clausola Non commerciale

Caso 2009/01 - Utilizzazione nell’ambito di un’attività commerciale di opere musicali distribuite attraverso licenze libere

Tipo di richiedente: 
società gerente esercizio pubblico commerciale
Questioni: 

Fatto:
La società X, gerente un bar ristorante aperto al pubblico, intende diffondere all’interno dei suoi locali musica d’ambiente e, periodicamente, organizzare eventi concertistici, limitando però la scelta dei brani musicali da diffondere o eseguire a quelli distribuiti attraverso licenze libere.
Tra le altre cose, la società X intende altresì consentire che i clienti che lo desiderino possano masterizzarsi su CD/DVD la musica ascoltata nel locale.

Quesito:
Considerato il carattere commerciale dell’attività ed il fatto che i locali del bar ristorante entro i quali dovrebbero avvenire sia la diffusione sia l’esecuzione di brani musicali, sarebbe la società X chiamata a corrispondere alcunché a SIAE?
E’ necessario apporre il c.d. bollino SIAE sui supporti masterizzati dal clienti della società X nei suoi locali?

Esito: 

Contesto normativo (ristretto):
Legge 22 aprile 1941 n. 633 (di seguito la “LDA”), artt. 12 e segg., 72 e segg., 78-bis e segg., 80 e segg. e artt. 180 e segg.; DPCM 11/7/2001, n. 338 sul bollino SIAE.
Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione.

Soluzione al quesito:
Non v’è dubbio che le operazioni di riproduzione, diffusione ed esecuzione di opere musicali che la Società X si ripropone di effettuare nel suoi locali a vantaggio dei clienti integrano utilizzazioni di opere dell’ingegno, consentite solo in presenza di consenso degli aventi diritto (autori o titolari di diritti connessi).
Per altro verso, l’utilizzazione di brani distribuiti secondo schemi di licenza libera (Creative Commons e simili) consentirebbe di superare il problema, rendendo superfluo il consenso dei soggetti sopra menzionati, a condizione che:
a)si tratti di licenze che autorizzano l’uso commerciale dell’opera (non pare che possa essere revocato in dubbio il fatto che l’uso che la società X si ripropone di fare sia un uso commerciale). Nel caso delle licenza CC paiono idonee allo scopo le seguenti
BY (Attribution);
BY, ND (Attribution, No Derivative);
BY, SA (Attribution, Share Alike).
b)venga chiarito che, attraverso di esse, vengono concessi in licenza anche i diritti connessi (sotto questo profilo, le licenze Creative Commons, ultima versione, sembrano in linea con tali esigenze).
La Società X, a condizione che diffonda nei suoi locali esclusivamente “musica libera” di non iscritti SIAE, non sarà chiamata a corrispondere alla SIAE stessa alcun compenso di sorta, fatta eccezione, naturalmente, per la tassa sul pubblico spettacolo in caso di performance dal vivo.
Quanto all’attività di masterizzazione, anch’essa potrebbe essere considerata lecita in presenza di opere rilasciate con licenze libere che autorizzino l’uso commerciale dell’opera.
Infine, l’obbligo di apporre il bollino SIAE è adempimento che prescinde dalle modalità di distribuzione delle opere dell’ingegno secondo schemi di licenza libera. Per tale ragione, allorché la società X predisponga un servizio di distribuzione di supporti contenenti la musica diffusa nei suoi locali, soggiacerà all’obbligo di apporre il bollino ai sensi dell’art. 181-bis l.a. anche se su tali supporti venga riprodotta solo musica “libera”.
Peraltro, tale obbligo, si potrebbe argomentare, non parrebbe applicabile a fattispecie in cui il supporto su cui viene masterizzato il contenuto sia di proprietà del cliente e non venga distribuito dalla società X (ovvero non “sia destinato alla circolazione” nel senso della norma sopra citata).

anno del caso: 

Caso 2010/40 - Clausola NC: video caricati su Youtube

Tipo di richiedente: 
privato
Periodo: 
31/05/2010 to 10/06/2010
Tempo di risposta: 
11 giorni
Questioni: 

Fatto:
Il richiedente è un poeta ed artista visivo che realizza video che carica su Youtube senza alcuna finalità commerciale.

Quesito:
Viene richiesto come occorra agire per tutelare i diritti del network.

Esito: 

In lista viene discussa l’utilizzabilità su Youtube di musiche con licenza Creative Commons che riporti la limitazione Non commerciale. Si ritiene che l’utilizzazione di un servizio commerciale quale Youtube per distribuire l'opera non sia di per sé sufficiente a far configurare l’uso come commerciale. Si tratta tuttavia di un’interpretazione incerta in quanto non vi è giurisprudenza sul punto e viene presa in considerazione la possibilità che un autore che abbia rilasciato la musica con licenza riportante la limitazione Non-Commercial possa sostenere il contrario.

anno del caso: 
temi generali: 

Caso 2010/36 - Clausola NC: web radio

Tipo di richiedente: 
privato
Periodo: 
29/04/2010 to 04/05/2010
Tempo di risposta: 
6 giorni
Questioni: 

Fatto:
Il richiedente vuole avviare una web radio amatoriale all’interno della quale non vi sarà alcuna pubblicità, ma al fine di trasmettere gratuitamente utilizzerà delle piattaforme commerciali che ospiteranno degli annunci pubblicitari, da cui però egli non riceverà alcun introito.

Quesito:
Viene chiesto se la web Radio potrà utilizzare qualsiasi tipo di musica licenziata con CC o se in ragione dell’utilizzo dei servizi di hosting gratuito dovrà limitarsi alle licenze che non contengano la limitazione Non Commercial.

Esito: 

L’utilizzo di una piattaforma commerciale per usufruire di un servizio di hosting gratuito, senza ricevere alcun introito dalle pubblicità ivi ospitate, costituisce una zona grigia nella quale non è facile individuare esattamente il concetto di commercialità, per cui per prudenza occorrerebbe astenersi da comportamenti potenzialmente rischiosi, evitando quindi di utilizzare musica con licenza Creative Commons che riporti la clausola Non commerciale. Tuttavia a rigor di logica viene ritenuto che in una tale situazione l’uso dei brani dovrebbe essere considerato come non commerciale. A supporto di una tale interpretazione vi è anche la considerazione che le licenze Creative Commons escludono dagli usi commerciali i sistemi peer to peer quando allo scambio delle opere non sia associato alcun pagamento. In tale situazione l’assenza del compenso e del vantaggio sembrano riguardare l'utilizzatore dell'opera ovvero chi la carica sul canale peer to peer, e non la piattaforma su cui l'opera viene caricata e che in molti casi può essere commerciale.

anno del caso: 
temi generali: 

Caso 2010/35 - Clausola NC: colonna sonora per spot elettorale

Tipo di richiedente: 
privato
Periodo: 
20/04/2010 to 21/04/2010
Tempo di risposta: 
2 giorni
Questioni: 

Fatto:
Il richiedente, soggetto professionale, sta realizzando uno spot per una campagna elettorale e vuole inserire come musica di sottofondo delle canzoni che ha scaricato da Jamendo, sito di musica Creative Commons.

Quesito:
Viene richiesto se l’uso che vuole fare delle musiche sia commerciale o meno.

Esito: 

Viene affermato che l’utilizzo di un brano in uno spot elettorale è paragonabile in via analogica all’uso di un’opera in uno spot pubblicitario che è considerato avere carattere commerciale. Si potrebbe arrivare ad una diversa conclusione per gli spot elettorali se il video fosse semplicemente pubblicato nella pagina web del politico. Occorre però notare che il richiedente è un professionista che utilizza i brani per realizzare il video di un suo cliente e dunque il caso di specie non può ricadere nell’ipotesi testé delineata, dovendosi concludere per il carattere commerciale dell’uso. Il richiedente dovrà quindi limitarsi ad utilizzare brani con licenze CC che non riportino la limitazione Non-Commercial.

anno del caso: 
temi generali: 

Caso 2010/34 - Licenze FLOSS: divieto di usi commerciali del software

Tipo di richiedente: 
privato
Questioni: 

Fatto:
Il richiedente che ha sviluppato un software1 che da anni viene rilasciato senza licenza, è ora intenzionato ad adottarne una. Dopo un iniziale propensione per la GNU GPL ha scartato tale opzione perché l’adozione di tale licenza consentirebbe l'uso commerciale, cosa che vorrebbe evitare.

Quesito:
Viene chiesto se sia possibile optare per una licenza semilibera, che garantisca le 4 libertà open source, ma escluda gli usi commerciali del software ovvero se sia utilizzabile una licenza Creative Commons.

Esito: 

In lista si propongono tecniche giuridiche come il dual licensing ed i connessi modelli di business (ad esempio il versioning) in risposta all’esigenza del richiedente. Viene però evidenziato che, prevedendo restrizioni agli usi commerciali, il richiedente non garantirà le quattro libertà dei software liberi poiché proprio la prima di esse (libertà di eseguire il programma per qualsiasi scopo) sarebbe esclusa. Sia i requisiti posti dalla Free Software Foundation, sia l’Open Source Definition escludono infatti espressamente, rispettivamente alla libertà 0 e al punto 1, la possibilità di prevedere simili restrizioni e per tale motivo il software c.d. semilibero è una tipologia che in realtà va categorizzata come non libera.
Quanto alle licenze Creative Commons, il loro utilizzo, pur possibile, viene sconsigliato poiché esse non sono pensate espressamente per il software e non disciplinano aspetti di primaria importanza come l’accesso libero al codice sorgente.

anno del caso: 
temi generali: 

Caso 2010/33 - Licenza CC BY-NC-SA: concessione di diritti aggiuntivi rispetto a quelli standard

Tipo di richiedente: 
privato
Periodo: 
11/05/2010 to 13/05/2010
Tempo di risposta: 
3 giorni
Questioni: 

Fatto:
Il richiedente ha creato in ambito universitario una raccolta1 che è stata licenziata con Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA -2.5 it). L’autore della raccolta è stato contattato da un motore di ricerca che ha avanzato la richiesta di utilizzare tale risorsa per fini commerciali, in particolare a scopi di “machine learning”.

Quesito:
Viene richiesto se sia possibile consentire ad un soggetto terzo un uso commerciale dell’opera licenziata con clausola Non commerciale e se vi sia un modello precompilato che permetta di farlo.

Esito: 

La concessione di diritti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla licenza CC BY-NC-SA può avvenire seguendo diverse strade, giuridicamente assimilabili: è possibile accordare una licenza ad hoc al motore di ricerca operando il dual licensing ovvero utilizzare lo strumento appositamente predisposto dalle licenze Creative Commons. Questo strumento è costituito dal CC + (http://wiki.creativecommons.org/CCPlus), il quale non rappresenta una nuova licenza, ma bensì un protocollo che permette di accordare permessi aggiuntivi a quelli previsti dalla licenza CC standard.
Il richiedente contatta nuovamente Selili in un secondo momento quando il motore di ricerca gli invia una bozza di waiver che prevede il consenso all’utilizzo commerciale dell’opera e la rinuncia all’attribuzione di paternità in quanto tecnicamente non realizzabile. Soprattutto quest’ultimo punto preoccupa il richiedente ed in lista ci si interroga su quali alternative sarebbero ipotizzabili rispetto all'attribuzione tradizionale: viene proposto a titolo esemplificativo l’inserimento nel waiver di una specifica clausola che preveda adds/links verso il sito della raccolta.
Vi sono inoltre altre questioni non sollevate direttamente dal richiedente, ma che vengono individuate in lista. Innanzitutto, rispetto al waiver, viene fatto notare che non è disciplinata la clausola Condivi allo stesso modo (SA) perché probabilmente il motore di ricerca non ritiene di creare opere derivate, ma in lista viene osservato che l’utilizzazione a fine di machine learning presumibilmente genera un database che potrebbe essere considerato tale. Viene poi posto il problema di chi possa rilasciare la licenza in quanto detentore dei diritti e, trattandosi di progetto sviluppato in ambito universitario, si ritiene opportuno che essa venga concessa dal direttore del gruppo di ricerca, con eventualmente l'autorizzazione dei membri del gruppo. Inoltre ci si chiede se l’utilizzo della risorsa per “addestrare” dei computer, senza riproduzione e distribuzione dell’opera, possa essere considerato un uso commerciale, ma tale questione non viene poi approfondita in ragione del fatto che è il motore di ricerca stesso ad aver contattato il richiedente. Infine viene sollevato il problema della legittimità dell’opera creata in quanto le "frasi arricchite con varie annotazioni linguistiche" del TUT sono state raccolte da varie fonti, alcune delle quali protette da diritto d'autore, ma tale questione non viene analizzata a fondo in quanto già affrontata in altra sede.
Viene ventilata l’ipotesi di una consulenza di secondo livello, in alternativa alla possibile consulenza dell’ufficio legale dell’Università.

anno del caso: 
temi generali: 

Caso 2010/17 - Violazione licenza CC-BY-NC-SA: utilizzo dell’opera da parte di un soggetto terzo

Tipo di richiedente: 
privato
Periodo: 
02/10/2010 to 05/10/2010
Tempo di risposta: 
4 giorni
Questioni: 

Fatto:
Il richiedente è un’associazione che pubblica materiale scientifico sul proprio sito con licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC-BY-NC-SA 2.5 ita). Un utente ha interamente copiato una delle opere messe a disposizione, senza citare la fonte ed utilizzandola come sua tesi di laurea.

Quesito:
è possibile far valere la violazione della licenza?

Questioni di diritto emergenti:
Violazione della licenza CC-BY-NC-SA.

Esito: 

La licenza CC-BY-NC-SA (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/legalcode) consente l’utilizzazione dell’opera a condizione che venga riconosciuta la paternità all’autore (clausola Attribuzione- BY), che non si tratti di usi commerciali (clausola Non Commerciale- NC) e che le eventuali opere derivate siano distribuite con una licenza identica o equivalente (clausola Condividi allo stesso modo- SA). Tutti gli usi compiuti in violazione dei termini della predetta licenza costituiscono, prima facie, una violazione della licenza, salvo non sussistano eccezioni e limitazioni al diritto d’autore, previste dalla legge e non pregiudicate dalla licenza Creative Commons.
Nel caso di specie la riproduzione dell’intera opera senza la citazione dell’autore costituirebbe prima facie una violazione della licenza CC adottata dal richiedente, anche se occorrerebbe una conoscenza più approfondita dei fatti per poter confermare tale conclusione.

anno del caso: 

Caso 2010/13 - Violazione licenza CC-BY-NC-ND: utilizzo legittimo dell’opera a fini di satira

Tipo di richiedente: 
privato
Periodo: 
22/06/2010 to 26/06/2010
Tempo di risposta: 
5 giorni
Questioni: 

Fatto:
Un blog lamenta l’utilizzo di un proprio articolo, inizialmente licenziato con licenza Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 (CC-BY-NC-SA) ed in seguito con licenza Attribution-Non Commercial-NonDerivativeWorks 2.5 ita (CC-BY-NC-ND), da parte di un soggetto terzo che ne ha stravolto il senso dell’opera, cambiandone alcune parole.

Quesito:
è possibile far valere la violazione della licenza e, stante il mutamento di licenza, quale delle due rileva ai fini della violazione?

Questioni di diritto emergenti:
Violazione delle licenze CC e libere utilizzazioni (diritto di satira-parodia).

Esito: 

L’utilizzo dell’opera da parte di un soggetto terzo nel caso di specie costituisce una forma di satira ovvero di parodia riconducibile alle eccezioni al diritto d’autore, la cui applicazione ed estensione non è pregiudicata, né limitata dai termini delle licenze Creative Commons, come espressamente previsto dall’art. 2 del legal code. A nulla rileva pertanto la licenza CC scelta e la successione di due tipologie diverse nel tempo poiché in ogni caso non sarebbe possibile far valere la violazione dei termini di licenza, trattandosi di un utilizzo legittimo dell’opera. In materia di utilizzo di un’opera per scopi di parodia/satira si può vedere il caso di “Va dove ti porta il clito” (Trib. Milano, 29 gennaio 1996, Tamaro e altro c. Soc. Comix e altro).
Del pari, non sarebbe nemmeno possibile lamentare la violazione del diritto morale all’integrità dell’opera, anch’esso non pregiudicato dalle licenze CC, in quanto in un caso come quello di specie, in cui l’utilizzatore chiarisce che l’opera costituisce una satira, con tutta probabilità prevarrebbe la libertà di espressione di tale soggetto. Si potrebbe eventualmente ipotizzare un reato di diffamazione, che non attiene però all’ambito della tutela autorale, ma bensì a quella penale.
Nota: la richiedente è in disaccordo con il parere fornito da Selili, ritenendo che a differenza del citato caso di Luttazzi, l’utilizzo degli articoli presenti sul blog femminista da parte di un movimento maschilista non può essere ricondotto a nessuna libera utilizzazione. La stessa comunica quindi che si rivolgerà ad un legale che potrà far luce sulla questione.

anno del caso: 

Caso 2010/08 - Violazione licenza CC-BY-NC-SA: utilizzo dell’opera per campagna elettorale

Tipo di richiedente: 
privato
Periodo: 
23/03/2010 to 31/03/2010
Tempo di risposta: 
9 giorni
Questioni: 

Fatto:
La richiedente scopre che in una campagna elettorale una sua fotografia di paesaggi è stata utilizzata su un volantino. Tale fotografia, caricata sul suo account flickr, è coperta da licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC-BY-NC-SA).

Quesito:
in che modo è possibile far valere la violazione della licenza? Può rilevare la non condivisione da parte dell’autrice dello scopo con cui è stata utilizzata l’opera?

Questioni di diritto emergenti:
Violazione della licenza CC-BY-NC-SA

Esito: 

La licenza CC-BY-NC-SA (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/legalcode) consente l’utilizzazione dell’opera a condizione che l’autore della medesima sia menzionato (clausola BY), che non si tratti di usi commerciali (clausola NC) e che le eventuali opere derivate siano distribuite con una licenza identica o equivalente (clausola SA).
Nel caso di specie è innanzitutto ipotizzabile la violazione della clausola Attribuzione e Condividi allo stesso modo in quanto nel volantino elettorale non è presente nessuna menzione della paternità ovvero della licenza originaria della fotografia. Inoltre potrebbe essersi verificata una violazione della clausola Non commerciale in caso di preparazione del volantino da parte di un’agenzia professionale, soggetto a cui sarebbe imputabile la violazione.
La non condivisione del fine con cui l’opera è stata utilizzata invece non rileva in quanto, utilizzando la licenza CC-BY-NC-SA, l’autore impone solo le limitazioni presenti in tale licenza. Peraltro, occorre ricordare che i diritti morali non vengono pregiudicati dalle licenze Creative Commons, ma nel caso di specie non sembrerebbe possibile ritenere che gli stessi siano stati violati.

Caso 2010/07 - Opere letterarie e licenza CC BY-NC-ND

Tipo di richiedente: 
privato
Periodo: 
22/03/2010 to 23/03/2010
Tempo di risposta: 
1 giorni
Questioni: 

Fatto:
Il richiedente, autore di opere letterarie, chiede una consulenza circa quale licenza adottare per le proprie creazioni intellettuali. Egli espone quali sono le esigenze a cui la licenza dovrà rispondere, chiedendo in particolare che la stessa garantisca il riconoscimento della paternità, nonché impedisca utilizzi commerciali o rappresentazioni e messe in scena dell’opera senza ulteriori autorizzazioni.

Quesito:
quale è la licenza maggiormente rispondente alle esigenze del richiedente?

Questioni di diritto emergenti:
Individuazione della licenza Creative Commons più adatta.

Esito: 

Per scegliere la licenza Creative Commons maggiormente rispondente alle proprie necessità è possibile seguire le indicazioni predisposte alla pagina http://creativecommons.org/choose/?lang=it. Nel caso di specie la licenza più adatta alle esigenze esposte dal richiedente è la Attribution-NonCommercial-NoDerivativeWorks (CC-BY-NC-ND 2.5.ita), il cui legal code è reperibile all’url http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/legalcode.
La clausola Attribuzione (BY) obbliga l’utilizzatore ad indicare l’autore dell’opera e quest’ultimo può specificare le modalità con cui l’attribuzione della paternità deve avvenire.
La clausola Non commerciale (NC) vieta al licenziatario di utilizzare l’opera per fini commerciali, licenziando dunque i diritti per i soli usi non commerciali.
Infine, la clausola Non opere derivate (ND) vieta all’utilizzatore le alterazioni ovvero le trasformazioni dell’opera o l’uso della stessa per crearne un'altra, riservando al licenziante il diritto di trarre opere derivate dalla propria, come ad esempio le traduzioni, le modificazioni e gli adattamenti.
Nota interna: dalla richiesta emerge il comune errore circa la natura delle licenze di diritto d’autore, per cui viene chiarito al richiedente che esse non servono a proteggere l’opera, ma bensì a gestire i diritti che nascono automaticamente con la creazione della stessa. Viene anche fatta presente l’esistenza di alcune forme di registrazione dell’opera, presso la SIAE o presso le altre iniziative che forniscono il servizio di deposito (http://www.creativecommons.it/registri, che garantiscono una maggior efficacia probatoria in termini di paternità dell’opera.

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