Caso 2010

Caso 2010/24 - SIAE - pubbliche esecuzioni: Dj-set

Tipo di richiedente: 
privato
Periodo: 
22/12/2010 to 30/12/2010
Tempo di risposta: 
9 giorni
Questioni: 

Fatto:
La richiedente è la proprietaria di una netlab, nonché autrice di alcuni CD musicali che ha pubblicato con altre etichette, adottando licenze Creative Commons. Alcune delle DJ della sua casa discografica, che non sono iscritte alla SIAE, eseguono performance musicali dal vivo in un locale.

Quesito:
il proprietario del locale può richiedere il pagamento dei diritti sulle opere utilizzate nel DJ set al fine di corrispondere il compenso dovuto alla SIAE per l'esecuzione pubblica delle stesse?

Questioni di diritto emergenti:
Interpretazione dell'articolo 51 del Regolamento di esecuzione della legge 633/1941, Permessi di esecuzione rilasciati dalla SIAE, compensi per l'utilizzazione di brani appartenenti al repertorio SIAE, licenza SPERIMENTALE PER LA RIPRODUZIONE DI COMPOSIZIONI MUSICALI DEL REPERTORIO TUTELATO DALLA SEZIONE MUSICA DELLA S.I.A.E. PER COPIE LAVORO.

Esito: 

Dopo un preliminare chiarimento in merito alla SIAE e alla natura delle licenze CC ed il rinvio ad una serie di FAQ presenti sul sito di Selili e di Creative Commons, viene chiarito che la risposta alla questione è differente a seconda che il DJ utilizzi musica di autori associati e/o mandanti alla SIAE (o di altra società di intermediazione consociata) o meno.
Nel primo caso la richiesta del titolare del locale è legittima in quanto egli è obbligato a compilare il borderò musicale e a versare il compenso ricevuto alla SIAE per l'esecuzione in pubblico delle opere appartenenti al repertorio della collecting society (si veda l'apposita sezione sul sito della SIAE). In tale caso inoltre il DJ, qualora nel DJ-set non utilizzi supporti originali, deve sottoscrivere una licenza apposita con la SIAE (https://online.siae.it/index_MFVDJ.asp ) per l'utilizzazione di “copie lavoro” ovvero riproduzioni delle opere originali su supporti a fini di uso in pubblico.
Nel caso di utilizzo di opere non appartenenti al repertorio SIAE non è invece dovuto alcun compenso alla collecting society. Peraltro è possibile che venga richiesta la compilazione del borderò ed il versamento di una cauzione, che sarà però restituita a seguito della verifica che effettivamente nel corso della serata non sono state eseguiti brani appartenenti al repertorio SIAE. Qualora non vengano utilizzati supporti originali non sarà invece necessario sottoscrivere la licenza sopra menzionata che è prevista solo rispetto alla creazione di copie lavoro per opere appartenenti al repertorio SIAE.
Nel caso di utilizzo di musica licenziata in CC a scopi commerciali è infine necessario avere l’accortezza di verificare che i brani utilizzati nell'ambito del DJ-set non abbiano la limitazione Non Commercial. Per valutare il carattere commerciale o meno dell'utilizzo è necessario prendere in esame il singolo caso, a titolo generale però si può affermare che è da considerarsi vietata dalla clausola Non Commerciale l’utilizzazione della musica prevalentemente intesa o diretta al perseguimento di un vantaggio commerciale o di un compenso monetario privato.

anno del caso: 
temi generali: 

Caso 2010/23 - Richiesta di chiarimenti: sviluppo e distribuzione di software non open source che linka a software con licenze GNU-GPL

Tipo di richiedente: 
privato
Periodo: 
20/12/2010 to 29/12/2010
Tempo di risposta: 
10 giorni
Questioni: 

Fatto:
Il richiedente sta sviluppando un programma non open source che utilizza software e librerie open source e pone una serie di domande specifiche.

Quesito:
1) È possibile distribuire un file zip (ad esempio un cd live o un firmware) con dentro un sistema basato su Linux contenente del software non open source? Se ciò non è possibile, sarebbe lecito chiedere esplicitamente all'utente di fare il download del software open source?
2) È possibile linkare un software a delle librerie open source, ma non distribuire il codice del programma che si è sviluppato? In caso di risposta positiva con quali licenze delle librerie e con quali tipologie di link (statici o dinamici) ciò è possibile?

Questioni di diritto emergenti:
Rapporto tra licenza di software e librerie open source e software non open source.

Esito: 

1) La risposta al quesito dipende da che cosa è contenuto nel file zip e dalle relazioni e dai vincoli che legano i vari software. In linea generale sarebbe possibile la distribuzione dei software con un cd live, ma occorrerebbe valutare in dettaglio il caso di specie. La distribuzione del software non open source insieme ad un form in cui si chiede il download del software libero all’utente è possibile qualora si sia il detentore dei diritti, ma in tal caso si potrà anche optare per la distribuzione del file zip.
2) In via generale si può affermare che il link sarà possibile per le licenze non-copyleft e per quelle weak copyleft (come ad esempio la licenza LGPL), mentre è da escludersi per quelle copyleft. Quanto alla tipologia del link, generalmente qualora esso sia statico si ritiene che si sia in presenza di un’opera derivata, mentre se è dinamico l’opera viene considerata indipendente, ma tali conclusioni dipendono da diverse caratteristiche tecniche (tipo di linguaggio, programma, data structures, calls, links, plug-ins, etc). In questi casi è importante comprendere la distinzione concettuale fra
- integrazione di un software con un altro (quindi derivazione di un'opera da una precedente);
- interazione fra software separati (quindi fra opere dell'ingegno distinte e ontologicamente autonome);
- mera aggregazione sullo stesso supporto.
A tale proposito viene fatto notare, richiamando il contenuto della pagina web http://softwarelibero.it/ricerca/licenze.shtml, che l'obbligo di ridistribuire l'opera con licenza GNU-GPL (c.d. viralità della licenza GNU-GPL) è previsto per il caso di programma derivato da un software copyleft. Vi sono invece una serie di utilizzi del software GPL che sono permessi senza vincoli di licenza, quali ad esempio la chiamata del programma GPL da parte di altri programmi, l'uso del programma GPL come parte di un gruppo di software, le mere aggregazione di programmi su un unico media.

anno del caso: 
temi generali: 

Caso 2010/22 - Licenze CC e titolarità dei diritti sull’opera: associazioni

Tipo di richiedente: 
privato
Periodo: 
13/12/2010 to 22/12/2010
Tempo di risposta: 
9 giorni
Questioni: 

Fatto:
Il richiedente sottopone una serie di domande relative alla titolarità dei diritti e all'applicazione della licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC-BY-NC-SA) ad opere realizzate nell’ambito di enti di tipo associativo. In particolare egli profila due scenari:
- scenario 1: l’opera viene creata autonomamente dal associato.
- scenario 2: l’opera viene create dagli associati in nome dell’associazione.

Quesito:
- scenario 1
a) con l'adozione di una licenza Creative Commons è possibile escludere la concessione dei diritti ivi previsti in capo agli utenti rispetto a soggetti determinati, come ad esempio l’associazione?
b) è possibile modificare la licenza CC a seguito della sua adozione per passare a modelli di licenza più restrittivi e pretendere la rimozione del materiale pubblicato su un sito web nel rispetto dei termini di licenza?

- scenario 2
a) l’opera può essere considerata quale creazione dell’associazione in quanto ente e non dei singoli associati che hanno contribuito alla sua realizzazione? Ed in particolare, i diritti morali possono essere riconosciuti in capo ad un’associazione o solo alle persone fisiche? Vi è una qualche differenza tra associazioni riconosciute o non riconosciute, ovvero tra enti non profit o commerciali rispetto a tali tematiche?
b) per rispettare il diritto di attribuzione, è sufficiente citare l’associazione o invece occorre fare menzione anche dei nomi delle persone che hanno contribuito alla realizzazione dell’opera?

Questioni di diritto emergenti:
Titolarità del diritto d'autore sulle opere realizzata da un associato o da più soggetti nel nome dell'associazione di cui fanno parte, carattere non esclusivo delle licenze CC, revoca della licenza CC, natura dei diritti morali ed economici sull'opera.

Esito: 

Scenario 1 - opera realizzata dall'associato
a) La licenza Creative Commons adottata dal titolare dei diritti autorizza chiunque venga in contatto con l'opera ad usarla secondo i termini della licenza (art.1 f) legal code licenza CC-BY 3.0 ita) e non permette di escludere la concessione dei diritti ivi previsti ad un particolare soggetto. Stante la natura non esclusiva delle licenze ( art. 3 legal code licenza CC-BY 3.0 ita) è però consentita una differenziazione nei diritti concessi; è infatti possibile accordare ad un determinato soggetto diritti aggiuntivi rispetto a quelli concessi ai licenziatari della Creative Commons. Nel caso di specie, in assenza di alcun accordo ulteriore, l’associazione può quindi utilizzare liberamente l’opera nel rispetto dei termini della licenza CC che l'associato ha applicato alla proprio creazione intellettuale. L'associato può inoltre decide di accordare diritti ulteriori all'associazione, concedendo una licenza ad hoc ovvero applicando il modulo CC+ (http://wiki.creativecommons.org/CCPlus), ma non può limitare da un punto di vista soggettivo l'applicazione dei diritti concessi con la licenza CC standard.
b) Le licenze CC hanno natura perpetua e sono concesse ai soggetti che entrano in contatto con l'opera così licenziata per tutta la durata del diritto d’autore applicabile sull’opera (art. 7 b) legal code licenza CC-BY 3.0 ita). Il titolare dei diritti può decidere di modificare successivamente la licenza sull'opera, ma tale modifica non ha valore retroattivo: chi ha ricevuto copie dell’opera nel periodo in cui la stessa era stata rilasciata in CC può continuare ad utilizzarle e a diffonderle, secondo i termini della licenza CC. Pertanto, solo gli utilizzi da parte dei soggetti che entreranno in possesso dell'opera a seguito della revoca della licenza CC saranno regolati dai termini della nuova licenza. L'unica ipotesi di risoluzione di diritto della licenza contemplata dall'articolo 7 del legal code è quella dell'utilizzo dell'opera in violazione dei termini della licenza: l'inadempimento è infatti previsto quale condizione risolutiva del contratto di licenza.

Scenario 2 - opera realizzata in nome dell’associazione
a) Sia i diritti morali, sia quelli economici sono di natura personale e sono acquisiti a titolo originario dall'autore dell'opera. Mentre quelli morali sono inalienabili, quelli economici possono essere trasferiti in capo a terzi. Nel caso di specie quindi gli associati che hanno realizzato l’opera possono trasferire i diritti di sfruttamento economico in capo all’associazione, di qualunque tipo esso sia.
b) La clausola Attribuzione (BY) permette agli autori dell'opera di indicare le modalità con cui deve avvenire il riconoscimento della paternità ed dunque nel caso di specie, qualora vi sia un accordo tra i co-autori dell'opera, è possibile riferire la paternità all’associazione usando, a titolo esemplificativo, la formula “a cura dell’associazione”.

anno del caso: 

Caso 2010/21 - Richiesta informativa: licenze CC ed immagini fotografiche

Tipo di richiedente: 
privato
Periodo: 
26/11/2010 to 07/12/2010
Tempo di risposta: 
12 giorni
Questioni: 

Fatto:
La richiedente è autrice di opere fotografiche ed è interessata a renderle disponibili con licenze Creative Commons.

Quesito:
vengono poste una serie di domande.
1) Per la pubblicazione di fotografie su Facebook, la licenza CC che si applica deve essere inserita nei metadati del file oppure deve essere presente un water mark sull’immagine digitale?
2) Nonostante l'adozione di una licenza CC con clausola Non Commerciale è comunque possibile concedere ad uno specifico soggetto la facoltà di utilizzare per scopi commerciale l'opera a fronte di un compenso da concordarsi?
3) Come si applicano le licenze CC per le opere distribuite su un CD e non pubblicate online?

Questioni di diritto emergenti:
Applicabilità delle licenze CC alle opere fotografiche distribuite online ed offline, natura non esclusiva delle licenze CC.

Esito: 

1) Facebook implementa solo parzialmente le licenze CC, non permettendo l'indicazione completa della licenza applicata alle opere caricate sul social network. Le modalità profilate dalla richiedente, con l'inclusione delle informazioni sulla licenza CC prescelta nei metadati e di un water mark sull'opera, rappresentano un ottimo metodo per indicare il regime di circolazione giuridica della propria creazione intellettuale.
2) La clausola Non Commerciale vieta ai terzi ogni utilizzo commerciale dell'opera, riservando al licenziatario tutti i diritti di sfruttamento economico. Le licenze Creative Commons sono però licenze non esclusive (art. 3 legal code licenza CC-BY 3.0 ita) e ciò comporta che il licenziatario, titolare dei diritti sull'opera, ha la facoltà di concedere una licenza ad hoc al soggetto che lo contatti per richiedere un'autorizzazione ad utilizzare per scopi commerciali la creazione intellettuale. È anche possibile adottare il protocollo CC + (http://wiki.creativecommons.org/CCPlus), il quale non rappresenta una nuova licenza, ma bensì un strumento che permette di accordare permessi aggiuntivi a quelli previsti dalla licenza CC standard.
3) Le informazioni sulla licenza CC prescelta possono essere indicate in vari modi. Per le opere offline, il sito di Creative Commons permette di creare, a seguito della scelta della licenza da applicare attraverso il form disponibile all’url http://creativecommons.org/choose/, esempi di testi che possono essere utilizzati: “This work is licensed under the Creative Commons …. [tipo di licenza scelta]. To view a copy of this license, visit ….[url del riassunto del legal code] or send a letter to Creative Commons, 444 Castro Street, Suite 900, Mountain View, California, 94041, USA”. Per avere un testo analogo con riferimento alla licenza adottata si veda le istruzioni reperibili all’URL http://wiki.creativecommons.org/Marking/Creators#Marking_Specific_Media nella sezione “offline text”. Rispetto al caso specifico sottoposto dalla richiedente, ovvero all’opera contenuta in un CD, è buona norma indicare i termini della licenza sia in un file all'interno del CD, sia nella copertina, riportando le diciture ed i loghi previsti per la licenza CC che si è adottata e che sono disponibili sul sito di Creative Commons.
A livello generale, con riferimento al fatto che si tratta di opere fotografiche, viene inoltre fatto presente alla richiedente che l'applicazione sull'immagine stessa di una breve dicitura, attraverso un normale programma di image editing, indicante l'autore, l'anno ed i termini di licenza garantisce una migliore conoscenza da parte del pubblico del tipo di licenza prescelta.

anno del caso: 

Caso 2010/20 - Richiesta informativa: licenze GNU e sistema operativo Linux

Tipo di richiedente: 
privato
Periodo: 
28/11/2010 to 07/12/2010
Tempo di risposta: 
10 giorni
Questioni: 

Fatto:
Il richiedente ha installato sul proprio personal computer sistemi operativi GNU-Linux scaricati da Internet e da cd-rom avuti in omaggio nel corso delle giornate di promozione dei software liberi. A seguito dell’installazione di tali sistemi operativi, in più occasioni, il computer si è bloccato ed è stato necessario reinstallare il sistema operativo.

Quesito:
è possibile che il blocco del pc sia dovuto all’inserimento di codice malevolo nel software ovvero conseguente a scadenze previste nell'uso del sistema operativo? I software open source sono sempre gratuiti o dopo un certo periodo occorre pagare una qualche royalty?

Questioni di diritto emergenti:
Stabilità, sicurezza e trasparenza dei software con licenza FLOSS.

Esito: 

Generalmente è riconosciuta la superiorità dei software liberi, ed in particolare del sistema operativo GNU-Linux, in termini di sicurezza, bug-fixing e trasparenza rispetto ai software proprietari e, dunque, i timori del richiedente sono infondati in quanto le libertà garantite nelle licenze GNU-GPL non permettono l'adozione di tipologie di distribuzioni del codice analoghe a quelle da lui ipotizzate. In particolare è da escludersi che vengano adottati modelli di lock-in - iniziale utilizzazione gratuita del software, seguita poi dalla richiesta di una royalty-, tipologia di business che è invece tipica di distribuzioni quali il free-ware e lo share-ware.
La stabilità dei sistemi operativi open source è invece un punto dibattuto in quanto, mentre i sostenitori del software libero affermano che “se un numero sufficiente di occhi controlla il codice, tutti i bug vengono scoperti”, i sostenitori dei modelli di “closed source” ritengono che è solo attraverso la segretezza del codice che si può garantire la stabilità, in applicazione del principio di Kerckhoffs in crittografia (http://it.wikipedia.org/wiki/Principio_di_Kerckhoffs).

anno del caso: 
temi generali: 

Caso 2010/19 - Richiesta informativa: licenze CC e web radio

Tipo di richiedente: 
privato
Periodo: 
05/11/2010 to 08/11/2010
Tempo di risposta: 
4 giorni
Questioni: 

Fatto:
Il richiedente ha creato una web radio ed è interessato al funzionamento delle licenze Creative Commons.

Quesito:
esiste una licenza Creative Commons per le web radio?

Questioni di diritto emergenti:
Applicabilità licenze CC nell’ambito di una web radio.

Esito: 

Le licenze di diritto d'autore, tra le quali vanno ricomprese le Creative Commons, si applicano ad un'opera precisa e pertanto la domanda posta dal richiedente risulta essere troppo vaga. Tuttavia, nel caso di specie le licenze Creative Commons possono venire in rilievo sotto due profili.
Innanzitutto va preso in considerazione il profilo dell'applicabilità delle licenze CC alla musica trasmessa in radio: qualora il gestore della web radio detenga i diritti su alcuni brani, egli può liberamente scegliere di licenziare tali opere in CC. Per scegliere la licenza Creative Commons maggiormente rispondente alle proprie necessità, è possibile seguire le indicazioni predisposte alla pagina http://creativecommons.org/choose/?lang=it.
Per i brani di cui invece il richiedente non è il detentore del diritto d'autore viene in rilievo il profilo della facoltà di trasmettere le opere musicali coperte da CC. Il gestore di una radio può utilizzare liberamente la musica rilasciata con Creative Commons ed inserirla nel proprio palinsesto secondo i termini di licenza. A tale proposto occorre notare che in caso di natura commerciale della radio, il palinsesto deve essere limitato a quei brani la cui licenza CC non riporti la limitazione Non Commercial. La natura commerciale o meno della radio va valutata di caso in caso, tuttavia in via generale è utile rilevare che il fatto che venga ospitata della pubblicità, dei banner, o qualunque altra forma di marketing in grado di rappresentare un vantaggio economico, costituisce un forte indicatore di commercialità.
Per reperire la musica licenziata in CC da inserire nel palinsesto della web radio, vi sono diversi siti web: a titolo esemplificativo si possono segnalare www.beatpick.com, www.jamendo.com, www.magnatune.com. Inoltre, è possibile utilizzare la funzionalità di ricerca di opere del sito Creative Commons: http://search.creativecommons.org.

anno del caso: 
temi generali: 

Caso 2010/18 - Violazione licenza CC: utilizzo dell’opera da parte di un soggetto terzo

Tipo di richiedente: 
privato
Periodo: 
21/10/2010 to 29/10/2010
Tempo di risposta: 
9 giorni
Questioni: 

Fatto:
La richiedente è autrice di alcuni blog che pubblica sotto licenza Creative Commons. Periodicamente un soggetto terzo copia gli articoli ivi pubblicati, senza menzionare la fonte da cui sono tratti. Nonostante la richiedente abbia preso contatti con tale persona, il comportamento è rimasto invariato.

Quesito:
come è possibile agire per far valere la violazione della licenza CC?

Questioni di diritto emergenti:
Violazione ed enforcement di licenza CC

Esito: 

La richiedente non specifica quale sia la licenza Creative Commons adottata per il blog, ma in tutte e sei le licenze in uso è presente la clausola Attribuzione (BY) che obbliga l’utilizzatore a riconoscere la paternità dell’opera al suo autore. Pertanto, nonostante la necessità di un esame più attento della questione, se effettivamente viene effettuata una riproduzione integrale degli articoli senza che venga fatta menzione della fonte e dell’autore originario, si è in presenza di una violazione dei termini della licenza CC ed in particolare per l’appunto della clausola Attribuzione.
Sarebbe inoltre possibile lamentare la violazione dei diritti morali riconosciuti in capo all’autore dalla legge 633/1941, ed in particolare del diritto alla paternità dell’opera previsto all’articolo 20.
A fronte della mancato riscontro della comunicazione scritta che la richiedente ha inviato all’utilizzatore per richiedere la cessazione del suo comportamento, le viene suggerito di rivolgersi ad un legale di fiducia.

anno del caso: 

Caso 2010/17 - Violazione licenza CC-BY-NC-SA: utilizzo dell’opera da parte di un soggetto terzo

Tipo di richiedente: 
privato
Periodo: 
02/10/2010 to 05/10/2010
Tempo di risposta: 
4 giorni
Questioni: 

Fatto:
Il richiedente è un’associazione che pubblica materiale scientifico sul proprio sito con licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC-BY-NC-SA 2.5 ita). Un utente ha interamente copiato una delle opere messe a disposizione, senza citare la fonte ed utilizzandola come sua tesi di laurea.

Quesito:
è possibile far valere la violazione della licenza?

Questioni di diritto emergenti:
Violazione della licenza CC-BY-NC-SA.

Esito: 

La licenza CC-BY-NC-SA (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/legalcode) consente l’utilizzazione dell’opera a condizione che venga riconosciuta la paternità all’autore (clausola Attribuzione- BY), che non si tratti di usi commerciali (clausola Non Commerciale- NC) e che le eventuali opere derivate siano distribuite con una licenza identica o equivalente (clausola Condividi allo stesso modo- SA). Tutti gli usi compiuti in violazione dei termini della predetta licenza costituiscono, prima facie, una violazione della licenza, salvo non sussistano eccezioni e limitazioni al diritto d’autore, previste dalla legge e non pregiudicate dalla licenza Creative Commons.
Nel caso di specie la riproduzione dell’intera opera senza la citazione dell’autore costituirebbe prima facie una violazione della licenza CC adottata dal richiedente, anche se occorrerebbe una conoscenza più approfondita dei fatti per poter confermare tale conclusione.

anno del caso: 

Caso 2010/16 - Richiesta informativa: licenze CC per pubblicazione opera letteraria a carattere tecnico

Tipo di richiedente: 
privato
Periodo: 
14/07/2010 to 21/07/2010
Tempo di risposta: 
8 giorni
Questioni: 

Fatto:
La richiedente vuole pubblicare con licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-NonDerivativeWorks (CC-BY-NC-ND) la propria opera.

Quesito:
quali passi occorre seguire per pubblicare tale materiale?

Questioni di diritto emergenti:
Natura delle licenze CC.

Esito: 

Sul sito www.creativecommons.it sono pubblicate una serie di alle FAQ contenenti le istruzioni da seguire per pubblicare un’opera con licenza CC. Inoltre, per licenziare un’opera con licenza Creative Commons e scegliere le clausole maggiormente rispondenti alle proprie necessità, è possibile seguire le indicazioni predisposte alla pagina http://creativecommons.org/choose/?lang=it.
Dalle domande formulate dalla richiedente emerge inoltre una serie di dubbi sulla natura delle licenze Creative Commons e viene quindi sottolineato che esse permettono semplicemente di scegliere il regime di licenza che si ritiene più opportuno, mentre la tutela dell’opera sorge in automatico all’atto di creazione dell’opera.

anno del caso: 
temi generali: 

Caso 2010/15 - CC-SIAE: distribuzione di un CD musicale

Tipo di richiedente: 
privato / associazione non-profit
Periodo: 
03/07/2010 to 06/07/2010
Tempo di risposta: 
4 giorni
Questioni: 

Fatto:
Il richiedente è membro di un’associazione musicale non-profit che vuole distribuire in omaggio e a scopo pubblicitario un CD contenente brani di gruppi emergenti locali. I gruppi hanno prestato il loro consenso all’inclusione dei propri brani nel CD e non sono associati alla SIAE.

Quesito:
è possibile distribuire il CD con licenza Creative Commons senza registrazione presso la SIAE?

Questioni di diritto emergenti:
Natura delle licenze CC, ruolo intermediario svolto dalla SIAE, interpretazione dell’art. 181 bis della legge 633/1941.

Esito: 

Il richiedente viene invitato a leggere la faq1 presente sul sito di Selili in quanto dalle sue domande emerge una confusione circa la natura delle licenze CC, come alternativa alla SIAE.
Viene anche richiamata la faq3 poiché la distribuzione di CD musicali, e dunque di supporti contenenti tracce audio, è soggetta all’obbligo di applicazione dei bollini SIAE ex art. 181-bis della legge 633/1941, a prescindere dalla tipologia di licenza adottata e dal fatto che gli autori dei brani siano o meno iscritti alla SIAE.

anno del caso: 
temi generali: 

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