Caso 2010/07 - Opere letterarie e licenza CC BY-NC-ND

Tipo di richiedente: 
privato
Periodo: 
22/03/2010 to 23/03/2010
Tempo di risposta: 
1 giorni
Questioni: 

Fatto:
Il richiedente, autore di opere letterarie, chiede una consulenza circa quale licenza adottare per le proprie creazioni intellettuali. Egli espone quali sono le esigenze a cui la licenza dovrà rispondere, chiedendo in particolare che la stessa garantisca il riconoscimento della paternità, nonché impedisca utilizzi commerciali o rappresentazioni e messe in scena dell’opera senza ulteriori autorizzazioni.

Quesito:
quale è la licenza maggiormente rispondente alle esigenze del richiedente?

Questioni di diritto emergenti:
Individuazione della licenza Creative Commons più adatta.

Esito: 

Per scegliere la licenza Creative Commons maggiormente rispondente alle proprie necessità è possibile seguire le indicazioni predisposte alla pagina http://creativecommons.org/choose/?lang=it. Nel caso di specie la licenza più adatta alle esigenze esposte dal richiedente è la Attribution-NonCommercial-NoDerivativeWorks (CC-BY-NC-ND 2.5.ita), il cui legal code è reperibile all’url http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/legalcode.
La clausola Attribuzione (BY) obbliga l’utilizzatore ad indicare l’autore dell’opera e quest’ultimo può specificare le modalità con cui l’attribuzione della paternità deve avvenire.
La clausola Non commerciale (NC) vieta al licenziatario di utilizzare l’opera per fini commerciali, licenziando dunque i diritti per i soli usi non commerciali.
Infine, la clausola Non opere derivate (ND) vieta all’utilizzatore le alterazioni ovvero le trasformazioni dell’opera o l’uso della stessa per crearne un'altra, riservando al licenziante il diritto di trarre opere derivate dalla propria, come ad esempio le traduzioni, le modificazioni e gli adattamenti.
Nota interna: dalla richiesta emerge il comune errore circa la natura delle licenze di diritto d’autore, per cui viene chiarito al richiedente che esse non servono a proteggere l’opera, ma bensì a gestire i diritti che nascono automaticamente con la creazione della stessa. Viene anche fatta presente l’esistenza di alcune forme di registrazione dell’opera, presso la SIAE o presso le altre iniziative che forniscono il servizio di deposito (http://www.creativecommons.it/registri, che garantiscono una maggior efficacia probatoria in termini di paternità dell’opera.

temi generali: