Caso 2010

Caso 2010/14 - Richiesta di chiarimenti: European Union Public Licence vs. GNU GPLv3

Tipo di richiedente: 
privato
Periodo: 
22/06/2010 to 25/06/2010
Tempo di risposta: 
4 giorni
Questioni: 

Fatto:
Il richiedente è venuto a conoscenza dell’esistenza dell’European Union Public Licence (EUPL) e ha letto quanto riportato dalla Commissione europea a proposito della paragone tra tale licenza e la GNU GPL (http://www.osor.eu/communities/eupl/blog/eupl-or-gplv3).

Quesito:
quale delle due licenze open source è più opportuno adottare nell’ambito dell’ordinamento europeo?

Questioni di diritto emergenti:
Confronto tra clausole delle licenze EUPL e GNU GPL.

Esito: 

L’EUPL è una licenza open source, certificata OSI, che è stata adottata dalla Commissione europea nel 2007. Essa, in aggiunta alle stesse quattro libertà previste dalle licenze GNU GPL, prevede l’obbligo in capo a chi utilizzi il software come Saas (Software as a Service) di rendere disponibile il codice sorgente. Questa caratteristica peculiare della licenza EUPL non è codificata dalla GNU GPL standard, ma, qualora di interesse, è possibile adottare una specifica licenza GNU, ovvero la AGPLv3, che prevede tale obbligo.
Su un piano più generale, viene fatto notare che la licenza GNU GPLv3 è più efficace nella protezione del software ed in particolare tutela dai rischi di tivoizzazione e di accordi di co-desistenza. Quanto infine alla compatibilità delle due licenze con l’ordinamento europeo, se è pur vero che la EUPL è stata appositamente pensata per l’applicazione in tale orizzonte normativo, occorre considerare che, da una parte, l’impostazione regionale dell’EUPL non è detto che sia un vantaggio per un programma destinato ad essere distribuito in tutto il mondo, e che d’altra parte la GNU GPL non presenta problemi di applicabilità in Europa.
Queste considerazioni vengono fatte a titolo generale e viene fatto notare che non è possibile consigliare a priori quale delle due licenze scegliere, essendo necessario conoscere l’utilizzo specifico del software che si vuole licenziare e le esigenze a cui la licenza dovrà rispondere.

anno del caso: 
temi generali: 

Caso 2010/13 - Violazione licenza CC-BY-NC-ND: utilizzo legittimo dell’opera a fini di satira

Tipo di richiedente: 
privato
Periodo: 
22/06/2010 to 26/06/2010
Tempo di risposta: 
5 giorni
Questioni: 

Fatto:
Un blog lamenta l’utilizzo di un proprio articolo, inizialmente licenziato con licenza Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 (CC-BY-NC-SA) ed in seguito con licenza Attribution-Non Commercial-NonDerivativeWorks 2.5 ita (CC-BY-NC-ND), da parte di un soggetto terzo che ne ha stravolto il senso dell’opera, cambiandone alcune parole.

Quesito:
è possibile far valere la violazione della licenza e, stante il mutamento di licenza, quale delle due rileva ai fini della violazione?

Questioni di diritto emergenti:
Violazione delle licenze CC e libere utilizzazioni (diritto di satira-parodia).

Esito: 

L’utilizzo dell’opera da parte di un soggetto terzo nel caso di specie costituisce una forma di satira ovvero di parodia riconducibile alle eccezioni al diritto d’autore, la cui applicazione ed estensione non è pregiudicata, né limitata dai termini delle licenze Creative Commons, come espressamente previsto dall’art. 2 del legal code. A nulla rileva pertanto la licenza CC scelta e la successione di due tipologie diverse nel tempo poiché in ogni caso non sarebbe possibile far valere la violazione dei termini di licenza, trattandosi di un utilizzo legittimo dell’opera. In materia di utilizzo di un’opera per scopi di parodia/satira si può vedere il caso di “Va dove ti porta il clito” (Trib. Milano, 29 gennaio 1996, Tamaro e altro c. Soc. Comix e altro).
Del pari, non sarebbe nemmeno possibile lamentare la violazione del diritto morale all’integrità dell’opera, anch’esso non pregiudicato dalle licenze CC, in quanto in un caso come quello di specie, in cui l’utilizzatore chiarisce che l’opera costituisce una satira, con tutta probabilità prevarrebbe la libertà di espressione di tale soggetto. Si potrebbe eventualmente ipotizzare un reato di diffamazione, che non attiene però all’ambito della tutela autorale, ma bensì a quella penale.
Nota: la richiedente è in disaccordo con il parere fornito da Selili, ritenendo che a differenza del citato caso di Luttazzi, l’utilizzo degli articoli presenti sul blog femminista da parte di un movimento maschilista non può essere ricondotto a nessuna libera utilizzazione. La stessa comunica quindi che si rivolgerà ad un legale che potrà far luce sulla questione.

anno del caso: 

Caso 2010/12 - Licenze CC: progetti di design

Tipo di richiedente: 
privato
Periodo: 
17/06/2010 to 26/06/2010
Tempo di risposta: 
9 giorni
Questioni: 

Fatto:
Le richiedenti sono due studentesse che per la propria tesi di laurea stanno realizzando un sito web ed una rivista cartacea. Utilizzando il sito web, gli autori delle opere di design possono condividere i propri progetti in rete, mostrandone i passi costitutivi e permettendo a chiunque di riprodurli.

Quesito:
nel permettere a chiunque la riproduzione del progetto di design, è possibile obbligare l’utilizzatore a riconoscere la paternità dell’opera, riservando inoltre all’autore la commercializzazione della propria creazione intellettuale?

Questioni di diritto emergenti:
Applicabilità licenze Creative Commons ai progetti di design ed articolarsi delle differenti tutele su tali tipologie di creazioni intellettuali.

Esito: 

Per scegliere la licenza Creative Commons maggiormente rispondente alle proprie necessità è possibile seguire le indicazioni predisposte alla pagina http://creativecommons.org/choose/?lang=it. Nel caso di specie, alla luce delle esigenze evidenziate dalle richiedenti, viene consigliata l’adozione della licenza Attribution (CC-BY), che obbligherà gli utilizzatori a riconoscere la paternità dell’opera e ad indicare l’autore della stessa nei modi eventualmente dallo stesso indicati (http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/it/legalcode). Vengono poi richiamate le clausole Non Commerciale (NC) e Non Opere Derivate (ND) che permetteranno all’autore del progetto di riservarsi, rispettivamente, i diritti di utilizzazione commerciale e quelli di trarre opere derivate.
Viene infine sottolineato che il caso di specie è peculiare in quanto oggetto della richiesta sono opere di design, creazioni intellettuali tutelate da diverse normative. Da una parte, le opere di design possono infatti accedere alla tutela del diritto d’autore all’atto della creazione, ma solo qualora godano di un sufficiente grado di creatività e di valore artistico (articolo 2.10 Legge 633/1941). Dall’altra, sono tutelabili attraverso la protezione delle opere di design registrate, secondo quanto disposto dal Codice di Proprietà Industriale (D. Lgs. 30/2005 sezione III), ovvero di quelle non registrate, in base al regolamento comunitario 6/2002 (art. 11). Viene quindi fatto presente alle richiedenti che le licenze Creative Commons permettono di disporre dei soli diritti riconducibili alla tutela autorale delle opere di desgin, non anche di quelli riconosciuti dalle altre normative.

anno del caso: 

Caso 2010/11 - Tutela dell’opera: logo – adozione di licenza CC o registrazione come marchio

Tipo di richiedente: 
privato
Periodo: 
12/06/2010 to 16/06/2010
Tempo di risposta: 
5 giorni
Questioni: 

Fatto:
Il richiedente ha realizzato un logo per un portale Internet che avrà lo scopo di sensibilizzare gli utenti su alcune tematiche.

Quesito:
è possibile tutelare il logo adottando una licenza Creative Commons o è opportuno registrarlo anche come marchio? Qualora si optasse per le licenze CC, sarebbe possibile tutelarsi dai soggetti terzi che volessero in seguito procedere alla registrazione del logo come marchio?

Questioni di diritto emergenti:
Nascita automatica della tutela autorale dell’opera e contenuto della protezione, registrazione di un marchio costituito da un emblema o simbolo divenuto notorio in un campo non economico.

Esito: 

Oltre al rinvio alle faq e alle informazioni presenti sul sito di Selili, viene precisato che la tutela del logo non viene fornita dalle licenze Creative Commons, in quanto esse permettono semplicemente di scegliere il regime di licenza che si ritiene più opportuno. Il logo risulta infatti tutelato direttamente dal diritto d’autore, diritto che nasce automaticamente all’atto della creazione dell’opera.
Qualora il richiedente sia interessato ad una protezione che si estenda al di là della semplice tutela autorale dal plagio del logo, viene suggerito di provvedere anche alla registrazione del simbolo come marchio. Peraltro, se il segno non è associato ad un’attività d’impresa, quando il logo diventerà abbastanza conosciuto da essere riferibile al portale del soggetto che l’ha creato, la sua registrazione come marchio sarà riservata al richiedente, che risulterà quindi tutelato da indebite registrazione da parte di soggetti terzi. In questa ipotesi infatti il logo sarà configurabile come simbolo o emblema divenuto notorio in un campo non economico e sarà applicabile la riserva di registrazione in capo all’autore del segno, prevista dall’art. 8, comma 3 Codice della Proprietà Industriale (d.lgs. 30/2005).

anno del caso: 

Caso 2010/10 - SIAE: obbligo di apposizione contrassegni su supporti

Tipo di richiedente: 
privato
Periodo: 
08/04/2010 to 14/04/2010
Tempo di risposta: 
7 giorni
Questioni: 

Fatto:
Il richiedente ha realizzato un documentario la cui colonna sonora è costituita da musiche licenziate con licenza Creative Commons Attribution (CC-BY). Tale documentario ha come supporto un dvd che verrà venduto in allegato ad un quotidiano.

Quesito:
occorre indicare anche tali musiche nella richiesta del bollino SIAE da apporre sui dvd?

Questioni di diritto emergenti:
Campo di applicazione dell’articolo 181 bis della legge 633/1941 relativo ai contrassegni/bollini SIAE.

Esito: 

Rimandando alle FAQ di Selili che affrontano il tema (http://selili.polito.it/faq#3,), viene chiarito al richiedente che anche i supporti contenenti le opere licenziate in Creative Commons sono soggetti al rilascio del c.d. bollino o contrassegno SIAE ai sensi dell’articolo 181 bis della legge 633/1941. Occorrerà dunque pagare l’importo previsto per il rilascio degli stessi, mentre viene evidenziato che nessun altro compenso connesso all’attività di intermediazione della SIAE sarà dovuto poiché le opere utilizzate come colonna sonora non appartengono al repertorio della collecting society.

temi generali: 
anno del caso: 

Caso 2010/09 - Licenza GNU-GPL: creazione di un software utilizzando librerie non libere

Tipo di richiedente: 
privato
Periodo: 
24/03/2010 to 19/04/2010
Tempo di risposta: 
27 giorni
Questioni: 

Fatto:
Il richiedente ha sviluppato insieme ad un altro studente un software nell’ambito della tesi di laurea specialistica. Tale software utilizza due librerie che, seppure distribuite gratuitamente e con accesso al codice sorgente, sono proprietarie.

Quesito:
è possibile licenziare con GNU GPL un software che utilizza librerie non libere?

Questioni di diritto emergenti:
Incompatibilità delle licenze libere con le licenze proprietarie delle librerie utilizzate dal software.

Esito: 

A prescindere dalle problematiche del mondo open source rispetto all’utilizzo di software non libero per lo sviluppo di programmi (per cui si veda http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.it.html#WritingFSWithNFLibs), nel caso di specie ad impedire il licenziamento del software è lo stesso Terms of Use delle librerie utilizzate dal richiedente. Questo infatti consente esclusivamente l’uso personale e non commerciale della libreria, escludendo espressamente la possibilità di ulteriori riproduzioni, distribuzione o utilizzi commerciali. Il richiedente violerebbe dunque i termini della licenza delle librerie qualora provvedesse a distribuire il software da lui sviluppato.
Un’ipotetica soluzione, qualora tecnicamente realizzabile, sarebbe la pacchettizzazione del software senza librerie e la distribuzione del programma con tale modalità, fornendo agli utenti finali l’opzione di scaricare le librerie.

anno del caso: 
temi generali: 

Caso 2010/06 - Web radio e clausola NC

Tipo di richiedente: 
privato - - - Periodo / Tempo di risposta - - [prima domanda] 6-11 febbraio 2010 / 6 giorni; - [seconda domanda] 19- 22 febbraio 2010 / 4 giorni
Questioni: 

Fatto:
Il richiedente è intenzionato ad avviare una web radio e ad inserire all’interno della programmazione musica licenziata con Creative Commons. Il sito che ospita la radio avrà dei banner e della pubblicità, mentre il palinsesto e l’interfaccia web della stessa conterranno solo programmi e musica, senza annunci pubblicitari.

Quesito:
quale brani licenziati con Creative Commons è possibile inserire nel palinsesto di una web radio? Occorre pagare delle royalties per l’utilizzo degli stessi?

Questioni di diritto emergenti:
Interpretazione della clausola “non commerciale” delle licenze Creative Commons.

Esito: 

Da un punto di vista pratico, sotto il profilo della reperibilità delle musiche licenziate in Creative Commons, è possibile utilizzare molteplici siti web che permettono di trovare musica CC, sia commerciale, sia non commerciale. Si veda a titolo esemplificativo www.beatpick.com, www.jamendo.com, www.magnatune.com. Per individuare ulteriori brani è inoltre possibile utilizzare la funzionalità di ricerca di opere predisposta dal sito Creative Commons (http://search.creativecommons.org).
Da un punto di vista giuridico, per quanto riguarda la tipologia di musica CC inseribile nel palinsesto, la stessa varia a seconda del carattere commerciale o meno della web radio. Nel caso di radio commerciale il palinsesto deve limitarsi a trasmettere brani con licenze CC che non riportino la limitazione Non-Commercial, mentre le radio non commerciali possono utilizzare qualunque musica licenziata con CC.
Secondo quanto disposto dall'art. 4.b legal code CC-BY-NC 2.5.it, l’uso commerciale vietato dalla clausola Non commerciale è quell’utilizzo dell’opera "in una maniera tale che sia prevalentemente intesa o diretta al perseguimento di un vantaggio commerciale o di un compenso monetario privato". L’unica ipotesi disciplinata direttamente dalla clausola NC è quello dello scambio dell’opera con altre creazioni intellettuali protette dal diritto d’autore: tale uso non è considerato essere commerciale se non viene pagato un compenso monetario per lo scambio. Al di fuori di questa ipotesi letterale, il carattere commerciale o meno di un utilizzo in molti casi non è di facile determinazione e non è vi è giurisprudenza sul punto che possa facilitare l’interpretazione della clausola. Occorre però sottolineare che, in generale, la presenza di pubblicità, di banner o di qualunque altra forma di marketing che rappresenti un vantaggio economico per l’utilizzatore fa propendere in maniera determinante per la natura commerciale della radio e, per converso, deve escludersi il carattere commerciale nell’ipotesi in cui non siano presenti forme di pubblicità nel sito.
Nota interna1: Nel caso di specie si potrebbe sostenere che lo scopo dei banner sia solo quello di godere di un servizio di hosting gratuito, come sembra dedursi dai dati forniti dal richiedente, e che esso equivalga sostanzialmente a cercare di rientrare dai costi di distribuzione, senza ottenere alcun vantaggio commerciale o compenso monetario privato. Seguendo una tale interpretazione si potrebbe dunque escludere il carattere commerciale dell’uso. Lo scopo di lucro dell’Internet Service Provider che ospita i contenuti inserendo annunci pubblicitari non dovrebbe pertanto rilevare qualora l’utilizzatore dell’opera non riceva alcun vantaggio economico o compenso monetario dal servizio di pubblicità online.

anno del caso: 
temi generali: 

Caso 2010/05 - Tutela dell’opera: prova della paternità ed alternative al deposito SIAE

Tipo di richiedente: 
privato
Periodo: 
28/01/2010
Tempo di risposta: 
1 giorni
Questioni: 

Fatto:
Il richiedente, musicista emergente, non è interessato ad associarsi alla SIAE, ma vorrebbe tuttavia avvalersi di uno strumento che gli permetta di dimostrare la paternità dell’opera.

Quesito:
vi sono alternative al deposito SIAE per provare la paternità dell’opera?

Questioni di diritto emergenti:
Deposito dell’opera inedita, efficacia probatoria del deposito, presunzione semplice di paternità dell’opera, alternative al deposito in SIAE aventi stesso valore legale.

Esito: 

Rinvio alle FAQ, dove è presente una risposta al quesito all’interno di una domanda più generale.
Il titolo III, capo I della legge 633/1941 (l.a.) disciplina il deposito delle opere: tale formalità serve a fornire all’autore che vi provvede una prova certa circa l’esistenza dell’opera, mentre non ha alcun effetto sull’esistenza del diritto d’autore. L’autore di un’opera dotata di carattere creativo infatti acquisisce i diritti sull’opera nel momento stesso in cui la crea, secondo quanto disposto dall’articolo 6 della l.a. e dall’articolo 2576 del codice civile.
Sotto il profilo probatorio, il deposito dell’opera non prova di per sé la paternità della creazione intellettuale, ma l’esistenza della stessa in una data certa. Rispetto alla paternità dell’opera l’articolo 8 l.a. stabilisce però una presunzione semplice in base alla quale l’autore dell’opera è, salvo prova contraria, il soggetto indicato come tale in essa: l’esistenza dell’opera che indica il soggetto X come autore della stessa prova dunque che egli è l’autore della creazione intellettuale.
In Italia si possono effettuare diversi tipi di deposito dell'opera a seconda che sia già avvenuta la prima pubblicazione, ovvero l’opera sia inedita.
Nel caso di opera pubblicata il deposito si effettua presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dove è istituito un registro pubblico generale delle opere protette tramite il Diritto d’Autore e l’autore, espletando tale formalità, ottiene una prova dell’esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione. Vi sono poi due registri pubblici speciali, curati dalla SIAE, uno relativo alle opere cinematografiche ed uno relativo ai software. L’articolo 106 l.a. precisa che l’omissione di tale formalità non pregiudica l’acquisto o l’esercizio del diritto d’autore, come già sottolineato in precedenza.
Quanto al deposito delle opere inedite, che si effettua prima della pubblicazione dell'opera, esso fornisce la prova dell’esistenza dell’opera alla data del deposito.
L’opera inedita può essere depositata alla SIAE sia inviando la richiesta per posta, sia consegnando la domanda direttamente all’Ufficio deposito opere inedite ed i costi di tale deposito sono differenti a seconda che l’autore sia associato alla SIAE o meno (http://www.siae.it/olaf_doi.asp).
Vi sono una serie di alternative al deposito presso la SIAE al fine di ottenere una prova della data certa di creazione con lo stesso valore legale. Innanzitutto vi sono numerose iniziative che forniscono il servizio di deposito: si veda a tal proposito http://www.creativecommons.it/registri. In alternativa, vi è poi la possibilità di avvalersi di strumenti più tradizionali “analogici” ovvero digitali ( Simone Aliprandi, Teoria e Pratica del copyleft, pp. 15-16, http://www.copyleft-italia.it/libri/teoria-pratica-copyleft ). Tra gli strumenti “analogici” vi è il deposito dell’opera presso un notaio ovvero presso enti pubblici tenuti a protocollare e registrare la corrispondenza ovvero alcuni tipi di documenti (è il caso della Presidenza della Repubblica, nonché delle tesi di laurea conservate negli archivi delle Università), la pubblicazione dell’opera all’interno di un’edizione periodica, il far in modo che venga apposto un timbro postale sull’opera (affinché il timbro abbia valore di prova sarà necessario che esso venga apposto direttamente sull’opera: occorrerà cioè creare un plico pieghevole e sigillato sul cui interno sia stampata direttamente l’opera). Infine è anche possibile avvalersi di strumenti digitali quali i sistemi di firma digitale certificata ed in particolare quelli di marca temporale (sistema di metadati pubblicamente certificato che attribuisce una data certa ad un documento digitale) ovvero delle e-mail certificate (PEC) che garantiscono l’integrità dell’allegato inviato in data certa.

temi generali: 
anno del caso: 

Caso 2010/04 - Informazioni su licenze FLOSS e concetto di copyleft

Tipo di richiedente: 
privato
Periodo: 
25/01/2010 to 27/01/2010
Tempo di risposta: 
3 giorni
Questioni: 

Fatto: Il richiedente è uno sviluppatore di software intenzionato a licenziare il proprio programma con licenza FLOSS (Free and Open Source Software).

Quesito:
Quali sono le differenze tra le varie licenze di software libero?

Questioni di diritto emergenti:
Requisiti per rientrare nella definizione di licenze di software libero e concetto di copyleft.

Esito: 

Risposta fornita da SeLiLi

Una licenza per essere considerata FLOSS deve garantire le quattro libertà fondamentali stabilite dalla definizione adottata dalla Free Software Foundation (http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.it.html) ovvero rispettare i 10 requisiti previsti dall’Open Source Definition (http://www.opensource.org/osd.html).
Le licenze di software libero si distinguono in licenze copyleft, non copyleft e copyleft debole. In senso stretto una licenza è copyleft quando il soggetto che crea l’opera derivata ha l’obbligo di rilasciarla con la stessa licenza dell’opera da cui ha derivato la propria creazione; è questo il caso della licenza GNU GPL. Le licenze non copyleft o permissive (come ad esempio la MIT e la BSD) invece non obbligano a rilasciare l’opera derivata sotto una particolare licenza, essendo quindi possibile scegliere tra le diverse licenze libere o proprietarie. Infine, le licenze copyleft debole o weak copyleft ( come ad esempio la LGPL, e per certi versi la MPL) impongono l’obbligo di rilasciare il software sotto la stessa licenza solo per alcune opere derivate dalla principale, tale obbligo viene invece meno nel caso in cui il programma, che solitamente è una libreria, venga linkato ad un altro software per creare un’opera nuova. Quest’ultima, pur essendo considerabile un’opera derivata a livello giuridico, potrà essere licenziata senza vincoli nella scelta della licenza.
Per una lista delle licenze considerate di software libero dalla Free Software Foundation e dall’Open Source Iniziative e le loro caratteristiche si veda: http://www.gnu.org/licenses/license-list.it.html e http://www.opensource.org/licenses/index.html.

anno del caso: 
temi generali: 

Caso 2010/03 - Modello di dicitura e di contratto: licenza CC-BY-SA per opere letterarie e documenti contenuti in archivi

Tipo di richiedente: 
ente non-profit / associazione culturale --- Periodo e tempi di risposta: [primo contatto] 15 - 21 gennaio 2010 / 7 giorni; [secondo contatto] 10 marzo - 9 aprile 2010 / 31 giorni
Questioni: 

Fatto:
Il richiedente è un’associazione culturale che gestisce numerose attività indirizzate alla promozione della cultura e dell’arte, nonché delle licenze libere1. Sotto quest’ultimo aspetto, l’associazione ha dedicato un’apposita pagina web volta a motivare la scelta di adottare le licenze Creative Commons per le proprie opere. L’associazione ha pubblicato diversi volumi con licenza Attribution-ShareAlike (CC-BY-SA) ed ha adottato tale licenza anche per i documenti contenuti nei propri archivi.

Quesito: (richiesta articolata in più quesiti)
1) Vi sono correzioni da apportare alla pagine volta a motivare la scelta delle licenze libere?
2) Domande relative alla pubblicazione di un’opera letteraria con licenza CC.
a. Per la pubblicazione di un volume scritto a più mani è necessario che tutti gli autori e l’editore firmino un contratto in cui sia parte anche l'associazione?
b. Quale è la dicitura CC-BY-SA da inserire nel volume?
3) Domande connesse alla legittimazione a licenziare l’opera e alla durate del diritto d’autore.
a. In caso di opera il cui autore è morto da meno di 70 anni è necessaria l’autorizzazione degli eredi per adottare una licenza CC-BY-SA?
b. La documentazione di autori morti da più di 70 anni può essere licenziata con licenza CC-BY-SA o è di pubblico dominio?
c. Vi è un esempio di contratto standard che un’associazione può adottare per licenziare la sua documentazione in CC-BY-SA e chi è il soggetto legittimato a prendere tale decisione?
4) Le licenze Creative Commons sono valide ed efficaci esclusivamente nel proprio ordinamento o in tutto il mondo?

Questioni di diritto emergenti:
Modello di dicitura e di contratto di licenza CC-BY-SA, legittimazione a licenziare l’uso dell’opera, durata del diritto d’autore, estensione mondiale delle licenze Creative Commons.

Esito: 

Risposta fornita da SeLiLi

1) Nelle pagine dedicate alla scelta di licenze libere occorre prestare attenzione a non incorrere in confusioni terminologiche. Le licenze Creative Commons non permettono un nuovo diritto d’autore, esso nasce nel momento in cui viene creata l’opera e l’adozione di un tipo di licenza libera, in alternativa a quella proprietaria, non ha effetti sull’esistenza e l’acquisizione dei diritti che l’autore ha sull’opera. Le licenze, infatti, costituiscono semplicemente lo strumento attraverso il quale il titolare dei diritti permette a soggetti terzi di utilizzare la propria creazione intellettuale.
La differenza tra le licenze standard e le licenze Creative Commons non risiede dunque nel fatto che esse facciano capo a due diverse tipologie di diritto d’autore, bensì nell’adozione di due diversi approcci rispetto alle autorizzazioni concesse agli utilizzatori: le licenze tradizionali si basano sul concetto di “tutti i diritti riservati”, mentre le licenze Creative Commons si fondano sul modello “alcuni diritti riservati”.
2.a) La necessità del contratto dipende dall'uso che se ne vuole fare. In ogni caso, anche quando non è richiesta la forma scritta per un contratto, è buona norma provvedere a redigerlo per iscritto al fine di avere una prova dell’accordo relativo alla cessione/autorizzazione/licenza.
2.b) Un modello esemplificativo di dicitura da adottare per un volume licenziato con CC-BY-SA è il seguente:

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*titolo dell'opera*
Copyright ANNO Casa Editrice NOME Alcuni Diritti Riservati
Quest'opera e' rilasciata ai termini della licenza Creative Commons Attribuzione-Non Commerciale 2.5 Italia (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/it/)
ESTREMI, INDIRIZZO, ALTRI DATI CASA EDITRICE
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È possibile trovare esempi all'url http://wiki.creativecommons.org/HOWTO_Publish
3a) Per poter rilasciare una licenza su un’opera è necessario essere il titolare dei diritti; qualora i diritti siano in capo ad un altro soggetto, sia esso l’autore o i suoi eredi, occorre avere ottenuto una esplicita autorizzazione scritta dal titolare dei diritti. L’associazione, qualora non sia titolare dei diritti, non può quindi adottare una licenza Creative Commons, se non dopo aver ottenuto l’autorizzazione dall’avente diritto.
3b) Un’opera è protetta dal diritto d’autore per tutta la durata della vita dell’autore e per i 70 anni successivi alla sua morte. Trascorso tale periodo l’opera diventa di pubblico dominio e non è più possibile, né necessario rilasciarla con licenza Creative Commons.
3c) Il soggetto che può prendere la decisione di adottare le licenze Creative Commons per le opere sulle quali l’associazione detiene i diritti va individuato sulla base dell’atto costitutivo e del regolamento associativo, essendo possibile che l’organo deliberativo deleghi tale facoltà ad altro soggetto.
Un esempio di contratto di licenza libera adottabile può essere il seguente:

=========================================================================
STATEMENT/CONTRACT ON FREE LICENSE / CONTRATTO PER LICENZA LIBERA Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0
I undersigned / Il sottoscritto,
Name and Lastname / Nome e Cognome .................................
Position / Qualifica ..............................
Institution and address / Istituzione e indirizzo ...........................
Having regard to the resolution of / Vista la delibera del [date/data]
declares to adopt the free license Creative Commons Attribution-Share Alike CC-BY-SA 3.0 for: / dichiara di adottare la licenza libera Creative Commons Attribution-Share Alike CC-BY-SA 3.0 per:
Archive/Archivio ...........................................................
Documentation in CC-BY-SA / Fondi in CC-BY-SA .....................
Notes / Note
According to the CC-BY-SA 3.0 procedure / Secondo la procedura di licenza libera CC-BY-SA 3.0
1) everybody is free to copy, distribute, transmit, exhibit, show, play the documentation as well as to edit and adapt it / chiunque è libero di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare la documentazione/parte della documentazione, nonché di modificarla
2) the contractor is obliged to attribute the work as specified below (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work) / il contraente ha l'obbligo di attribuire la paternità dell'opera nei modi indicati qui sotto e in modo tale da non suggerire che essi avallino il contraente o il modo in cui usa l'opera
Attribution and credits / Attribuzione e crediti ..................................
3) if the documentation has been altered, transformed or built upon for the creation of a new work, the resulting work has to be distributed only under the same, similar or compatible license. / in caso di alterazione o trasformazione dell'opera, o di uso di questa per la creazione di una nuova opera, l'opera risultante può essere distribuita solo con una licenza identica o equivalente a questa.
The whole documentation listened above is covered by the free license CC-BY-SA 3.0, apart from the works whose rights belong to others. All changes to the license will be communicated online and to Creative Commons association. / Tutta la documentazione elencata sopra è coperta dalla licenza libera CC-BY-SA 3.0, fatta eccezione per la documentazione e le opere i cui diritti appartengono ad altri. Tutte le modifiche alla licenza saranno comunicate online e all'associazione Creative Commons.
I undersigned authorise the publication and distribution of this statement / Il sottoscritto autorizza la pubblicazione e la distribuzione di questo documento.
Data / Date .................
Signature / Firma ....................................

=========================================================================

4) Le licenze Creative Commons sono efficaci per tutto il mondo, così come stabilito dall’art. 3 del legal code delle diverse licenze. In particolare il titolare dei diritti può adottare le c.d. licenze generiche o unported, che non fanno riferimento a nessun ordinamento in particolare e che sono in lingua inglese, ovvero le licenze c.d. ported, anch’esse efficaci in tutto il mondo, ma tradotte e strutturate in maniera tale da adattare le singole clausole della licenza all’ordinamento nazionale di riferimento. Si veda a tal proposito le FAQ 1.27 e 1.28 sul sito http://wiki.creativecommons.org/FAQ. In particolare all’articolo 8 f del legal code 2.5 it è enunciata la clausola iCommons, dove si precisa che la licenza ported trova applicazione in caso di utilizzo dell’opera in Italia, mentre negli altri casi verrà applicata l’analoga licenza unported.

anno del caso: 

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