioni, il computer si è bloccato ed è stato necessario reinstallare il sistema operativo.
Quesito:
è possibile che il blocco del pc sia dovuto all’inserimento di codice malevolo nel software ovvero conseguente a scadenze previste nell'uso del sistema operativo? I software open source sono sempre gratuiti o dopo un certo periodo occorre pagare una qualche royalty?
Questioni di diritto emergenti:
Stabilità, sicurezza e trasparenza dei software con licenza FLOSS.
Esito:
Generalmente è riconosciuta la superiorità dei software liberi, ed in particolare del sistema operativo GNU-Linux, in termini di sicurezza, bug-fixing e trasparenza rispetto ai software proprietari e, dunque, i timori del richiedente sono infondati in quanto le libertà garantite nelle licenze GNU-GPL non permettono l'adozione di tipologie di distribuzioni del codice analoghe a quelle da lui ipotizzate. In particolare è da escludersi che vengano adottati modelli di lock-in - iniziale utilizzazione gratuita del software, seguita poi dalla richiesta di una royalty-, tipologia di business che è invece tipica di distribuzioni quali il free-ware e lo share-ware.
La stabilità dei sistemi operativi open source è invece un punto dibattuto in quanto, mentre i sostenitori del software libero affermano che “se un numero sufficiente di occhi controlla il codice, tutti i bug vengono scoperti”, i sostenitori dei modelli di “closed source” ritengono che è solo attraverso la segretezza del codice che si può garantire la stabilità, in applicazione del principio di Kerckhoffs in crittografia (http://it.wikipedia.org/wiki/Principio_di_Kerckhoffs).
Submitted by Simone Aliprandi on Thu, 2012-02-09 12:44
Questioni:
Fatto:
Il richiedente ha creato una web radio ed è interessato al funzionamento delle licenze Creative Commons.
Quesito:
esiste una licenza Creative Commons per le web radio?
Questioni di diritto emergenti:
Applicabilità licenze CC nell’ambito di una web radio.
Esito:
Le licenze di diritto d'autore, tra le quali vanno ricomprese le Creative Commons, si applicano ad un'opera precisa e pertanto la domanda posta dal richiedente risulta essere troppo vaga. Tuttavia, nel caso di specie le licenze Creative Commons possono venire in rilievo sotto due profili.
Innanzitutto va preso in considerazione il profilo dell'applicabilità delle licenze CC alla musica trasmessa in radio: qualora il gestore della web radio detenga i diritti su alcuni brani, egli può liberamente scegliere di licenziare tali opere in CC. Per scegliere la licenza Creative Commons maggiormente rispondente alle proprie necessità, è possibile seguire le indicazioni predisposte alla pagina http://creativecommons.org/choose/?lang=it.
Per i brani di cui invece il richiedente non è il detentore del diritto d'autore viene in rilievo il profilo della facoltà di trasmettere le opere musicali coperte da CC. Il gestore di una radio può utilizzare liberamente la musica rilasciata con Creative Commons ed inserirla nel proprio palinsesto secondo i termini di licenza. A tale proposto occorre notare che in caso di natura commerciale della radio, il palinsesto deve essere limitato a quei brani la cui licenza CC non riporti la limitazione Non Commercial. La natura commerciale o meno della radio va valutata di caso in caso, tuttavia in via generale è utile rilevare che il fatto che venga ospitata della pubblicità, dei banner, o qualunque altra forma di marketing in grado di rappresentare un vantaggio economico, costituisce un forte indicatore di commercialità.
Per reperire la musica licenziata in CC da inserire nel palinsesto della web radio, vi sono diversi siti web: a titolo esemplificativo si possono segnalare www.beatpick.com, www.jamendo.com, www.magnatune.com. Inoltre, è possibile utilizzare la funzionalità di ricerca di opere del sito Creative Commons: http://search.creativecommons.org.
Submitted by Simone Aliprandi on Thu, 2012-02-09 11:59
Questioni:
Fatto:
La richiedente vuole pubblicare con licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-NonDerivativeWorks (CC-BY-NC-ND) la propria opera.
Quesito:
quali passi occorre seguire per pubblicare tale materiale?
Questioni di diritto emergenti:
Natura delle licenze CC.
Esito:
Sul sito www.creativecommons.it sono pubblicate una serie di alle FAQ contenenti le istruzioni da seguire per pubblicare un’opera con licenza CC. Inoltre, per licenziare un’opera con licenza Creative Commons e scegliere le clausole maggiormente rispondenti alle proprie necessità, è possibile seguire le indicazioni predisposte alla pagina http://creativecommons.org/choose/?lang=it.
Dalle domande formulate dalla richiedente emerge inoltre una serie di dubbi sulla natura delle licenze Creative Commons e viene quindi sottolineato che esse permettono semplicemente di scegliere il regime di licenza che si ritiene più opportuno, mentre la tutela dell’opera sorge in automatico all’atto di creazione dell’opera.
Submitted by Simone Aliprandi on Thu, 2012-02-09 11:48
Questioni:
Fatto:
Il richiedente è venuto a conoscenza dell’esistenza dell’European Union Public Licence (EUPL) e ha letto quanto riportato dalla Commissione europea a proposito della paragone tra tale licenza e la GNU GPL (http://www.osor.eu/communities/eupl/blog/eupl-or-gplv3).
Quesito:
quale delle due licenze open source è più opportuno adottare nell’ambito dell’ordinamento europeo?
Questioni di diritto emergenti:
Confronto tra clausole delle licenze EUPL e GNU GPL.
Esito:
L’EUPL è una licenza open source, certificata OSI, che è stata adottata dalla Commissione europea nel 2007. Essa, in aggiunta alle stesse quattro libertà previste dalle licenze GNU GPL, prevede l’obbligo in capo a chi utilizzi il software come Saas (Software as a Service) di rendere disponibile il codice sorgente. Questa caratteristica peculiare della licenza EUPL non è codificata dalla GNU GPL standard, ma, qualora di interesse, è possibile adottare una specifica licenza GNU, ovvero la AGPLv3, che prevede tale obbligo.
Su un piano più generale, viene fatto notare che la licenza GNU GPLv3 è più efficace nella protezione del software ed in particolare tutela dai rischi di tivoizzazione e di accordi di co-desistenza. Quanto infine alla compatibilità delle due licenze con l’ordinamento europeo, se è pur vero che la EUPL è stata appositamente pensata per l’applicazione in tale orizzonte normativo, occorre considerare che, da una parte, l’impostazione regionale dell’EUPL non è detto che sia un vantaggio per un programma destinato ad essere distribuito in tutto il mondo, e che d’altra parte la GNU GPL non presenta problemi di applicabilità in Europa.
Queste considerazioni vengono fatte a titolo generale e viene fatto notare che non è possibile consigliare a priori quale delle due licenze scegliere, essendo necessario conoscere l’utilizzo specifico del software che si vuole licenziare e le esigenze a cui la licenza dovrà rispondere.
Submitted by Simone Aliprandi on Wed, 2012-02-08 16:54
Questioni:
Fatto:
Le richiedenti sono due studentesse che per la propria tesi di laurea stanno realizzando un sito web ed una rivista cartacea. Utilizzando il sito web, gli autori delle opere di design possono condividere i propri progetti in rete, mostrandone i passi costitutivi e permettendo a chiunque di riprodurli.
Quesito:
nel permettere a chiunque la riproduzione del progetto di design, è possibile obbligare l’utilizzatore a riconoscere la paternità dell’opera, riservando inoltre all’autore la commercializzazione della propria creazione intellettuale?
Questioni di diritto emergenti:
Applicabilità licenze Creative Commons ai progetti di design ed articolarsi delle differenti tutele su tali tipologie di creazioni intellettuali.
Esito:
Per scegliere la licenza Creative Commons maggiormente rispondente alle proprie necessità è possibile seguire le indicazioni predisposte alla pagina http://creativecommons.org/choose/?lang=it. Nel caso di specie, alla luce delle esigenze evidenziate dalle richiedenti, viene consigliata l’adozione della licenza Attribution (CC-BY), che obbligherà gli utilizzatori a riconoscere la paternità dell’opera e ad indicare l’autore della stessa nei modi eventualmente dallo stesso indicati (http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/it/legalcode). Vengono poi richiamate le clausole Non Commerciale (NC) e Non Opere Derivate (ND) che permetteranno all’autore del progetto di riservarsi, rispettivamente, i diritti di utilizzazione commerciale e quelli di trarre opere derivate.
Viene infine sottolineato che il caso di specie è peculiare in quanto oggetto della richiesta sono opere di design, creazioni intellettuali tutelate da diverse normative. Da una parte, le opere di design possono infatti accedere alla tutela del diritto d’autore all’atto della creazione, ma solo qualora godano di un sufficiente grado di creatività e di valore artistico (articolo 2.10 Legge 633/1941). Dall’altra, sono tutelabili attraverso la protezione delle opere di design registrate, secondo quanto disposto dal Codice di Proprietà Industriale (D. Lgs. 30/2005 sezione III), ovvero di quelle non registrate, in base al regolamento comunitario 6/2002 (art. 11). Viene quindi fatto presente alle richiedenti che le licenze Creative Commons permettono di disporre dei soli diritti riconducibili alla tutela autorale delle opere di desgin, non anche di quelli riconosciuti dalle altre normative.
Submitted by Simone Aliprandi on Wed, 2012-02-08 16:44
Questioni:
Fatto:
Il richiedente ha realizzato un logo per un portale Internet che avrà lo scopo di sensibilizzare gli utenti su alcune tematiche.
Quesito:
è possibile tutelare il logo adottando una licenza Creative Commons o è opportuno registrarlo anche come marchio? Qualora si optasse per le licenze CC, sarebbe possibile tutelarsi dai soggetti terzi che volessero in seguito procedere alla registrazione del logo come marchio?
Questioni di diritto emergenti:
Nascita automatica della tutela autorale dell’opera e contenuto della protezione, registrazione di un marchio costituito da un emblema o simbolo divenuto notorio in un campo non economico.
Esito:
Oltre al rinvio alle faq e alle informazioni presenti sul sito di Selili, viene precisato che la tutela del logo non viene fornita dalle licenze Creative Commons, in quanto esse permettono semplicemente di scegliere il regime di licenza che si ritiene più opportuno. Il logo risulta infatti tutelato direttamente dal diritto d’autore, diritto che nasce automaticamente all’atto della creazione dell’opera.
Qualora il richiedente sia interessato ad una protezione che si estenda al di là della semplice tutela autorale dal plagio del logo, viene suggerito di provvedere anche alla registrazione del simbolo come marchio. Peraltro, se il segno non è associato ad un’attività d’impresa, quando il logo diventerà abbastanza conosciuto da essere riferibile al portale del soggetto che l’ha creato, la sua registrazione come marchio sarà riservata al richiedente, che risulterà quindi tutelato da indebite registrazione da parte di soggetti terzi. In questa ipotesi infatti il logo sarà configurabile come simbolo o emblema divenuto notorio in un campo non economico e sarà applicabile la riserva di registrazione in capo all’autore del segno, prevista dall’art. 8, comma 3 Codice della Proprietà Industriale (d.lgs. 30/2005).
Submitted by Simone Aliprandi on Wed, 2012-02-08 16:33
Questioni:
Fatto:
Il richiedente ha sviluppato insieme ad un altro studente un software nell’ambito della tesi di laurea specialistica. Tale software utilizza due librerie che, seppure distribuite gratuitamente e con accesso al codice sorgente, sono proprietarie.
Quesito:
è possibile licenziare con GNU GPL un software che utilizza librerie non libere?
Questioni di diritto emergenti:
Incompatibilità delle licenze libere con le licenze proprietarie delle librerie utilizzate dal software.
Esito:
A prescindere dalle problematiche del mondo open source rispetto all’utilizzo di software non libero per lo sviluppo di programmi (per cui si veda http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.it.html#WritingFSWithNFLibs), nel caso di specie ad impedire il licenziamento del software è lo stesso Terms of Use delle librerie utilizzate dal richiedente. Questo infatti consente esclusivamente l’uso personale e non commerciale della libreria, escludendo espressamente la possibilità di ulteriori riproduzioni, distribuzione o utilizzi commerciali. Il richiedente violerebbe dunque i termini della licenza delle librerie qualora provvedesse a distribuire il software da lui sviluppato.
Un’ipotetica soluzione, qualora tecnicamente realizzabile, sarebbe la pacchettizzazione del software senza librerie e la distribuzione del programma con tale modalità, fornendo agli utenti finali l’opzione di scaricare le librerie.
Submitted by Simone Aliprandi on Wed, 2012-02-08 16:25
Questioni:
Fatto:
La richiedente scopre che in una campagna elettorale una sua fotografia di paesaggi è stata utilizzata su un volantino. Tale fotografia, caricata sul suo account flickr, è coperta da licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC-BY-NC-SA).
Quesito:
in che modo è possibile far valere la violazione della licenza? Può rilevare la non condivisione da parte dell’autrice dello scopo con cui è stata utilizzata l’opera?
Questioni di diritto emergenti:
Violazione della licenza CC-BY-NC-SA
Esito:
La licenza CC-BY-NC-SA (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/legalcode) consente l’utilizzazione dell’opera a condizione che l’autore della medesima sia menzionato (clausola BY), che non si tratti di usi commerciali (clausola NC) e che le eventuali opere derivate siano distribuite con una licenza identica o equivalente (clausola SA).
Nel caso di specie è innanzitutto ipotizzabile la violazione della clausola Attribuzione e Condividi allo stesso modo in quanto nel volantino elettorale non è presente nessuna menzione della paternità ovvero della licenza originaria della fotografia. Inoltre potrebbe essersi verificata una violazione della clausola Non commerciale in caso di preparazione del volantino da parte di un’agenzia professionale, soggetto a cui sarebbe imputabile la violazione.
La non condivisione del fine con cui l’opera è stata utilizzata invece non rileva in quanto, utilizzando la licenza CC-BY-NC-SA, l’autore impone solo le limitazioni presenti in tale licenza. Peraltro, occorre ricordare che i diritti morali non vengono pregiudicati dalle licenze Creative Commons, ma nel caso di specie non sembrerebbe possibile ritenere che gli stessi siano stati violati.
Submitted by Simone Aliprandi on Wed, 2012-02-08 16:13
Questioni:
Fatto:
Il richiedente, autore di opere letterarie, chiede una consulenza circa quale licenza adottare per le proprie creazioni intellettuali. Egli espone quali sono le esigenze a cui la licenza dovrà rispondere, chiedendo in particolare che la stessa garantisca il riconoscimento della paternità, nonché impedisca utilizzi commerciali o rappresentazioni e messe in scena dell’opera senza ulteriori autorizzazioni.
Quesito:
quale è la licenza maggiormente rispondente alle esigenze del richiedente?
Questioni di diritto emergenti:
Individuazione della licenza Creative Commons più adatta.
Esito:
Per scegliere la licenza Creative Commons maggiormente rispondente alle proprie necessità è possibile seguire le indicazioni predisposte alla pagina http://creativecommons.org/choose/?lang=it. Nel caso di specie la licenza più adatta alle esigenze esposte dal richiedente è la Attribution-NonCommercial-NoDerivativeWorks (CC-BY-NC-ND 2.5.ita), il cui legal code è reperibile all’url http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/legalcode.
La clausola Attribuzione (BY) obbliga l’utilizzatore ad indicare l’autore dell’opera e quest’ultimo può specificare le modalità con cui l’attribuzione della paternità deve avvenire.
La clausola Non commerciale (NC) vieta al licenziatario di utilizzare l’opera per fini commerciali, licenziando dunque i diritti per i soli usi non commerciali.
Infine, la clausola Non opere derivate (ND) vieta all’utilizzatore le alterazioni ovvero le trasformazioni dell’opera o l’uso della stessa per crearne un'altra, riservando al licenziante il diritto di trarre opere derivate dalla propria, come ad esempio le traduzioni, le modificazioni e gli adattamenti.
Nota interna: dalla richiesta emerge il comune errore circa la natura delle licenze di diritto d’autore, per cui viene chiarito al richiedente che esse non servono a proteggere l’opera, ma bensì a gestire i diritti che nascono automaticamente con la creazione della stessa. Viene anche fatta presente l’esistenza di alcune forme di registrazione dell’opera, presso la SIAE o presso le altre iniziative che forniscono il servizio di deposito (http://www.creativecommons.it/registri, che garantiscono una maggior efficacia probatoria in termini di paternità dell’opera.
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