Caso 2010

Caso 2010/02 - Violazione licenza CC-BY: utilizzazione legittima dell’opera da parte di un soggetto terzo

Tipo di richiedente: 
privato, gestore di blog
Periodo: 
13/01/2010 to 27/01/2010
Tempo di risposta: 
15 giorni
Questioni: 

Fatto:
la richiesta proviene da un blog di informazione che pubblica articoli online con licenza Creative Commons Attribution (CC-BY). Un secondo blog utilizza in parte gli articoli del richiedente, inserendo il link al sito di quest’ultimo per l’accesso dell’utente all’intero testo.

Quesito:
è possibile far valere la violazione della licenza perché l’opera non viene utilizzata nei termini suggeriti dal richiedente?

Questioni di diritto emergenti:
interpretazione del contenuto della licenza CC-BY e coordinamento della clausola di attribuzione con il diritto alla citazione.

Esito: 

Risposta fornita da SeLiLi

La licenza CC-BY (art. 3, legal code) consente all’utilizzatore dell’opera di riprodurla e distribuirla in tutto o in parte, nonché di modificarla, a condizione che vengano adempiuti due obblighi: l’utilizzatore deve fare menzione della licenza Creative Commons adottata dal titolare dei diritti (art. 4.a, legal code) ed adempiere all’obbligo di attribuzione (art. 4.b legal code), con la menzione dell’autore ed in particolare, ove possibile, del suo nome o del suo pseudonimo.
Nella fattispecie in esame l’utilizzazione dell’opera in un modo diverso da quello suggerito non costituisce una violazione della licenza, ma nel secondo blog è assente la menzione della licenza adottata dal titolare dei diritti ed è ipotizzabile l’inadeguatezza dell’attribuzione, essendovi solamente un link senza menzione esplicita dell’autore.
Tuttavia, anche se venisse provato l’inadempimento di uno dei due obblighi, nel caso di specie non sarebbe possibile far valere la violazione della licenza in quanto viene in rilievo il diritto di citazione, libera utilizzazione prevista dall’articolo 70 della legge 633/41, la cui applicazione ed estensione non è pregiudicata, né limitata dai termini della licenza ( art. 2, legal code). L’uso dell’opera è quindi legittimo in ragione dell’applicabilità del diritto di citazione che, a prescindere dal tipo di licenza adottata dal titolare dei diritti, permette ai soggetti diversi dall’autore di riportare una parte di un'opera per fini di cronaca, con l'obbligo di citare la fonte ove questa sia fornita.

anno del caso: 

Caso 2010/01 - Incompatibilità tra la qualità di associato alla SIAE e l’uso di licenze CC

Tipo di richiedente: 
ente non-profit / associazione culturale
Periodo: 
04/01/2010 to 11/01/2010
Tempo di risposta: 
8 giorni
Questioni: 

Fatto:
La richiesta proviene da un’associazione che vuole creare una serie di documentari con colonna sonora nell’ambito di un progetto di promozione del territorio. L'autore delle opere musicali, soggetto associato alla SIAE, ha acconsentito all’utilizzazione gratuita dei brani all’interno dei filmati, accordando una licenza Attribution-NonCommercial (CC-BY-NC) all’associazione.

Quesito:
è possibile utilizzare le opere musicali senza l’autorizzazione ed il pagamento dei compensi alla SIAE, avendo l’autore prestato il suo consenso?

Questioni di diritto emergenti:
Carattere esclusivo del mandato conferito dall’autore associato alla SIAE e conseguente incompatibilità tra l’iscrizione alla SIAE e l’utilizzo di licenze Creative Commons.

Esito: 

Risposta fornita da SeLiLi:
L’autore che si iscrive alla SIAE, così come il soggetto mandante non iscritto, affida ad essa in via esclusiva la gestione dei diritti di sfruttamento economico di cui è titolare e si spoglia della facoltà di amministrare personalmente le proprie opere. Le licenze Creative Commons rappresentano una forma di gestione diretta dei diritti ed il loro utilizzo è quindi incompatibile con la qualità di autore associato alla SIAE.
Nel caso di specie è dunque irrilevante la circostanza che l’autore abbia prestato il suo consenso e pertanto l’associazione deve richiedere l’autorizzazione alla SIAE per poter utilizzare i suoi brani.

anno del caso: 
temi generali: 

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