diritto d'autore

Caso 2009/02 - Licenze Creative Commons e font tipografici

Tipo di richiedente: 
privato
Esito: 

SOMMARIO
Conclusioni – risposta al quesito
1. In fatto - il quesito proposto
2. In diritto – Il contesto normativo
2.1. Il “Carattere Tipografico”
2.1.1 Sulla tutela secondo il diritto Industriale.
a) Il Decreto Legislativo 12 dicembre 2002, n. 273 (Codice della Proprietà Industriale)
b) Il Regolamento n. 6/02/CE
2.1.2 Sulla tutela secondo il diritto d’autore.
2.1.3 Tutela concorrenziale e marchio
3. Il caso in esame – la risposta al quesito

Conclusioni – risposta al quesito

Con riferimento al quesito richiesto è possibile affermare quanto segue.
Si deve distinguere tra carattere tipografico e font. Il primo si riferisce al “tipo di carattere” (“c.d. “carattere tipografico”) che sembra potersi ricondurre al “design” delle lettere. “Il font” può indicarsi, invece, quale supporto fisico che consente di utilizzare il suddetto carattere tipografico (cioè il software).
Quindi sembra possibile accedere ad un duplice regime di tutela:
il primo, relativo al carattere tipografico, che trova ragione nella tutela quale disegno e modello, e quindi secondo le norme in tema di diritto industriale e se ne ricorrono anche i requisiti di diritto d’autore e della concorrenza;
il secondo, relativo al font, di tutela di diritto d’autore applicabile al software e conseguentemente la possibilità di disciplinare l’utilizzo di tale software con l’applicazione della licenza creative commons.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, si può di seguito indicare la possibile soluzione del quesito:
Risulta possibile distribuire tramite licenze Creative Commons un particolare set di font tipografici, inteso come il software che consente l’installazione e la visualizzazione del carattere tipografico. Permane, invece, la tutela del carattere tipografico secondo le norme del diritto industriale, del diritto d’autore, e del diritto alla concorrenza ove ne sussistano i requisiti.

1. In fatto - il quesito proposto

Il quesito proposto riguarda l’utilizzo di un set di font, in particolare, di alcuni caratteri tipografici che sono stati creati e che verranno utilizzati per la creazione del logo e del menù di un locale commerciale.
Pertanto si chiede se:
a)sia possibile utilizzare una licenza Creative Commons per tutelare i Font;
b)la tutela con licenza Creative Commons sia possibile anche in assenza di alcuna registrazione dei font conformemente al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.30, Codice della proprietà industriale.

2. In diritto – Il contesto normativo
Il fatto di cui al punto 1. richiede l’esame di una fattispecie complessa in cui si dive distinguere fra una tutela secondo il diritto industriale ed il diritto d’autore.
Si deve in ogni caso e preliminarmente distinguere tra “il tipo di carattere” (“c.d. “carattere tipografico”) che sembra potersi ricondurre al “design” delle lettere e “il font,” che può indicarsi quale supporto fisico che consente di utilizzare il suddetto il carattere tipografico (cioè il software).
2.1. Il “Carattere Tipografico”
Di seguito si indicheranno i riferimenti legislativi per la tutela del “carattere tipografico”.
2.1.1 Sulla tutela secondo il diritto Industriale.
Si deve prendere in considerazione la disciplina di seguito indicata:
a) Il Decreto Legislativo 12 dicembre 2002, n. 273 (Codice della Proprietà Industriale)
All’art. 31, nella sezione III, Disegni e Modelli, si afferma che:
comma primo: “Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale”
comma secondo: “Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l'altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore”.
Pertanto, alla luce di quanto sopra indicato, i caratteri tipografici possono formare oggetto di tutela conformemente alla parte della disciplina del Codice della Proprietà Industriale che riguarda i disegni e modelli.
b) Il Regolamento n. 6/02/CE
Anche per quanto riguarda il Regolamento all’art. 3 si indica, con riferimento al diritto dei disegni e modelli, che per “b) "prodotto" si intende: “qualsiasi oggetto industriale o artigianale, comprese tra l'altro le componenti destinate ad essere assemblate per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratori”.
All’art. 96, comma primo, viene altresì previsto che: “Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni di diritto comunitario o del diritto degli Stati membri applicabili ai disegni o modelli non registrati, ai marchi d'impresa o ad altri segni distintivi, ai brevetti per invenzione, ai modelli di utilità, ai caratteri tipografici, alla responsabilità civile e alla concorrenza sleale”.
Il regolamento non differisce sostanzialmente dalla disciplina nazionale, fatta eccezione, vale sottolineare, per la tutela dei modelli e dei disegni non registrati. Pertanto, l’autore di un disegno o modello non registrato, ma che presenti i requisiti per una valida registrazione, ha su di esso un diritto di esclusiva per un periodo di tre anni dalla data della prima divulgazione al pubblico nella Comunità.
c) I requisiti di accesso alla registrazione dei disegni e modelli ai sensi del Codice di Proprietà Industriale.
Il requisiti di accesso alla registrazione sono la novità ed il carattere individuale.
La novità viene intesa come assenza di divulgazione del modello anteriormente alla data della domanda di registrazione anche se la disciplina tende a limitare i casi di predivulgazione a tutte quelle ipotesi che non siano:
comunicazioni a terzi vincolati dal segreto;
divulgazioni avvenute per abuso a danni dell’autore del disegno;
divulgazioni per le quali non si possa pensare che abbiano avuto notizia “gli ambienti del settore interessato, peranti nella comunità”, e per le divulgazioni realizzate dallo stesso autore nei dodici mesi anteriori alla data della registrazione.
Per quanto riguarda “il carattere individuale” si intende “se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione” (art. 33, Codice di Proprietà Industriale).
La registrazione dei modelli e disegni ha efficacia per cinque anni e può essere prorogata sino ad un massimo di venticinque anni.
2.1.2 Sulla tutela secondo il diritto d’autore.
Disegni e modelli possono anche essere tutelati secondo il diritto d’autore. Infatti la legge di attuazione del della Direttiva C.E. n. 71/98/CE ha introdotto la possibilità di cumulo tra la tutela della registrazione come disegno e modello e tutela d’autore. L’art. 44 c.p.i. prevede però, su disegni e modelli, una durata di soli 25 anni dalla morte dell’autore, Tuttavia tale tutela, e quindi la regola del cumulo, opera solo nel caso di tutte le opere di “design”, che presentano i requisiti indicati all’art. 2, n. 10 l.d. aut., come modificato dal d.lgs. n.95/2001, con le espressioni di “carattere creativo” e di “valore artistico”.
Il primo requisito (“carattere creativo”) si riferisce al fatto che l’opera mostri l’impronta del suo autore, quindi, come tradizionalmente inteso, nel senso che basta che l’autore non abbia copiato l’opera, ma la abbia creata.
Il secondo requisito (“valore creativo”) segnala, invece, l’intenzione del legislatore di riservare la tutela d’autore alla fascia più importate delle opere di design, cioè quelle che presentino un importante valenza estetica.
2.1.3 Tutela concorrenziale e marchio
Per la forma il cui carattere individuale consiste in un vero e proprio carattere distintivo può parlarsi di cumulo tra registrazione come modello e tutela concorrenziale, nonché cumulo tra registrazione come modello e registrazione come marchio.
Diversamente per la forma il cui carattere individuale non equivalga al carattere distintivo, la registrazione come modello costituisce unica possibile tutela.
2.2. Il “Font” inteso quale supporto fisico che consente di utilizzare il carattere tipografico
Per quanto riguarda il font sembra potersi far richiamo alla tutela del software e, come altre forme di software, il font sarà soggetto a licenza che definisce i termini ed i modi dell’utilizzo. Il font consente, infatti, che il carattere possa essere utilizzato in diverse applicazioni e quindi sia compatibile, ad esempio, con siti web o dispositivi mobili.
Riguardo ai fonts ed il loro utilizzo è utile consultare i seguenti indirizzi:
http://www.adobe.com/type
http://www.apple.com/downloads/macosx/imaging_3d/fontpilot.html
http://www.bsa.org
http://www.fonts.com
http://www.fontwise.com
http://www.itcfonts.com
http://www.linotype.com
http://www.microsoft.com/typography
http://www.microsoft.com/typography/FontValidator.mspx
http://www.monotypeimaging.com

3. Il caso in esame – la risposta al quesito

Il caso in esame dovrebbe pertanto essere valutato in concreto con riferimento all’individuazione delle caratteristiche del carattere tipografico. In particolare, se il “carattere tipografico” ha quei caratteri previsti dalla disciplina sopra indicata per poter accedere alla tutela. Per questo si potrebbe iniziare una prima indagine su alcuni siti internet al fine di identificare se è stato già utilizzato un simile carattere, ad esempio: www.identifont.com.
Rimane invece tutelabile il font nei limiti di quanto previsto per il software, senza che occorra alcuna registrazione del carattere tipografico, e potrà essere applicata per l’utilizzo la licenza Creative Commons.

anno del caso: 

Caso 2007/01 - Eccezioni e limitazioni al diritto d’autore per finalità di insegnamento e ricerca

Tipo di richiedente: 
pubblica amministrazione
Questioni: 

Fatto:
Il Comune X, nell’ambito di un progetto di integrazione culturale rivolto ai cittadini di origine straniera, produce, attraverso il contributo delle scuole presenti sul suo territorio, prodotti multimediali (contenuti in supporti CD-ROM o DVD) che poi distribuisce gratuitamente sempre nell’ambito dl circuito scolastico a fini didattici ed illustrativi dei valori della cultura e della lingua italiane.
I contenuti presenti sui supporti sono di varia natura.
Sono presenti
(i)opere o parti di opere appartenenti alla letteratura italiana nonché letture di tali opere o parti di opere;
(ii)opere o parti di opere musicali utilizzate appartenenti alla tradizione musicale italiana;
(iii)opere o parti di opere musicali pop contemporanea, tratte anche dalla discografia internazionale;
(iv)opere o parti di opere filmiche italiane (cinematografiche e/o audiovisive).

Quesito:
Considerati i fini didattici e di insegnamento che l’ente si pone, in che misura la predisposizione e la distribuzione della sopra menzionata opera multimediale possono considerarsi lecite anche in assenza di un espresso consenso da parte degli aventi diritto sulle singole opere ivi contenute (sia quanto ai diritti d’autore, sia quanto ai diritti connessi)?

Esito: 

Contesto normativo (ristretto):
- Legge 22 aprile 1941 n. 633 (di seguito la “LDA”), artt. 12 e segg., 72 e segg., 78-bis e segg., 80 e segg. e artt. 65 e segg. ed in particolare art. 70 e 71-decies;
- Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione.

Soluzione al quesito:
La soluzione del quesito si incentra sull’applicabilità al caso di specie della disposizione contenuta dell’art. 70 LDA, secondo la quale, per quanto qui rileva, il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi purché «effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell’opera»; se il riassunto, la citazione o la riproduzione sono «effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica, l’utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali». Infine ai sensi del terzo comma della norma in esame il riassunto, la citazione o la riproduzione «debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell’opera, dei nomi dell’autore, dell’editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta».

Posto il carattere non commerciale dell’utilizzazione nonché il carattere non concorrenziale della stessa, occorre dunque valutare se la riproduzione delle opere contenute possa considerarsi effettuata per finalità illustrative o di insegnamento.

Alla luce dei fini che l’opera si propone (trasmettere i valori della cultura e della lingua italiana agli stranieri) è possibile dunque escludere dall’applicabilità dell’eccezione tutte le opere che non appartengono e non sono ricollegabili alla lingua e cultura italiana (v. sopra al punto (iii)).

In seconda battuta occorre valutare se la riproduzione di un’opera (segnatamente i brani musicali) sia effettuata a fini illustrativi o solamente per rendere più gradevole la fruizione dell’opera multimediale. In questa seconda ipotesi si dovrà escludere l’applicabilità dell’eccezione anche alle opere in astratto riconducibili alla cultura italiana, da considerarsi invece applicabile nel primo caso (v. sopra ai punti (ii) e (iv)).

L’eccezione potrebbe invece considerarsi applicabile alla riproduzione di opere effettuata a fini illustrativi e di insegnamento, sempre ferma la necessità che si tratti di riproduzione parziale e non dell’opera nel suo complesso e che venga dato conto dell’autore, dell’editore e del titolo dell’opera (l’art. 70 si riferisce infatti solo a brani o parti di opera) (v. sopra al punto (i)).

Eguale scenario risulta applicabile ai diritti connessi in forza dell’espresso richiamo contenuto nell’art. 71-decies LDA.

Potrebbe infine prospettarsi l’applicabilità della normativa sulle antologie (art. 70, comma 2, LDA) che degrada il diritto d’autore a diritto a compenso, sempre, si intende, a condizione che si tratti di utilizzazioni effettuate a scopo di insegnamento nell’ambito di strumenti destinati all’uso scolastico.

anno del caso: 

Caso 2010/44 - Licenze CC e diritto d’autore: opere audiovisive create nell’ambito di un progetto culturale

Tipo di richiedente: 
privato
Periodo: 
03/11/2010 to 05/11/2010
Tempo di risposta: 
3 giorni
Questioni: 

Fatto:
Il richiedente è una fondazione che ha a disposizione una notevole quantità di dati che sono emersi grazie ad un progetto di ricerca sul lavoro di Nuto Revelli. A seguito della raccolta di numerosi materiali, sono stati realizzati un film ed una serie di documentari audiovisivi che descrivono la storia del Cuneese e dei suoi abitanti negli ultimi 100 anni. I richiedenti vogliono creare un sito web in cui pubblicare alcuni dei materiali raccolti affinché tali opere siano consultabili per scopi didattici e di ricerca. In particolare vogliono pubblicare tre tipi di documenti ovvero i frammenti delle interviste originali dello scrittore, sottotitolate ed animate graficamente; le interviste e le immagini dei paesaggi realizzate dai richiedenti, i trailer del film.

Quesito:
Viene richiesto quale delle licenze Creative Commons sia possibile adottare in relazione a tali diverse tipologie di opere, chiarendo che per tutte e tre le tipologie si vuole escludere la possibilità dello sfruttamento commerciale. Vengono inoltre fatte presenti una serie di esigenze particolari che caratterizzano alcune delle opere per le quali è prevista la consultazione sul sito web. I figli dello scrittore hanno richiesto l’adozione di una licenza Attribution-NonCommercial-NonDerativeWorks (CC-BY-NC-ND) per i frammenti delle interviste originali, mentre per i trailer è necessario chiedere l’autorizzazione al produttore in quanto opere protette secondo il tradizionale modello di copyright “all rights reserved”.

Esito: 

Non viene reso un parere come Selili in quanto le tempistiche brevi non permettono di fornire il servizio di consulenza, tuttavia viene fatto notare che non vi sono particolari questioni giuridiche, essendo solo necessario chiarire il funzionamento delle licenze CC.

anno del caso: 

Caso 2010/39 - Tutela dei diritti di una web tv su una video intervista realizzata per il network

Tipo di richiedente: 
privato
Periodo: 
20/05/2010 to 21/05/2010
Tempo di risposta: 
1 giorni
Questioni: 

Fatto:
Il richiedente desidera licenziare alcune videointerviste realizzate per il proprio canale web-tv da una redattrice che precedentemente lavorava presso di loro e che ora sta rieditando il filmato originale per un altro network. La licenza che vorrebbero adottare per tale videointerviste dovrebbe rispondere all’esigenza di autorizzare esplicitamente la circolazione delle loro trasmissioni, ponendo però dei limiti, tra i quali sicuramente l'attribuzione.

Quesito:
Viene richiesto come occorra agire per tutelare i diritti del network.

Esito: 

Mentre in prima battuta il caso sembra poter avere qualche attinenza con le licenze libere, in seguito esso si rivela essere al di fuori del campo di applicazione delle licenze Creative Commons in quanto la richiesta si concentra sulla tutela dei diritti della web tv.

temi generali: 
anno del caso: 

Caso 2010/38 - Tutela dell’opera e licenze CC: commedia musicale

Tipo di richiedente: 
privato
Periodo: 
07/05/2010
Tempo di risposta: 
1 giorni
Questioni: 

Fatto:
Il richiedente è l’autore di una commedia musicale da rappresentare in teatro, che è composta da testi originale e musiche riarrangiate integralmente.

Quesito:
Viene chiesto quale sia il percorso da intraprendere per tutelare l’opera, se sia possibile utilizzare le licenze Creative Commons, evitando così la SIAE, e quale sia il funzionamento, da un punto di vista pratico ed economico, di tale alternativa.

Esito: 

Invito diretto alla richiedente da parte di un uditore a leggere le FAQ http://creativecommons.it/FAQ.

anno del caso: 
temi generali: 

Caso 2010/37 - Pubblicazione di un’opera derivata

Tipo di richiedente: 
privato
Periodo: 
04/05/2010 to 21/05/2010
Tempo di risposta: 
18 giorni
Questioni: 

Fatto:
Il richiedente ha tratto un libro a fumetti da un’opera letteraria, realizzando una trasposizione illustrata della storia che è rimasta pressoché immutata. Egli intende pubblicare il proprio fumetto su Internet, ma è consapevole che si tratta di un’opera derivata.

Quesito:
Viene richiesto come tutelare l’opera derivata e come occorra comportarsi nei confronti dell’autore del volume letterario da cui ha derivato il suo fumetto.

Esito: 

La richiesta non è attinente alle licenze libere per cui non viene fornita consulenza.

temi generali: 
anno del caso: 

Caso 2010/31 - Modello di modulo di autorizzazione: utilizzo di opere create dagli studenti

Tipo di richiedente: 
privato (insegnante scuola primaria)
Periodo: 
31/03/2010 to 06/04/2010
Tempo di risposta: 
7 giorni
Questioni: 

Fatto:
La richiedente è un’insegnante di scuola primaria che vuole partecipare ad un concorso scolastico con una presentazione power point in cui vengono raccolti i disegni degli alunni. Il regolamento del concorso richiede all’atto dell’iscrizione l’adozione di una licenza Creative Commons per tali contenuti.

Quesito:
Viene chiesta la predisposizione di un modulo da adottare per la partecipazione degli allievi al concorso scolastico.

Esito: 

In ambito scolastico è possibile adottare il seguente modulo, che tiene in considerazione anche l’eventualità che gli studenti siano di minor età.

=============================================================

Il sottoscritto_________________, nato a________________, il ____________, residente in _____________, via ________________
(per il caso di minori di 16 anni) esercente la potestà, in quanto [padre/madre/tutore ecc.]_______________, sul minore ________________, nato a _________________, residente in __________, via _______________
Dichiara
di autorizzare ____________________ a comunicare al pubblico e a diffondere con ogni mezzo (anche tramite la rete Internet) l'opera multimediale ____________________, nella quale è contenuto un contributo [descrivere il genere]__________________________ creato da me [(per i minori di 16 anni)da mio/a figlio/a], secondo i termini della licenza Creative Commons BY-SA reperibile alla url ________________________________.
Data____________ Firma_______________________

=============================================================

Nota: la richiedente ha successivamente comunicato che il concorso a cui la scuola intendeva partecipare prevedeva nella scheda di iscrizione un’apposita sezione relativa alle licenze ed era sufficiente compilare la medesima. Inoltre ha segnalato che in numerose scuole è prassi comune ad inizio anno far sottoscrivere ai genitori un’autorizzazione per l’utilizzo degli elaborati prodotti dagli studenti per partecipare a mostre e concorsi.

anno del caso: 

Caso 2010/28 - Diritti su opere cinematografiche e doppiaggi

Tipo di richiedente: 
privato
Periodo: 
07/02/2010 to 09/02/2010
Tempo di risposta: 
3 giorni
Questioni: 

Fatto:
Il richiedente vuole mettere a disposizione in streaming film stranieri in lingua italiana licenziati in CC o il cui diritto d’autore è scaduto, ma li riesce a reperire solo in lingua originale.

Quesito:
Viene chiesto dove e se sia possibile reperire legalmente le tracce audio italiane.

Esito: 

Una possibile strada è verificare chi ha distribuito il film in Italia e quindi contattare tale soggetto per prendere accordi. È utile ricordare che la durata del diritto d’autore sull’opera cinematografica è di 70 anni dopo la morte dell'ultimo degli autori (art. 32 legge 633/1941), mentre quella dei diritti connessi del produttore è di 50 anni decorrenti dalla fissazione dell’opera (art. 78 ter c 2 legge 633/1941). Occorre inoltre avere presente che l’adattamento in italiano del dialogo è opera dell’ingegno in quanto costituisce un’elaborazione di carattere creativo dell’opera originale (Trib. Roma, 6 febbraio 1993, in Dir. aut., 1993, 491). Sarà quindi necessario verificare che anche i diritti d’autore sulla traccia audio italiana siano scaduti in quanto è possibile che il doppiaggio sia stato realizzato vari anni dopo il film.
Viene manifestato il dubbio che il quesito esuli dall’attività di consulenza di Selili. Viene peraltro evidenziato un ipotizzabile aspetto pertinente, non sollevato però dal richiedente, rispetto ad eventuali digitalizzazioni e/o "restauri" dei film che vengano poi rimessi a disposizione: verrebbero ad esistere dei diritti e se la risposta è positiva di che genere? Sarebbe possibile gestirli tramite licenze quali le CC?

anno del caso: 

Caso 2010/26 - Licenze CC su riviste periodiche

Tipo di richiedente: 
redazione di rivista cartacea a tiratura nazionale
Periodo: 
07/01/2010
Tempo di risposta: 
1 giorni
Questioni: 

Fatto:
La richiedente è una rivista periodica il cui business è rappresentato dalla vendita di copie cartacee in edicola, dall’aumento dei nuovi abbonati e del traffico sul sito web. La rivista è composta sia da articoli scritti dalla redazione, sia da contributi tradotti da altre riviste ovvero di altre redazioni estere. Il direttore della rivista segnala la volontà di proporre all’editore l’adozione delle licenze Creative Commons.

Quesito:
Riflessioni utili a formulare la proposta all’editore.

Esito: 

L’iniziativa, già discussa nella lista dei fellows NEXA, viene accolta con favore, evidenziando però il problema di applicazione delle licenze Creative Commons agli articoli non scritti dalla redazione. Vengono segnalate le analogie del progetto con quello intrapreso dalla rivista Internazionale che ha adottato la licenza Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 (CC-BY-NC-SA 3.0). Su ogni numero cartaceo di Internazionale è presente un license statement in cui viene evidenziata l’applicazione della licenza Creative Commons ai soli articoli scritti dalla redazione.

anno del caso: 

Caso 2010/24 - SIAE - pubbliche esecuzioni: Dj-set

Tipo di richiedente: 
privato
Periodo: 
22/12/2010 to 30/12/2010
Tempo di risposta: 
9 giorni
Questioni: 

Fatto:
La richiedente è la proprietaria di una netlab, nonché autrice di alcuni CD musicali che ha pubblicato con altre etichette, adottando licenze Creative Commons. Alcune delle DJ della sua casa discografica, che non sono iscritte alla SIAE, eseguono performance musicali dal vivo in un locale.

Quesito:
il proprietario del locale può richiedere il pagamento dei diritti sulle opere utilizzate nel DJ set al fine di corrispondere il compenso dovuto alla SIAE per l'esecuzione pubblica delle stesse?

Questioni di diritto emergenti:
Interpretazione dell'articolo 51 del Regolamento di esecuzione della legge 633/1941, Permessi di esecuzione rilasciati dalla SIAE, compensi per l'utilizzazione di brani appartenenti al repertorio SIAE, licenza SPERIMENTALE PER LA RIPRODUZIONE DI COMPOSIZIONI MUSICALI DEL REPERTORIO TUTELATO DALLA SEZIONE MUSICA DELLA S.I.A.E. PER COPIE LAVORO.

Esito: 

Dopo un preliminare chiarimento in merito alla SIAE e alla natura delle licenze CC ed il rinvio ad una serie di FAQ presenti sul sito di Selili e di Creative Commons, viene chiarito che la risposta alla questione è differente a seconda che il DJ utilizzi musica di autori associati e/o mandanti alla SIAE (o di altra società di intermediazione consociata) o meno.
Nel primo caso la richiesta del titolare del locale è legittima in quanto egli è obbligato a compilare il borderò musicale e a versare il compenso ricevuto alla SIAE per l'esecuzione in pubblico delle opere appartenenti al repertorio della collecting society (si veda l'apposita sezione sul sito della SIAE). In tale caso inoltre il DJ, qualora nel DJ-set non utilizzi supporti originali, deve sottoscrivere una licenza apposita con la SIAE (https://online.siae.it/index_MFVDJ.asp ) per l'utilizzazione di “copie lavoro” ovvero riproduzioni delle opere originali su supporti a fini di uso in pubblico.
Nel caso di utilizzo di opere non appartenenti al repertorio SIAE non è invece dovuto alcun compenso alla collecting society. Peraltro è possibile che venga richiesta la compilazione del borderò ed il versamento di una cauzione, che sarà però restituita a seguito della verifica che effettivamente nel corso della serata non sono state eseguiti brani appartenenti al repertorio SIAE. Qualora non vengano utilizzati supporti originali non sarà invece necessario sottoscrivere la licenza sopra menzionata che è prevista solo rispetto alla creazione di copie lavoro per opere appartenenti al repertorio SIAE.
Nel caso di utilizzo di musica licenziata in CC a scopi commerciali è infine necessario avere l’accortezza di verificare che i brani utilizzati nell'ambito del DJ-set non abbiano la limitazione Non Commercial. Per valutare il carattere commerciale o meno dell'utilizzo è necessario prendere in esame il singolo caso, a titolo generale però si può affermare che è da considerarsi vietata dalla clausola Non Commerciale l’utilizzazione della musica prevalentemente intesa o diretta al perseguimento di un vantaggio commerciale o di un compenso monetario privato.

anno del caso: 
temi generali: 

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