clausola Attribuzione

Caso 2010/33 - Licenza CC BY-NC-SA: concessione di diritti aggiuntivi rispetto a quelli standard

Tipo di richiedente: 
privato
Periodo: 
11/05/2010 to 13/05/2010
Tempo di risposta: 
3 giorni
Questioni: 

Fatto:
Il richiedente ha creato in ambito universitario una raccolta1 che è stata licenziata con Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA -2.5 it). L’autore della raccolta è stato contattato da un motore di ricerca che ha avanzato la richiesta di utilizzare tale risorsa per fini commerciali, in particolare a scopi di “machine learning”.

Quesito:
Viene richiesto se sia possibile consentire ad un soggetto terzo un uso commerciale dell’opera licenziata con clausola Non commerciale e se vi sia un modello precompilato che permetta di farlo.

Esito: 

La concessione di diritti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla licenza CC BY-NC-SA può avvenire seguendo diverse strade, giuridicamente assimilabili: è possibile accordare una licenza ad hoc al motore di ricerca operando il dual licensing ovvero utilizzare lo strumento appositamente predisposto dalle licenze Creative Commons. Questo strumento è costituito dal CC + (http://wiki.creativecommons.org/CCPlus), il quale non rappresenta una nuova licenza, ma bensì un protocollo che permette di accordare permessi aggiuntivi a quelli previsti dalla licenza CC standard.
Il richiedente contatta nuovamente Selili in un secondo momento quando il motore di ricerca gli invia una bozza di waiver che prevede il consenso all’utilizzo commerciale dell’opera e la rinuncia all’attribuzione di paternità in quanto tecnicamente non realizzabile. Soprattutto quest’ultimo punto preoccupa il richiedente ed in lista ci si interroga su quali alternative sarebbero ipotizzabili rispetto all'attribuzione tradizionale: viene proposto a titolo esemplificativo l’inserimento nel waiver di una specifica clausola che preveda adds/links verso il sito della raccolta.
Vi sono inoltre altre questioni non sollevate direttamente dal richiedente, ma che vengono individuate in lista. Innanzitutto, rispetto al waiver, viene fatto notare che non è disciplinata la clausola Condivi allo stesso modo (SA) perché probabilmente il motore di ricerca non ritiene di creare opere derivate, ma in lista viene osservato che l’utilizzazione a fine di machine learning presumibilmente genera un database che potrebbe essere considerato tale. Viene poi posto il problema di chi possa rilasciare la licenza in quanto detentore dei diritti e, trattandosi di progetto sviluppato in ambito universitario, si ritiene opportuno che essa venga concessa dal direttore del gruppo di ricerca, con eventualmente l'autorizzazione dei membri del gruppo. Inoltre ci si chiede se l’utilizzo della risorsa per “addestrare” dei computer, senza riproduzione e distribuzione dell’opera, possa essere considerato un uso commerciale, ma tale questione non viene poi approfondita in ragione del fatto che è il motore di ricerca stesso ad aver contattato il richiedente. Infine viene sollevato il problema della legittimità dell’opera creata in quanto le "frasi arricchite con varie annotazioni linguistiche" del TUT sono state raccolte da varie fonti, alcune delle quali protette da diritto d'autore, ma tale questione non viene analizzata a fondo in quanto già affrontata in altra sede.
Viene ventilata l’ipotesi di una consulenza di secondo livello, in alternativa alla possibile consulenza dell’ufficio legale dell’Università.

anno del caso: 
temi generali: 

Caso 2010/17 - Violazione licenza CC-BY-NC-SA: utilizzo dell’opera da parte di un soggetto terzo

Tipo di richiedente: 
privato
Periodo: 
02/10/2010 to 05/10/2010
Tempo di risposta: 
4 giorni
Questioni: 

Fatto:
Il richiedente è un’associazione che pubblica materiale scientifico sul proprio sito con licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC-BY-NC-SA 2.5 ita). Un utente ha interamente copiato una delle opere messe a disposizione, senza citare la fonte ed utilizzandola come sua tesi di laurea.

Quesito:
è possibile far valere la violazione della licenza?

Questioni di diritto emergenti:
Violazione della licenza CC-BY-NC-SA.

Esito: 

La licenza CC-BY-NC-SA (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/legalcode) consente l’utilizzazione dell’opera a condizione che venga riconosciuta la paternità all’autore (clausola Attribuzione- BY), che non si tratti di usi commerciali (clausola Non Commerciale- NC) e che le eventuali opere derivate siano distribuite con una licenza identica o equivalente (clausola Condividi allo stesso modo- SA). Tutti gli usi compiuti in violazione dei termini della predetta licenza costituiscono, prima facie, una violazione della licenza, salvo non sussistano eccezioni e limitazioni al diritto d’autore, previste dalla legge e non pregiudicate dalla licenza Creative Commons.
Nel caso di specie la riproduzione dell’intera opera senza la citazione dell’autore costituirebbe prima facie una violazione della licenza CC adottata dal richiedente, anche se occorrerebbe una conoscenza più approfondita dei fatti per poter confermare tale conclusione.

anno del caso: 

Caso 2010/13 - Violazione licenza CC-BY-NC-ND: utilizzo legittimo dell’opera a fini di satira

Tipo di richiedente: 
privato
Periodo: 
22/06/2010 to 26/06/2010
Tempo di risposta: 
5 giorni
Questioni: 

Fatto:
Un blog lamenta l’utilizzo di un proprio articolo, inizialmente licenziato con licenza Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 (CC-BY-NC-SA) ed in seguito con licenza Attribution-Non Commercial-NonDerivativeWorks 2.5 ita (CC-BY-NC-ND), da parte di un soggetto terzo che ne ha stravolto il senso dell’opera, cambiandone alcune parole.

Quesito:
è possibile far valere la violazione della licenza e, stante il mutamento di licenza, quale delle due rileva ai fini della violazione?

Questioni di diritto emergenti:
Violazione delle licenze CC e libere utilizzazioni (diritto di satira-parodia).

Esito: 

L’utilizzo dell’opera da parte di un soggetto terzo nel caso di specie costituisce una forma di satira ovvero di parodia riconducibile alle eccezioni al diritto d’autore, la cui applicazione ed estensione non è pregiudicata, né limitata dai termini delle licenze Creative Commons, come espressamente previsto dall’art. 2 del legal code. A nulla rileva pertanto la licenza CC scelta e la successione di due tipologie diverse nel tempo poiché in ogni caso non sarebbe possibile far valere la violazione dei termini di licenza, trattandosi di un utilizzo legittimo dell’opera. In materia di utilizzo di un’opera per scopi di parodia/satira si può vedere il caso di “Va dove ti porta il clito” (Trib. Milano, 29 gennaio 1996, Tamaro e altro c. Soc. Comix e altro).
Del pari, non sarebbe nemmeno possibile lamentare la violazione del diritto morale all’integrità dell’opera, anch’esso non pregiudicato dalle licenze CC, in quanto in un caso come quello di specie, in cui l’utilizzatore chiarisce che l’opera costituisce una satira, con tutta probabilità prevarrebbe la libertà di espressione di tale soggetto. Si potrebbe eventualmente ipotizzare un reato di diffamazione, che non attiene però all’ambito della tutela autorale, ma bensì a quella penale.
Nota: la richiedente è in disaccordo con il parere fornito da Selili, ritenendo che a differenza del citato caso di Luttazzi, l’utilizzo degli articoli presenti sul blog femminista da parte di un movimento maschilista non può essere ricondotto a nessuna libera utilizzazione. La stessa comunica quindi che si rivolgerà ad un legale che potrà far luce sulla questione.

anno del caso: 

Caso 2010/08 - Violazione licenza CC-BY-NC-SA: utilizzo dell’opera per campagna elettorale

Tipo di richiedente: 
privato
Periodo: 
23/03/2010 to 31/03/2010
Tempo di risposta: 
9 giorni
Questioni: 

Fatto:
La richiedente scopre che in una campagna elettorale una sua fotografia di paesaggi è stata utilizzata su un volantino. Tale fotografia, caricata sul suo account flickr, è coperta da licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC-BY-NC-SA).

Quesito:
in che modo è possibile far valere la violazione della licenza? Può rilevare la non condivisione da parte dell’autrice dello scopo con cui è stata utilizzata l’opera?

Questioni di diritto emergenti:
Violazione della licenza CC-BY-NC-SA

Esito: 

La licenza CC-BY-NC-SA (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/legalcode) consente l’utilizzazione dell’opera a condizione che l’autore della medesima sia menzionato (clausola BY), che non si tratti di usi commerciali (clausola NC) e che le eventuali opere derivate siano distribuite con una licenza identica o equivalente (clausola SA).
Nel caso di specie è innanzitutto ipotizzabile la violazione della clausola Attribuzione e Condividi allo stesso modo in quanto nel volantino elettorale non è presente nessuna menzione della paternità ovvero della licenza originaria della fotografia. Inoltre potrebbe essersi verificata una violazione della clausola Non commerciale in caso di preparazione del volantino da parte di un’agenzia professionale, soggetto a cui sarebbe imputabile la violazione.
La non condivisione del fine con cui l’opera è stata utilizzata invece non rileva in quanto, utilizzando la licenza CC-BY-NC-SA, l’autore impone solo le limitazioni presenti in tale licenza. Peraltro, occorre ricordare che i diritti morali non vengono pregiudicati dalle licenze Creative Commons, ma nel caso di specie non sembrerebbe possibile ritenere che gli stessi siano stati violati.

Caso 2010/03 - Modello di dicitura e di contratto: licenza CC-BY-SA per opere letterarie e documenti contenuti in archivi

Tipo di richiedente: 
ente non-profit / associazione culturale --- Periodo e tempi di risposta: [primo contatto] 15 - 21 gennaio 2010 / 7 giorni; [secondo contatto] 10 marzo - 9 aprile 2010 / 31 giorni
Questioni: 

Fatto:
Il richiedente è un’associazione culturale che gestisce numerose attività indirizzate alla promozione della cultura e dell’arte, nonché delle licenze libere1. Sotto quest’ultimo aspetto, l’associazione ha dedicato un’apposita pagina web volta a motivare la scelta di adottare le licenze Creative Commons per le proprie opere. L’associazione ha pubblicato diversi volumi con licenza Attribution-ShareAlike (CC-BY-SA) ed ha adottato tale licenza anche per i documenti contenuti nei propri archivi.

Quesito: (richiesta articolata in più quesiti)
1) Vi sono correzioni da apportare alla pagine volta a motivare la scelta delle licenze libere?
2) Domande relative alla pubblicazione di un’opera letteraria con licenza CC.
a. Per la pubblicazione di un volume scritto a più mani è necessario che tutti gli autori e l’editore firmino un contratto in cui sia parte anche l'associazione?
b. Quale è la dicitura CC-BY-SA da inserire nel volume?
3) Domande connesse alla legittimazione a licenziare l’opera e alla durate del diritto d’autore.
a. In caso di opera il cui autore è morto da meno di 70 anni è necessaria l’autorizzazione degli eredi per adottare una licenza CC-BY-SA?
b. La documentazione di autori morti da più di 70 anni può essere licenziata con licenza CC-BY-SA o è di pubblico dominio?
c. Vi è un esempio di contratto standard che un’associazione può adottare per licenziare la sua documentazione in CC-BY-SA e chi è il soggetto legittimato a prendere tale decisione?
4) Le licenze Creative Commons sono valide ed efficaci esclusivamente nel proprio ordinamento o in tutto il mondo?

Questioni di diritto emergenti:
Modello di dicitura e di contratto di licenza CC-BY-SA, legittimazione a licenziare l’uso dell’opera, durata del diritto d’autore, estensione mondiale delle licenze Creative Commons.

Esito: 

Risposta fornita da SeLiLi

1) Nelle pagine dedicate alla scelta di licenze libere occorre prestare attenzione a non incorrere in confusioni terminologiche. Le licenze Creative Commons non permettono un nuovo diritto d’autore, esso nasce nel momento in cui viene creata l’opera e l’adozione di un tipo di licenza libera, in alternativa a quella proprietaria, non ha effetti sull’esistenza e l’acquisizione dei diritti che l’autore ha sull’opera. Le licenze, infatti, costituiscono semplicemente lo strumento attraverso il quale il titolare dei diritti permette a soggetti terzi di utilizzare la propria creazione intellettuale.
La differenza tra le licenze standard e le licenze Creative Commons non risiede dunque nel fatto che esse facciano capo a due diverse tipologie di diritto d’autore, bensì nell’adozione di due diversi approcci rispetto alle autorizzazioni concesse agli utilizzatori: le licenze tradizionali si basano sul concetto di “tutti i diritti riservati”, mentre le licenze Creative Commons si fondano sul modello “alcuni diritti riservati”.
2.a) La necessità del contratto dipende dall'uso che se ne vuole fare. In ogni caso, anche quando non è richiesta la forma scritta per un contratto, è buona norma provvedere a redigerlo per iscritto al fine di avere una prova dell’accordo relativo alla cessione/autorizzazione/licenza.
2.b) Un modello esemplificativo di dicitura da adottare per un volume licenziato con CC-BY-SA è il seguente:

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*titolo dell'opera*
Copyright ANNO Casa Editrice NOME Alcuni Diritti Riservati
Quest'opera e' rilasciata ai termini della licenza Creative Commons Attribuzione-Non Commerciale 2.5 Italia (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/it/)
ESTREMI, INDIRIZZO, ALTRI DATI CASA EDITRICE
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È possibile trovare esempi all'url http://wiki.creativecommons.org/HOWTO_Publish
3a) Per poter rilasciare una licenza su un’opera è necessario essere il titolare dei diritti; qualora i diritti siano in capo ad un altro soggetto, sia esso l’autore o i suoi eredi, occorre avere ottenuto una esplicita autorizzazione scritta dal titolare dei diritti. L’associazione, qualora non sia titolare dei diritti, non può quindi adottare una licenza Creative Commons, se non dopo aver ottenuto l’autorizzazione dall’avente diritto.
3b) Un’opera è protetta dal diritto d’autore per tutta la durata della vita dell’autore e per i 70 anni successivi alla sua morte. Trascorso tale periodo l’opera diventa di pubblico dominio e non è più possibile, né necessario rilasciarla con licenza Creative Commons.
3c) Il soggetto che può prendere la decisione di adottare le licenze Creative Commons per le opere sulle quali l’associazione detiene i diritti va individuato sulla base dell’atto costitutivo e del regolamento associativo, essendo possibile che l’organo deliberativo deleghi tale facoltà ad altro soggetto.
Un esempio di contratto di licenza libera adottabile può essere il seguente:

=========================================================================
STATEMENT/CONTRACT ON FREE LICENSE / CONTRATTO PER LICENZA LIBERA Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0
I undersigned / Il sottoscritto,
Name and Lastname / Nome e Cognome .................................
Position / Qualifica ..............................
Institution and address / Istituzione e indirizzo ...........................
Having regard to the resolution of / Vista la delibera del [date/data]
declares to adopt the free license Creative Commons Attribution-Share Alike CC-BY-SA 3.0 for: / dichiara di adottare la licenza libera Creative Commons Attribution-Share Alike CC-BY-SA 3.0 per:
Archive/Archivio ...........................................................
Documentation in CC-BY-SA / Fondi in CC-BY-SA .....................
Notes / Note
According to the CC-BY-SA 3.0 procedure / Secondo la procedura di licenza libera CC-BY-SA 3.0
1) everybody is free to copy, distribute, transmit, exhibit, show, play the documentation as well as to edit and adapt it / chiunque è libero di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare la documentazione/parte della documentazione, nonché di modificarla
2) the contractor is obliged to attribute the work as specified below (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work) / il contraente ha l'obbligo di attribuire la paternità dell'opera nei modi indicati qui sotto e in modo tale da non suggerire che essi avallino il contraente o il modo in cui usa l'opera
Attribution and credits / Attribuzione e crediti ..................................
3) if the documentation has been altered, transformed or built upon for the creation of a new work, the resulting work has to be distributed only under the same, similar or compatible license. / in caso di alterazione o trasformazione dell'opera, o di uso di questa per la creazione di una nuova opera, l'opera risultante può essere distribuita solo con una licenza identica o equivalente a questa.
The whole documentation listened above is covered by the free license CC-BY-SA 3.0, apart from the works whose rights belong to others. All changes to the license will be communicated online and to Creative Commons association. / Tutta la documentazione elencata sopra è coperta dalla licenza libera CC-BY-SA 3.0, fatta eccezione per la documentazione e le opere i cui diritti appartengono ad altri. Tutte le modifiche alla licenza saranno comunicate online e all'associazione Creative Commons.
I undersigned authorise the publication and distribution of this statement / Il sottoscritto autorizza la pubblicazione e la distribuzione di questo documento.
Data / Date .................
Signature / Firma ....................................

=========================================================================

4) Le licenze Creative Commons sono efficaci per tutto il mondo, così come stabilito dall’art. 3 del legal code delle diverse licenze. In particolare il titolare dei diritti può adottare le c.d. licenze generiche o unported, che non fanno riferimento a nessun ordinamento in particolare e che sono in lingua inglese, ovvero le licenze c.d. ported, anch’esse efficaci in tutto il mondo, ma tradotte e strutturate in maniera tale da adattare le singole clausole della licenza all’ordinamento nazionale di riferimento. Si veda a tal proposito le FAQ 1.27 e 1.28 sul sito http://wiki.creativecommons.org/FAQ. In particolare all’articolo 8 f del legal code 2.5 it è enunciata la clausola iCommons, dove si precisa che la licenza ported trova applicazione in caso di utilizzo dell’opera in Italia, mentre negli altri casi verrà applicata l’analoga licenza unported.

anno del caso: 

Caso 2010/02 - Violazione licenza CC-BY: utilizzazione legittima dell’opera da parte di un soggetto terzo

Tipo di richiedente: 
privato, gestore di blog
Periodo: 
13/01/2010 to 27/01/2010
Tempo di risposta: 
15 giorni
Questioni: 

Fatto:
la richiesta proviene da un blog di informazione che pubblica articoli online con licenza Creative Commons Attribution (CC-BY). Un secondo blog utilizza in parte gli articoli del richiedente, inserendo il link al sito di quest’ultimo per l’accesso dell’utente all’intero testo.

Quesito:
è possibile far valere la violazione della licenza perché l’opera non viene utilizzata nei termini suggeriti dal richiedente?

Questioni di diritto emergenti:
interpretazione del contenuto della licenza CC-BY e coordinamento della clausola di attribuzione con il diritto alla citazione.

Esito: 

Risposta fornita da SeLiLi

La licenza CC-BY (art. 3, legal code) consente all’utilizzatore dell’opera di riprodurla e distribuirla in tutto o in parte, nonché di modificarla, a condizione che vengano adempiuti due obblighi: l’utilizzatore deve fare menzione della licenza Creative Commons adottata dal titolare dei diritti (art. 4.a, legal code) ed adempiere all’obbligo di attribuzione (art. 4.b legal code), con la menzione dell’autore ed in particolare, ove possibile, del suo nome o del suo pseudonimo.
Nella fattispecie in esame l’utilizzazione dell’opera in un modo diverso da quello suggerito non costituisce una violazione della licenza, ma nel secondo blog è assente la menzione della licenza adottata dal titolare dei diritti ed è ipotizzabile l’inadeguatezza dell’attribuzione, essendovi solamente un link senza menzione esplicita dell’autore.
Tuttavia, anche se venisse provato l’inadempimento di uno dei due obblighi, nel caso di specie non sarebbe possibile far valere la violazione della licenza in quanto viene in rilievo il diritto di citazione, libera utilizzazione prevista dall’articolo 70 della legge 633/41, la cui applicazione ed estensione non è pregiudicata, né limitata dai termini della licenza ( art. 2, legal code). L’uso dell’opera è quindi legittimo in ragione dell’applicabilità del diritto di citazione che, a prescindere dal tipo di licenza adottata dal titolare dei diritti, permette ai soggetti diversi dall’autore di riportare una parte di un'opera per fini di cronaca, con l'obbligo di citare la fonte ove questa sia fornita.

anno del caso: 
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