violazione di diritti

Caso 2007/01 - Eccezioni e limitazioni al diritto d’autore per finalità di insegnamento e ricerca

Tipo di richiedente: 
pubblica amministrazione
Questioni: 

Fatto:
Il Comune X, nell’ambito di un progetto di integrazione culturale rivolto ai cittadini di origine straniera, produce, attraverso il contributo delle scuole presenti sul suo territorio, prodotti multimediali (contenuti in supporti CD-ROM o DVD) che poi distribuisce gratuitamente sempre nell’ambito dl circuito scolastico a fini didattici ed illustrativi dei valori della cultura e della lingua italiane.
I contenuti presenti sui supporti sono di varia natura.
Sono presenti
(i)opere o parti di opere appartenenti alla letteratura italiana nonché letture di tali opere o parti di opere;
(ii)opere o parti di opere musicali utilizzate appartenenti alla tradizione musicale italiana;
(iii)opere o parti di opere musicali pop contemporanea, tratte anche dalla discografia internazionale;
(iv)opere o parti di opere filmiche italiane (cinematografiche e/o audiovisive).

Quesito:
Considerati i fini didattici e di insegnamento che l’ente si pone, in che misura la predisposizione e la distribuzione della sopra menzionata opera multimediale possono considerarsi lecite anche in assenza di un espresso consenso da parte degli aventi diritto sulle singole opere ivi contenute (sia quanto ai diritti d’autore, sia quanto ai diritti connessi)?

Esito: 

Contesto normativo (ristretto):
- Legge 22 aprile 1941 n. 633 (di seguito la “LDA”), artt. 12 e segg., 72 e segg., 78-bis e segg., 80 e segg. e artt. 65 e segg. ed in particolare art. 70 e 71-decies;
- Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione.

Soluzione al quesito:
La soluzione del quesito si incentra sull’applicabilità al caso di specie della disposizione contenuta dell’art. 70 LDA, secondo la quale, per quanto qui rileva, il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi purché «effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell’opera»; se il riassunto, la citazione o la riproduzione sono «effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica, l’utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali». Infine ai sensi del terzo comma della norma in esame il riassunto, la citazione o la riproduzione «debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell’opera, dei nomi dell’autore, dell’editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta».

Posto il carattere non commerciale dell’utilizzazione nonché il carattere non concorrenziale della stessa, occorre dunque valutare se la riproduzione delle opere contenute possa considerarsi effettuata per finalità illustrative o di insegnamento.

Alla luce dei fini che l’opera si propone (trasmettere i valori della cultura e della lingua italiana agli stranieri) è possibile dunque escludere dall’applicabilità dell’eccezione tutte le opere che non appartengono e non sono ricollegabili alla lingua e cultura italiana (v. sopra al punto (iii)).

In seconda battuta occorre valutare se la riproduzione di un’opera (segnatamente i brani musicali) sia effettuata a fini illustrativi o solamente per rendere più gradevole la fruizione dell’opera multimediale. In questa seconda ipotesi si dovrà escludere l’applicabilità dell’eccezione anche alle opere in astratto riconducibili alla cultura italiana, da considerarsi invece applicabile nel primo caso (v. sopra ai punti (ii) e (iv)).

L’eccezione potrebbe invece considerarsi applicabile alla riproduzione di opere effettuata a fini illustrativi e di insegnamento, sempre ferma la necessità che si tratti di riproduzione parziale e non dell’opera nel suo complesso e che venga dato conto dell’autore, dell’editore e del titolo dell’opera (l’art. 70 si riferisce infatti solo a brani o parti di opera) (v. sopra al punto (i)).

Eguale scenario risulta applicabile ai diritti connessi in forza dell’espresso richiamo contenuto nell’art. 71-decies LDA.

Potrebbe infine prospettarsi l’applicabilità della normativa sulle antologie (art. 70, comma 2, LDA) che degrada il diritto d’autore a diritto a compenso, sempre, si intende, a condizione che si tratti di utilizzazioni effettuate a scopo di insegnamento nell’ambito di strumenti destinati all’uso scolastico.

anno del caso: 

Caso 2010/18 - Violazione licenza CC: utilizzo dell’opera da parte di un soggetto terzo

Tipo di richiedente: 
privato
Periodo: 
21/10/2010 to 29/10/2010
Tempo di risposta: 
9 giorni
Questioni: 

Fatto:
La richiedente è autrice di alcuni blog che pubblica sotto licenza Creative Commons. Periodicamente un soggetto terzo copia gli articoli ivi pubblicati, senza menzionare la fonte da cui sono tratti. Nonostante la richiedente abbia preso contatti con tale persona, il comportamento è rimasto invariato.

Quesito:
come è possibile agire per far valere la violazione della licenza CC?

Questioni di diritto emergenti:
Violazione ed enforcement di licenza CC

Esito: 

La richiedente non specifica quale sia la licenza Creative Commons adottata per il blog, ma in tutte e sei le licenze in uso è presente la clausola Attribuzione (BY) che obbliga l’utilizzatore a riconoscere la paternità dell’opera al suo autore. Pertanto, nonostante la necessità di un esame più attento della questione, se effettivamente viene effettuata una riproduzione integrale degli articoli senza che venga fatta menzione della fonte e dell’autore originario, si è in presenza di una violazione dei termini della licenza CC ed in particolare per l’appunto della clausola Attribuzione.
Sarebbe inoltre possibile lamentare la violazione dei diritti morali riconosciuti in capo all’autore dalla legge 633/1941, ed in particolare del diritto alla paternità dell’opera previsto all’articolo 20.
A fronte della mancato riscontro della comunicazione scritta che la richiedente ha inviato all’utilizzatore per richiedere la cessazione del suo comportamento, le viene suggerito di rivolgersi ad un legale di fiducia.

anno del caso: 

Caso 2010/17 - Violazione licenza CC-BY-NC-SA: utilizzo dell’opera da parte di un soggetto terzo

Tipo di richiedente: 
privato
Periodo: 
02/10/2010 to 05/10/2010
Tempo di risposta: 
4 giorni
Questioni: 

Fatto:
Il richiedente è un’associazione che pubblica materiale scientifico sul proprio sito con licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC-BY-NC-SA 2.5 ita). Un utente ha interamente copiato una delle opere messe a disposizione, senza citare la fonte ed utilizzandola come sua tesi di laurea.

Quesito:
è possibile far valere la violazione della licenza?

Questioni di diritto emergenti:
Violazione della licenza CC-BY-NC-SA.

Esito: 

La licenza CC-BY-NC-SA (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/legalcode) consente l’utilizzazione dell’opera a condizione che venga riconosciuta la paternità all’autore (clausola Attribuzione- BY), che non si tratti di usi commerciali (clausola Non Commerciale- NC) e che le eventuali opere derivate siano distribuite con una licenza identica o equivalente (clausola Condividi allo stesso modo- SA). Tutti gli usi compiuti in violazione dei termini della predetta licenza costituiscono, prima facie, una violazione della licenza, salvo non sussistano eccezioni e limitazioni al diritto d’autore, previste dalla legge e non pregiudicate dalla licenza Creative Commons.
Nel caso di specie la riproduzione dell’intera opera senza la citazione dell’autore costituirebbe prima facie una violazione della licenza CC adottata dal richiedente, anche se occorrerebbe una conoscenza più approfondita dei fatti per poter confermare tale conclusione.

anno del caso: 

Caso 2010/13 - Violazione licenza CC-BY-NC-ND: utilizzo legittimo dell’opera a fini di satira

Tipo di richiedente: 
privato
Periodo: 
22/06/2010 to 26/06/2010
Tempo di risposta: 
5 giorni
Questioni: 

Fatto:
Un blog lamenta l’utilizzo di un proprio articolo, inizialmente licenziato con licenza Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 (CC-BY-NC-SA) ed in seguito con licenza Attribution-Non Commercial-NonDerivativeWorks 2.5 ita (CC-BY-NC-ND), da parte di un soggetto terzo che ne ha stravolto il senso dell’opera, cambiandone alcune parole.

Quesito:
è possibile far valere la violazione della licenza e, stante il mutamento di licenza, quale delle due rileva ai fini della violazione?

Questioni di diritto emergenti:
Violazione delle licenze CC e libere utilizzazioni (diritto di satira-parodia).

Esito: 

L’utilizzo dell’opera da parte di un soggetto terzo nel caso di specie costituisce una forma di satira ovvero di parodia riconducibile alle eccezioni al diritto d’autore, la cui applicazione ed estensione non è pregiudicata, né limitata dai termini delle licenze Creative Commons, come espressamente previsto dall’art. 2 del legal code. A nulla rileva pertanto la licenza CC scelta e la successione di due tipologie diverse nel tempo poiché in ogni caso non sarebbe possibile far valere la violazione dei termini di licenza, trattandosi di un utilizzo legittimo dell’opera. In materia di utilizzo di un’opera per scopi di parodia/satira si può vedere il caso di “Va dove ti porta il clito” (Trib. Milano, 29 gennaio 1996, Tamaro e altro c. Soc. Comix e altro).
Del pari, non sarebbe nemmeno possibile lamentare la violazione del diritto morale all’integrità dell’opera, anch’esso non pregiudicato dalle licenze CC, in quanto in un caso come quello di specie, in cui l’utilizzatore chiarisce che l’opera costituisce una satira, con tutta probabilità prevarrebbe la libertà di espressione di tale soggetto. Si potrebbe eventualmente ipotizzare un reato di diffamazione, che non attiene però all’ambito della tutela autorale, ma bensì a quella penale.
Nota: la richiedente è in disaccordo con il parere fornito da Selili, ritenendo che a differenza del citato caso di Luttazzi, l’utilizzo degli articoli presenti sul blog femminista da parte di un movimento maschilista non può essere ricondotto a nessuna libera utilizzazione. La stessa comunica quindi che si rivolgerà ad un legale che potrà far luce sulla questione.

anno del caso: 

Caso 2010/08 - Violazione licenza CC-BY-NC-SA: utilizzo dell’opera per campagna elettorale

Tipo di richiedente: 
privato
Periodo: 
23/03/2010 to 31/03/2010
Tempo di risposta: 
9 giorni
Questioni: 

Fatto:
La richiedente scopre che in una campagna elettorale una sua fotografia di paesaggi è stata utilizzata su un volantino. Tale fotografia, caricata sul suo account flickr, è coperta da licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC-BY-NC-SA).

Quesito:
in che modo è possibile far valere la violazione della licenza? Può rilevare la non condivisione da parte dell’autrice dello scopo con cui è stata utilizzata l’opera?

Questioni di diritto emergenti:
Violazione della licenza CC-BY-NC-SA

Esito: 

La licenza CC-BY-NC-SA (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/legalcode) consente l’utilizzazione dell’opera a condizione che l’autore della medesima sia menzionato (clausola BY), che non si tratti di usi commerciali (clausola NC) e che le eventuali opere derivate siano distribuite con una licenza identica o equivalente (clausola SA).
Nel caso di specie è innanzitutto ipotizzabile la violazione della clausola Attribuzione e Condividi allo stesso modo in quanto nel volantino elettorale non è presente nessuna menzione della paternità ovvero della licenza originaria della fotografia. Inoltre potrebbe essersi verificata una violazione della clausola Non commerciale in caso di preparazione del volantino da parte di un’agenzia professionale, soggetto a cui sarebbe imputabile la violazione.
La non condivisione del fine con cui l’opera è stata utilizzata invece non rileva in quanto, utilizzando la licenza CC-BY-NC-SA, l’autore impone solo le limitazioni presenti in tale licenza. Peraltro, occorre ricordare che i diritti morali non vengono pregiudicati dalle licenze Creative Commons, ma nel caso di specie non sembrerebbe possibile ritenere che gli stessi siano stati violati.

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