licenze FLOSS

Caso 2010/34 - Licenze FLOSS: divieto di usi commerciali del software

Tipo di richiedente: 
privato
Questioni: 

Fatto:
Il richiedente che ha sviluppato un software1 che da anni viene rilasciato senza licenza, è ora intenzionato ad adottarne una. Dopo un iniziale propensione per la GNU GPL ha scartato tale opzione perché l’adozione di tale licenza consentirebbe l'uso commerciale, cosa che vorrebbe evitare.

Quesito:
Viene chiesto se sia possibile optare per una licenza semilibera, che garantisca le 4 libertà open source, ma escluda gli usi commerciali del software ovvero se sia utilizzabile una licenza Creative Commons.

Esito: 

In lista si propongono tecniche giuridiche come il dual licensing ed i connessi modelli di business (ad esempio il versioning) in risposta all’esigenza del richiedente. Viene però evidenziato che, prevedendo restrizioni agli usi commerciali, il richiedente non garantirà le quattro libertà dei software liberi poiché proprio la prima di esse (libertà di eseguire il programma per qualsiasi scopo) sarebbe esclusa. Sia i requisiti posti dalla Free Software Foundation, sia l’Open Source Definition escludono infatti espressamente, rispettivamente alla libertà 0 e al punto 1, la possibilità di prevedere simili restrizioni e per tale motivo il software c.d. semilibero è una tipologia che in realtà va categorizzata come non libera.
Quanto alle licenze Creative Commons, il loro utilizzo, pur possibile, viene sconsigliato poiché esse non sono pensate espressamente per il software e non disciplinano aspetti di primaria importanza come l’accesso libero al codice sorgente.

anno del caso: 
temi generali: 

Caso 2010/27 - Licenze FLOSS: restrizione geografica per software che utilizza metodologie brevettate

Tipo di richiedente: 
privato (ricercatore universitario)
Periodo: 
10/02/2010 to 04/03/2010
Tempo di risposta: 
23 giorni
Questioni: 

Fatto:
Il richiedente, un ricercatore universitario, ha realizzato un software ed intende rilasciarlo sotto licenza GNU GPL. Alcune delle metodologie utilizzate dal software sono coperte da brevetto ed il patent holder, interpellato circa la possibilità di consentire il libero download del software, ha negato l'autorizzazione. A seguito di ricerche sulla scadenza dei brevetti nei diversi Stati, lo sviluppatore è intenzionato a distribuire il software con licenza GPLv2 con restrizione geografica, prevista dalla clausola 8 della licenza medesima, per escludere i Paesi in cui il brevetto è ancora valido. Inoltre vorrebbe inserire una clausola che preveda l’adozione della licenza GPLv3 e la rimozione della restrizione territoriale allo scadere del brevetto. Quanto alla distribuzione, ipotizza di rendere il software disponibile a tutti gli utenti per il download da un sito web con server negli USA, includendo però un disclaimer che evidenzi la limitata validità territoriale della licenza. Il richiedente, infine, è intenzionato a distribuire il solo codice sorgente per ridurre i rischi legali connessi alla violazione del brevetto.
A seguito della consulenza di secondo livello predisposta da Selili, egli decide di adottare una licenza ad hoc più vincolante, utilizzando pur sempre una clausola di restrizione geografica per superare il problema dei brevetti ancora in vigore in alcuni Stati. Per dimostrare che l’impossibilità di una distribuzione maggiormente aperta non dipende dalla sua volontà, il richiedente sarebbe intenzionato a pubblicare la corrispondenza intercorsa con il patent holder. Per quanto riguarda la distribuzione, per limitare ulteriormente i rischi legali è stato deciso di collocare il sito web su un server USA e di consentire il download ai soli utenti che si siano registrati ed abbiano firmato ed accettato la licenza.

Quesito:
Prima della consulenza di secondo livello: il richiedente pone in chiave dubitativa la maggior parte delle sue affermazioni, in particolare avanzando dubbi sullo status dei brevetti negli USA (che vengono indicati ALIVE sul sito del patent holder quantunque al richiedente essi risultino essere scaduti), sulle modalità di distribuzione e sulla messa a disposizione del solo codice sorgente.
Dopo la consulenza di secondo livello: il richiedente richiede un parere sulla licenza redatta ad hoc, nonché sull’intenzione di pubblicare le mail intercorse con il titolare del brevetto. Continua inoltre ad avere dubbi sullo status dei brevetti USA.

Esito: 

In lista vengono confermate la maggior parte delle affermazioni dubitative fatte prima della consulenza di secondo grado, pur riconoscendo la necessità di un parere legale esperto. In particolare questo è imprescindibile per la verifica dello status del brevetto ed è necessario anche rispetto al sistema di distribuzione e alla messa a disposizione del solo codice sorgente, che pur vengono ritenuti essere utili al fine di ridurre i rischi legali.
Rispetto invece ai quesiti posti dopo la consulenza, viene affermato che la licenza redatta ad hoc difficilmente è configurabile come FLOSS. In particolare nel contenuto della stessa vi sono forti limitazioni all’uso commerciale del software e alla facoltà di ridistribuire lo stesso o versioni modificate che difficilmente si conciliano con i requisiti delle licenze libere. Viene infine sconsigliata la pubblicazione della corrispondenza intercorsa con il titolare dei brevetti, anche qualora fosse resa disponibile in forma anonima.

anno del caso: 
temi generali: 

Caso 2010/25 - Modello di contratto: servizi connessi a software libero

Tipo di richiedente: 
studio professionale associato
Periodo: 
04/01/2010 to 05/01/2010
Tempo di risposta: 
2 giorni
Questioni: 

Fatto: Il richiedente è uno studio di progettazione, sviluppo e manutenzione di software libero e di consulenza informatica.
Quesito: Viene richiesta la predisposizione di un modello contrattuale per i servizi connessi a software libero. In particolare viene chiesto un parere circa la validità delle clausole contrattuali che limitino la responsabilità in modo proporzionale al costo del servizio ovvero che pongano norme di Service Level Agreement tenendo conto dell’offerta di servizi basati su pacchetti di software libero non forniti di alcuna garanzia.

Esito: 

Si ipotizza una consulenza di secondo livello (da non pubblicare), previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti per accedere ai servizi di consulenza gratuita di Selili in capo al richiedente.

anno del caso: 
licenze: 
temi generali: 

Caso 2010/23 - Richiesta di chiarimenti: sviluppo e distribuzione di software non open source che linka a software con licenze GNU-GPL

Tipo di richiedente: 
privato
Periodo: 
20/12/2010 to 29/12/2010
Tempo di risposta: 
10 giorni
Questioni: 

Fatto:
Il richiedente sta sviluppando un programma non open source che utilizza software e librerie open source e pone una serie di domande specifiche.

Quesito:
1) È possibile distribuire un file zip (ad esempio un cd live o un firmware) con dentro un sistema basato su Linux contenente del software non open source? Se ciò non è possibile, sarebbe lecito chiedere esplicitamente all'utente di fare il download del software open source?
2) È possibile linkare un software a delle librerie open source, ma non distribuire il codice del programma che si è sviluppato? In caso di risposta positiva con quali licenze delle librerie e con quali tipologie di link (statici o dinamici) ciò è possibile?

Questioni di diritto emergenti:
Rapporto tra licenza di software e librerie open source e software non open source.

Esito: 

1) La risposta al quesito dipende da che cosa è contenuto nel file zip e dalle relazioni e dai vincoli che legano i vari software. In linea generale sarebbe possibile la distribuzione dei software con un cd live, ma occorrerebbe valutare in dettaglio il caso di specie. La distribuzione del software non open source insieme ad un form in cui si chiede il download del software libero all’utente è possibile qualora si sia il detentore dei diritti, ma in tal caso si potrà anche optare per la distribuzione del file zip.
2) In via generale si può affermare che il link sarà possibile per le licenze non-copyleft e per quelle weak copyleft (come ad esempio la licenza LGPL), mentre è da escludersi per quelle copyleft. Quanto alla tipologia del link, generalmente qualora esso sia statico si ritiene che si sia in presenza di un’opera derivata, mentre se è dinamico l’opera viene considerata indipendente, ma tali conclusioni dipendono da diverse caratteristiche tecniche (tipo di linguaggio, programma, data structures, calls, links, plug-ins, etc). In questi casi è importante comprendere la distinzione concettuale fra
- integrazione di un software con un altro (quindi derivazione di un'opera da una precedente);
- interazione fra software separati (quindi fra opere dell'ingegno distinte e ontologicamente autonome);
- mera aggregazione sullo stesso supporto.
A tale proposito viene fatto notare, richiamando il contenuto della pagina web http://softwarelibero.it/ricerca/licenze.shtml, che l'obbligo di ridistribuire l'opera con licenza GNU-GPL (c.d. viralità della licenza GNU-GPL) è previsto per il caso di programma derivato da un software copyleft. Vi sono invece una serie di utilizzi del software GPL che sono permessi senza vincoli di licenza, quali ad esempio la chiamata del programma GPL da parte di altri programmi, l'uso del programma GPL come parte di un gruppo di software, le mere aggregazione di programmi su un unico media.

anno del caso: 
temi generali: 

Caso 2010/20 - Richiesta informativa: licenze GNU e sistema operativo Linux

Tipo di richiedente: 
privato
Periodo: 
28/11/2010 to 07/12/2010
Tempo di risposta: 
10 giorni
Questioni: 

Fatto:
Il richiedente ha installato sul proprio personal computer sistemi operativi GNU-Linux scaricati da Internet e da cd-rom avuti in omaggio nel corso delle giornate di promozione dei software liberi. A seguito dell’installazione di tali sistemi operativi, in più occasioni, il computer si è bloccato ed è stato necessario reinstallare il sistema operativo.

Quesito:
è possibile che il blocco del pc sia dovuto all’inserimento di codice malevolo nel software ovvero conseguente a scadenze previste nell'uso del sistema operativo? I software open source sono sempre gratuiti o dopo un certo periodo occorre pagare una qualche royalty?

Questioni di diritto emergenti:
Stabilità, sicurezza e trasparenza dei software con licenza FLOSS.

Esito: 

Generalmente è riconosciuta la superiorità dei software liberi, ed in particolare del sistema operativo GNU-Linux, in termini di sicurezza, bug-fixing e trasparenza rispetto ai software proprietari e, dunque, i timori del richiedente sono infondati in quanto le libertà garantite nelle licenze GNU-GPL non permettono l'adozione di tipologie di distribuzioni del codice analoghe a quelle da lui ipotizzate. In particolare è da escludersi che vengano adottati modelli di lock-in - iniziale utilizzazione gratuita del software, seguita poi dalla richiesta di una royalty-, tipologia di business che è invece tipica di distribuzioni quali il free-ware e lo share-ware.
La stabilità dei sistemi operativi open source è invece un punto dibattuto in quanto, mentre i sostenitori del software libero affermano che “se un numero sufficiente di occhi controlla il codice, tutti i bug vengono scoperti”, i sostenitori dei modelli di “closed source” ritengono che è solo attraverso la segretezza del codice che si può garantire la stabilità, in applicazione del principio di Kerckhoffs in crittografia (http://it.wikipedia.org/wiki/Principio_di_Kerckhoffs).

anno del caso: 
temi generali: 
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