clausola Non opere derivate

Caso 2010/13 - Violazione licenza CC-BY-NC-ND: utilizzo legittimo dell’opera a fini di satira

Tipo di richiedente: 
privato
Periodo: 
22/06/2010 to 26/06/2010
Tempo di risposta: 
5 giorni
Questioni: 

Fatto:
Un blog lamenta l’utilizzo di un proprio articolo, inizialmente licenziato con licenza Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 (CC-BY-NC-SA) ed in seguito con licenza Attribution-Non Commercial-NonDerivativeWorks 2.5 ita (CC-BY-NC-ND), da parte di un soggetto terzo che ne ha stravolto il senso dell’opera, cambiandone alcune parole.

Quesito:
è possibile far valere la violazione della licenza e, stante il mutamento di licenza, quale delle due rileva ai fini della violazione?

Questioni di diritto emergenti:
Violazione delle licenze CC e libere utilizzazioni (diritto di satira-parodia).

Esito: 

L’utilizzo dell’opera da parte di un soggetto terzo nel caso di specie costituisce una forma di satira ovvero di parodia riconducibile alle eccezioni al diritto d’autore, la cui applicazione ed estensione non è pregiudicata, né limitata dai termini delle licenze Creative Commons, come espressamente previsto dall’art. 2 del legal code. A nulla rileva pertanto la licenza CC scelta e la successione di due tipologie diverse nel tempo poiché in ogni caso non sarebbe possibile far valere la violazione dei termini di licenza, trattandosi di un utilizzo legittimo dell’opera. In materia di utilizzo di un’opera per scopi di parodia/satira si può vedere il caso di “Va dove ti porta il clito” (Trib. Milano, 29 gennaio 1996, Tamaro e altro c. Soc. Comix e altro).
Del pari, non sarebbe nemmeno possibile lamentare la violazione del diritto morale all’integrità dell’opera, anch’esso non pregiudicato dalle licenze CC, in quanto in un caso come quello di specie, in cui l’utilizzatore chiarisce che l’opera costituisce una satira, con tutta probabilità prevarrebbe la libertà di espressione di tale soggetto. Si potrebbe eventualmente ipotizzare un reato di diffamazione, che non attiene però all’ambito della tutela autorale, ma bensì a quella penale.
Nota: la richiedente è in disaccordo con il parere fornito da Selili, ritenendo che a differenza del citato caso di Luttazzi, l’utilizzo degli articoli presenti sul blog femminista da parte di un movimento maschilista non può essere ricondotto a nessuna libera utilizzazione. La stessa comunica quindi che si rivolgerà ad un legale che potrà far luce sulla questione.

anno del caso: 

Caso 2010/07 - Opere letterarie e licenza CC BY-NC-ND

Tipo di richiedente: 
privato
Periodo: 
22/03/2010 to 23/03/2010
Tempo di risposta: 
1 giorni
Questioni: 

Fatto:
Il richiedente, autore di opere letterarie, chiede una consulenza circa quale licenza adottare per le proprie creazioni intellettuali. Egli espone quali sono le esigenze a cui la licenza dovrà rispondere, chiedendo in particolare che la stessa garantisca il riconoscimento della paternità, nonché impedisca utilizzi commerciali o rappresentazioni e messe in scena dell’opera senza ulteriori autorizzazioni.

Quesito:
quale è la licenza maggiormente rispondente alle esigenze del richiedente?

Questioni di diritto emergenti:
Individuazione della licenza Creative Commons più adatta.

Esito: 

Per scegliere la licenza Creative Commons maggiormente rispondente alle proprie necessità è possibile seguire le indicazioni predisposte alla pagina http://creativecommons.org/choose/?lang=it. Nel caso di specie la licenza più adatta alle esigenze esposte dal richiedente è la Attribution-NonCommercial-NoDerivativeWorks (CC-BY-NC-ND 2.5.ita), il cui legal code è reperibile all’url http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/legalcode.
La clausola Attribuzione (BY) obbliga l’utilizzatore ad indicare l’autore dell’opera e quest’ultimo può specificare le modalità con cui l’attribuzione della paternità deve avvenire.
La clausola Non commerciale (NC) vieta al licenziatario di utilizzare l’opera per fini commerciali, licenziando dunque i diritti per i soli usi non commerciali.
Infine, la clausola Non opere derivate (ND) vieta all’utilizzatore le alterazioni ovvero le trasformazioni dell’opera o l’uso della stessa per crearne un'altra, riservando al licenziante il diritto di trarre opere derivate dalla propria, come ad esempio le traduzioni, le modificazioni e gli adattamenti.
Nota interna: dalla richiesta emerge il comune errore circa la natura delle licenze di diritto d’autore, per cui viene chiarito al richiedente che esse non servono a proteggere l’opera, ma bensì a gestire i diritti che nascono automaticamente con la creazione della stessa. Viene anche fatta presente l’esistenza di alcune forme di registrazione dell’opera, presso la SIAE o presso le altre iniziative che forniscono il servizio di deposito (http://www.creativecommons.it/registri, che garantiscono una maggior efficacia probatoria in termini di paternità dell’opera.

temi generali: 
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