Caso 2010/27 - Licenze FLOSS: restrizione geografica per software che utilizza metodologie brevettate

Tipo di richiedente: 
privato (ricercatore universitario)
Periodo: 
10/02/2010 to 04/03/2010
Tempo di risposta: 
23 giorni
Questioni: 

Fatto:
Il richiedente, un ricercatore universitario, ha realizzato un software ed intende rilasciarlo sotto licenza GNU GPL. Alcune delle metodologie utilizzate dal software sono coperte da brevetto ed il patent holder, interpellato circa la possibilità di consentire il libero download del software, ha negato l'autorizzazione. A seguito di ricerche sulla scadenza dei brevetti nei diversi Stati, lo sviluppatore è intenzionato a distribuire il software con licenza GPLv2 con restrizione geografica, prevista dalla clausola 8 della licenza medesima, per escludere i Paesi in cui il brevetto è ancora valido. Inoltre vorrebbe inserire una clausola che preveda l’adozione della licenza GPLv3 e la rimozione della restrizione territoriale allo scadere del brevetto. Quanto alla distribuzione, ipotizza di rendere il software disponibile a tutti gli utenti per il download da un sito web con server negli USA, includendo però un disclaimer che evidenzi la limitata validità territoriale della licenza. Il richiedente, infine, è intenzionato a distribuire il solo codice sorgente per ridurre i rischi legali connessi alla violazione del brevetto.
A seguito della consulenza di secondo livello predisposta da Selili, egli decide di adottare una licenza ad hoc più vincolante, utilizzando pur sempre una clausola di restrizione geografica per superare il problema dei brevetti ancora in vigore in alcuni Stati. Per dimostrare che l’impossibilità di una distribuzione maggiormente aperta non dipende dalla sua volontà, il richiedente sarebbe intenzionato a pubblicare la corrispondenza intercorsa con il patent holder. Per quanto riguarda la distribuzione, per limitare ulteriormente i rischi legali è stato deciso di collocare il sito web su un server USA e di consentire il download ai soli utenti che si siano registrati ed abbiano firmato ed accettato la licenza.

Quesito:
Prima della consulenza di secondo livello: il richiedente pone in chiave dubitativa la maggior parte delle sue affermazioni, in particolare avanzando dubbi sullo status dei brevetti negli USA (che vengono indicati ALIVE sul sito del patent holder quantunque al richiedente essi risultino essere scaduti), sulle modalità di distribuzione e sulla messa a disposizione del solo codice sorgente.
Dopo la consulenza di secondo livello: il richiedente richiede un parere sulla licenza redatta ad hoc, nonché sull’intenzione di pubblicare le mail intercorse con il titolare del brevetto. Continua inoltre ad avere dubbi sullo status dei brevetti USA.

Esito: 

In lista vengono confermate la maggior parte delle affermazioni dubitative fatte prima della consulenza di secondo grado, pur riconoscendo la necessità di un parere legale esperto. In particolare questo è imprescindibile per la verifica dello status del brevetto ed è necessario anche rispetto al sistema di distribuzione e alla messa a disposizione del solo codice sorgente, che pur vengono ritenuti essere utili al fine di ridurre i rischi legali.
Rispetto invece ai quesiti posti dopo la consulenza, viene affermato che la licenza redatta ad hoc difficilmente è configurabile come FLOSS. In particolare nel contenuto della stessa vi sono forti limitazioni all’uso commerciale del software e alla facoltà di ridistribuire lo stesso o versioni modificate che difficilmente si conciliano con i requisiti delle licenze libere. Viene infine sconsigliata la pubblicazione della corrispondenza intercorsa con il titolare dei brevetti, anche qualora fosse resa disponibile in forma anonima.

anno del caso: 
temi generali: