diritto d'autore

Caso 2010/22 - Licenze CC e titolarità dei diritti sull’opera: associazioni

Tipo di richiedente: 
privato
Periodo: 
13/12/2010 to 22/12/2010
Tempo di risposta: 
9 giorni
Questioni: 

Fatto:
Il richiedente sottopone una serie di domande relative alla titolarità dei diritti e all'applicazione della licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC-BY-NC-SA) ad opere realizzate nell’ambito di enti di tipo associativo. In particolare egli profila due scenari:
- scenario 1: l’opera viene creata autonomamente dal associato.
- scenario 2: l’opera viene create dagli associati in nome dell’associazione.

Quesito:
- scenario 1
a) con l'adozione di una licenza Creative Commons è possibile escludere la concessione dei diritti ivi previsti in capo agli utenti rispetto a soggetti determinati, come ad esempio l’associazione?
b) è possibile modificare la licenza CC a seguito della sua adozione per passare a modelli di licenza più restrittivi e pretendere la rimozione del materiale pubblicato su un sito web nel rispetto dei termini di licenza?

- scenario 2
a) l’opera può essere considerata quale creazione dell’associazione in quanto ente e non dei singoli associati che hanno contribuito alla sua realizzazione? Ed in particolare, i diritti morali possono essere riconosciuti in capo ad un’associazione o solo alle persone fisiche? Vi è una qualche differenza tra associazioni riconosciute o non riconosciute, ovvero tra enti non profit o commerciali rispetto a tali tematiche?
b) per rispettare il diritto di attribuzione, è sufficiente citare l’associazione o invece occorre fare menzione anche dei nomi delle persone che hanno contribuito alla realizzazione dell’opera?

Questioni di diritto emergenti:
Titolarità del diritto d'autore sulle opere realizzata da un associato o da più soggetti nel nome dell'associazione di cui fanno parte, carattere non esclusivo delle licenze CC, revoca della licenza CC, natura dei diritti morali ed economici sull'opera.

Esito: 

Scenario 1 - opera realizzata dall'associato
a) La licenza Creative Commons adottata dal titolare dei diritti autorizza chiunque venga in contatto con l'opera ad usarla secondo i termini della licenza (art.1 f) legal code licenza CC-BY 3.0 ita) e non permette di escludere la concessione dei diritti ivi previsti ad un particolare soggetto. Stante la natura non esclusiva delle licenze ( art. 3 legal code licenza CC-BY 3.0 ita) è però consentita una differenziazione nei diritti concessi; è infatti possibile accordare ad un determinato soggetto diritti aggiuntivi rispetto a quelli concessi ai licenziatari della Creative Commons. Nel caso di specie, in assenza di alcun accordo ulteriore, l’associazione può quindi utilizzare liberamente l’opera nel rispetto dei termini della licenza CC che l'associato ha applicato alla proprio creazione intellettuale. L'associato può inoltre decide di accordare diritti ulteriori all'associazione, concedendo una licenza ad hoc ovvero applicando il modulo CC+ (http://wiki.creativecommons.org/CCPlus), ma non può limitare da un punto di vista soggettivo l'applicazione dei diritti concessi con la licenza CC standard.
b) Le licenze CC hanno natura perpetua e sono concesse ai soggetti che entrano in contatto con l'opera così licenziata per tutta la durata del diritto d’autore applicabile sull’opera (art. 7 b) legal code licenza CC-BY 3.0 ita). Il titolare dei diritti può decidere di modificare successivamente la licenza sull'opera, ma tale modifica non ha valore retroattivo: chi ha ricevuto copie dell’opera nel periodo in cui la stessa era stata rilasciata in CC può continuare ad utilizzarle e a diffonderle, secondo i termini della licenza CC. Pertanto, solo gli utilizzi da parte dei soggetti che entreranno in possesso dell'opera a seguito della revoca della licenza CC saranno regolati dai termini della nuova licenza. L'unica ipotesi di risoluzione di diritto della licenza contemplata dall'articolo 7 del legal code è quella dell'utilizzo dell'opera in violazione dei termini della licenza: l'inadempimento è infatti previsto quale condizione risolutiva del contratto di licenza.

Scenario 2 - opera realizzata in nome dell’associazione
a) Sia i diritti morali, sia quelli economici sono di natura personale e sono acquisiti a titolo originario dall'autore dell'opera. Mentre quelli morali sono inalienabili, quelli economici possono essere trasferiti in capo a terzi. Nel caso di specie quindi gli associati che hanno realizzato l’opera possono trasferire i diritti di sfruttamento economico in capo all’associazione, di qualunque tipo esso sia.
b) La clausola Attribuzione (BY) permette agli autori dell'opera di indicare le modalità con cui deve avvenire il riconoscimento della paternità ed dunque nel caso di specie, qualora vi sia un accordo tra i co-autori dell'opera, è possibile riferire la paternità all’associazione usando, a titolo esemplificativo, la formula “a cura dell’associazione”.

anno del caso: 

Caso 2010/21 - Richiesta informativa: licenze CC ed immagini fotografiche

Tipo di richiedente: 
privato
Periodo: 
26/11/2010 to 07/12/2010
Tempo di risposta: 
12 giorni
Questioni: 

Fatto:
La richiedente è autrice di opere fotografiche ed è interessata a renderle disponibili con licenze Creative Commons.

Quesito:
vengono poste una serie di domande.
1) Per la pubblicazione di fotografie su Facebook, la licenza CC che si applica deve essere inserita nei metadati del file oppure deve essere presente un water mark sull’immagine digitale?
2) Nonostante l'adozione di una licenza CC con clausola Non Commerciale è comunque possibile concedere ad uno specifico soggetto la facoltà di utilizzare per scopi commerciale l'opera a fronte di un compenso da concordarsi?
3) Come si applicano le licenze CC per le opere distribuite su un CD e non pubblicate online?

Questioni di diritto emergenti:
Applicabilità delle licenze CC alle opere fotografiche distribuite online ed offline, natura non esclusiva delle licenze CC.

Esito: 

1) Facebook implementa solo parzialmente le licenze CC, non permettendo l'indicazione completa della licenza applicata alle opere caricate sul social network. Le modalità profilate dalla richiedente, con l'inclusione delle informazioni sulla licenza CC prescelta nei metadati e di un water mark sull'opera, rappresentano un ottimo metodo per indicare il regime di circolazione giuridica della propria creazione intellettuale.
2) La clausola Non Commerciale vieta ai terzi ogni utilizzo commerciale dell'opera, riservando al licenziatario tutti i diritti di sfruttamento economico. Le licenze Creative Commons sono però licenze non esclusive (art. 3 legal code licenza CC-BY 3.0 ita) e ciò comporta che il licenziatario, titolare dei diritti sull'opera, ha la facoltà di concedere una licenza ad hoc al soggetto che lo contatti per richiedere un'autorizzazione ad utilizzare per scopi commerciali la creazione intellettuale. È anche possibile adottare il protocollo CC + (http://wiki.creativecommons.org/CCPlus), il quale non rappresenta una nuova licenza, ma bensì un strumento che permette di accordare permessi aggiuntivi a quelli previsti dalla licenza CC standard.
3) Le informazioni sulla licenza CC prescelta possono essere indicate in vari modi. Per le opere offline, il sito di Creative Commons permette di creare, a seguito della scelta della licenza da applicare attraverso il form disponibile all’url http://creativecommons.org/choose/, esempi di testi che possono essere utilizzati: “This work is licensed under the Creative Commons …. [tipo di licenza scelta]. To view a copy of this license, visit ….[url del riassunto del legal code] or send a letter to Creative Commons, 444 Castro Street, Suite 900, Mountain View, California, 94041, USA”. Per avere un testo analogo con riferimento alla licenza adottata si veda le istruzioni reperibili all’URL http://wiki.creativecommons.org/Marking/Creators#Marking_Specific_Media nella sezione “offline text”. Rispetto al caso specifico sottoposto dalla richiedente, ovvero all’opera contenuta in un CD, è buona norma indicare i termini della licenza sia in un file all'interno del CD, sia nella copertina, riportando le diciture ed i loghi previsti per la licenza CC che si è adottata e che sono disponibili sul sito di Creative Commons.
A livello generale, con riferimento al fatto che si tratta di opere fotografiche, viene inoltre fatto presente alla richiedente che l'applicazione sull'immagine stessa di una breve dicitura, attraverso un normale programma di image editing, indicante l'autore, l'anno ed i termini di licenza garantisce una migliore conoscenza da parte del pubblico del tipo di licenza prescelta.

anno del caso: 

Caso 2010/18 - Violazione licenza CC: utilizzo dell’opera da parte di un soggetto terzo

Tipo di richiedente: 
privato
Periodo: 
21/10/2010 to 29/10/2010
Tempo di risposta: 
9 giorni
Questioni: 

Fatto:
La richiedente è autrice di alcuni blog che pubblica sotto licenza Creative Commons. Periodicamente un soggetto terzo copia gli articoli ivi pubblicati, senza menzionare la fonte da cui sono tratti. Nonostante la richiedente abbia preso contatti con tale persona, il comportamento è rimasto invariato.

Quesito:
come è possibile agire per far valere la violazione della licenza CC?

Questioni di diritto emergenti:
Violazione ed enforcement di licenza CC

Esito: 

La richiedente non specifica quale sia la licenza Creative Commons adottata per il blog, ma in tutte e sei le licenze in uso è presente la clausola Attribuzione (BY) che obbliga l’utilizzatore a riconoscere la paternità dell’opera al suo autore. Pertanto, nonostante la necessità di un esame più attento della questione, se effettivamente viene effettuata una riproduzione integrale degli articoli senza che venga fatta menzione della fonte e dell’autore originario, si è in presenza di una violazione dei termini della licenza CC ed in particolare per l’appunto della clausola Attribuzione.
Sarebbe inoltre possibile lamentare la violazione dei diritti morali riconosciuti in capo all’autore dalla legge 633/1941, ed in particolare del diritto alla paternità dell’opera previsto all’articolo 20.
A fronte della mancato riscontro della comunicazione scritta che la richiedente ha inviato all’utilizzatore per richiedere la cessazione del suo comportamento, le viene suggerito di rivolgersi ad un legale di fiducia.

anno del caso: 

Caso 2010/17 - Violazione licenza CC-BY-NC-SA: utilizzo dell’opera da parte di un soggetto terzo

Tipo di richiedente: 
privato
Periodo: 
02/10/2010 to 05/10/2010
Tempo di risposta: 
4 giorni
Questioni: 

Fatto:
Il richiedente è un’associazione che pubblica materiale scientifico sul proprio sito con licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC-BY-NC-SA 2.5 ita). Un utente ha interamente copiato una delle opere messe a disposizione, senza citare la fonte ed utilizzandola come sua tesi di laurea.

Quesito:
è possibile far valere la violazione della licenza?

Questioni di diritto emergenti:
Violazione della licenza CC-BY-NC-SA.

Esito: 

La licenza CC-BY-NC-SA (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/legalcode) consente l’utilizzazione dell’opera a condizione che venga riconosciuta la paternità all’autore (clausola Attribuzione- BY), che non si tratti di usi commerciali (clausola Non Commerciale- NC) e che le eventuali opere derivate siano distribuite con una licenza identica o equivalente (clausola Condividi allo stesso modo- SA). Tutti gli usi compiuti in violazione dei termini della predetta licenza costituiscono, prima facie, una violazione della licenza, salvo non sussistano eccezioni e limitazioni al diritto d’autore, previste dalla legge e non pregiudicate dalla licenza Creative Commons.
Nel caso di specie la riproduzione dell’intera opera senza la citazione dell’autore costituirebbe prima facie una violazione della licenza CC adottata dal richiedente, anche se occorrerebbe una conoscenza più approfondita dei fatti per poter confermare tale conclusione.

anno del caso: 

Caso 2010/15 - CC-SIAE: distribuzione di un CD musicale

Tipo di richiedente: 
privato / associazione non-profit
Periodo: 
03/07/2010 to 06/07/2010
Tempo di risposta: 
4 giorni
Questioni: 

Fatto:
Il richiedente è membro di un’associazione musicale non-profit che vuole distribuire in omaggio e a scopo pubblicitario un CD contenente brani di gruppi emergenti locali. I gruppi hanno prestato il loro consenso all’inclusione dei propri brani nel CD e non sono associati alla SIAE.

Quesito:
è possibile distribuire il CD con licenza Creative Commons senza registrazione presso la SIAE?

Questioni di diritto emergenti:
Natura delle licenze CC, ruolo intermediario svolto dalla SIAE, interpretazione dell’art. 181 bis della legge 633/1941.

Esito: 

Il richiedente viene invitato a leggere la faq1 presente sul sito di Selili in quanto dalle sue domande emerge una confusione circa la natura delle licenze CC, come alternativa alla SIAE.
Viene anche richiamata la faq3 poiché la distribuzione di CD musicali, e dunque di supporti contenenti tracce audio, è soggetta all’obbligo di applicazione dei bollini SIAE ex art. 181-bis della legge 633/1941, a prescindere dalla tipologia di licenza adottata e dal fatto che gli autori dei brani siano o meno iscritti alla SIAE.

anno del caso: 
temi generali: 

Caso 2010/13 - Violazione licenza CC-BY-NC-ND: utilizzo legittimo dell’opera a fini di satira

Tipo di richiedente: 
privato
Periodo: 
22/06/2010 to 26/06/2010
Tempo di risposta: 
5 giorni
Questioni: 

Fatto:
Un blog lamenta l’utilizzo di un proprio articolo, inizialmente licenziato con licenza Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 (CC-BY-NC-SA) ed in seguito con licenza Attribution-Non Commercial-NonDerivativeWorks 2.5 ita (CC-BY-NC-ND), da parte di un soggetto terzo che ne ha stravolto il senso dell’opera, cambiandone alcune parole.

Quesito:
è possibile far valere la violazione della licenza e, stante il mutamento di licenza, quale delle due rileva ai fini della violazione?

Questioni di diritto emergenti:
Violazione delle licenze CC e libere utilizzazioni (diritto di satira-parodia).

Esito: 

L’utilizzo dell’opera da parte di un soggetto terzo nel caso di specie costituisce una forma di satira ovvero di parodia riconducibile alle eccezioni al diritto d’autore, la cui applicazione ed estensione non è pregiudicata, né limitata dai termini delle licenze Creative Commons, come espressamente previsto dall’art. 2 del legal code. A nulla rileva pertanto la licenza CC scelta e la successione di due tipologie diverse nel tempo poiché in ogni caso non sarebbe possibile far valere la violazione dei termini di licenza, trattandosi di un utilizzo legittimo dell’opera. In materia di utilizzo di un’opera per scopi di parodia/satira si può vedere il caso di “Va dove ti porta il clito” (Trib. Milano, 29 gennaio 1996, Tamaro e altro c. Soc. Comix e altro).
Del pari, non sarebbe nemmeno possibile lamentare la violazione del diritto morale all’integrità dell’opera, anch’esso non pregiudicato dalle licenze CC, in quanto in un caso come quello di specie, in cui l’utilizzatore chiarisce che l’opera costituisce una satira, con tutta probabilità prevarrebbe la libertà di espressione di tale soggetto. Si potrebbe eventualmente ipotizzare un reato di diffamazione, che non attiene però all’ambito della tutela autorale, ma bensì a quella penale.
Nota: la richiedente è in disaccordo con il parere fornito da Selili, ritenendo che a differenza del citato caso di Luttazzi, l’utilizzo degli articoli presenti sul blog femminista da parte di un movimento maschilista non può essere ricondotto a nessuna libera utilizzazione. La stessa comunica quindi che si rivolgerà ad un legale che potrà far luce sulla questione.

anno del caso: 

Caso 2010/12 - Licenze CC: progetti di design

Tipo di richiedente: 
privato
Periodo: 
17/06/2010 to 26/06/2010
Tempo di risposta: 
9 giorni
Questioni: 

Fatto:
Le richiedenti sono due studentesse che per la propria tesi di laurea stanno realizzando un sito web ed una rivista cartacea. Utilizzando il sito web, gli autori delle opere di design possono condividere i propri progetti in rete, mostrandone i passi costitutivi e permettendo a chiunque di riprodurli.

Quesito:
nel permettere a chiunque la riproduzione del progetto di design, è possibile obbligare l’utilizzatore a riconoscere la paternità dell’opera, riservando inoltre all’autore la commercializzazione della propria creazione intellettuale?

Questioni di diritto emergenti:
Applicabilità licenze Creative Commons ai progetti di design ed articolarsi delle differenti tutele su tali tipologie di creazioni intellettuali.

Esito: 

Per scegliere la licenza Creative Commons maggiormente rispondente alle proprie necessità è possibile seguire le indicazioni predisposte alla pagina http://creativecommons.org/choose/?lang=it. Nel caso di specie, alla luce delle esigenze evidenziate dalle richiedenti, viene consigliata l’adozione della licenza Attribution (CC-BY), che obbligherà gli utilizzatori a riconoscere la paternità dell’opera e ad indicare l’autore della stessa nei modi eventualmente dallo stesso indicati (http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/it/legalcode). Vengono poi richiamate le clausole Non Commerciale (NC) e Non Opere Derivate (ND) che permetteranno all’autore del progetto di riservarsi, rispettivamente, i diritti di utilizzazione commerciale e quelli di trarre opere derivate.
Viene infine sottolineato che il caso di specie è peculiare in quanto oggetto della richiesta sono opere di design, creazioni intellettuali tutelate da diverse normative. Da una parte, le opere di design possono infatti accedere alla tutela del diritto d’autore all’atto della creazione, ma solo qualora godano di un sufficiente grado di creatività e di valore artistico (articolo 2.10 Legge 633/1941). Dall’altra, sono tutelabili attraverso la protezione delle opere di design registrate, secondo quanto disposto dal Codice di Proprietà Industriale (D. Lgs. 30/2005 sezione III), ovvero di quelle non registrate, in base al regolamento comunitario 6/2002 (art. 11). Viene quindi fatto presente alle richiedenti che le licenze Creative Commons permettono di disporre dei soli diritti riconducibili alla tutela autorale delle opere di desgin, non anche di quelli riconosciuti dalle altre normative.

anno del caso: 

Caso 2010/11 - Tutela dell’opera: logo – adozione di licenza CC o registrazione come marchio

Tipo di richiedente: 
privato
Periodo: 
12/06/2010 to 16/06/2010
Tempo di risposta: 
5 giorni
Questioni: 

Fatto:
Il richiedente ha realizzato un logo per un portale Internet che avrà lo scopo di sensibilizzare gli utenti su alcune tematiche.

Quesito:
è possibile tutelare il logo adottando una licenza Creative Commons o è opportuno registrarlo anche come marchio? Qualora si optasse per le licenze CC, sarebbe possibile tutelarsi dai soggetti terzi che volessero in seguito procedere alla registrazione del logo come marchio?

Questioni di diritto emergenti:
Nascita automatica della tutela autorale dell’opera e contenuto della protezione, registrazione di un marchio costituito da un emblema o simbolo divenuto notorio in un campo non economico.

Esito: 

Oltre al rinvio alle faq e alle informazioni presenti sul sito di Selili, viene precisato che la tutela del logo non viene fornita dalle licenze Creative Commons, in quanto esse permettono semplicemente di scegliere il regime di licenza che si ritiene più opportuno. Il logo risulta infatti tutelato direttamente dal diritto d’autore, diritto che nasce automaticamente all’atto della creazione dell’opera.
Qualora il richiedente sia interessato ad una protezione che si estenda al di là della semplice tutela autorale dal plagio del logo, viene suggerito di provvedere anche alla registrazione del simbolo come marchio. Peraltro, se il segno non è associato ad un’attività d’impresa, quando il logo diventerà abbastanza conosciuto da essere riferibile al portale del soggetto che l’ha creato, la sua registrazione come marchio sarà riservata al richiedente, che risulterà quindi tutelato da indebite registrazione da parte di soggetti terzi. In questa ipotesi infatti il logo sarà configurabile come simbolo o emblema divenuto notorio in un campo non economico e sarà applicabile la riserva di registrazione in capo all’autore del segno, prevista dall’art. 8, comma 3 Codice della Proprietà Industriale (d.lgs. 30/2005).

anno del caso: 

Caso 2010/10 - SIAE: obbligo di apposizione contrassegni su supporti

Tipo di richiedente: 
privato
Periodo: 
08/04/2010 to 14/04/2010
Tempo di risposta: 
7 giorni
Questioni: 

Fatto:
Il richiedente ha realizzato un documentario la cui colonna sonora è costituita da musiche licenziate con licenza Creative Commons Attribution (CC-BY). Tale documentario ha come supporto un dvd che verrà venduto in allegato ad un quotidiano.

Quesito:
occorre indicare anche tali musiche nella richiesta del bollino SIAE da apporre sui dvd?

Questioni di diritto emergenti:
Campo di applicazione dell’articolo 181 bis della legge 633/1941 relativo ai contrassegni/bollini SIAE.

Esito: 

Rimandando alle FAQ di Selili che affrontano il tema (http://selili.polito.it/faq#3,), viene chiarito al richiedente che anche i supporti contenenti le opere licenziate in Creative Commons sono soggetti al rilascio del c.d. bollino o contrassegno SIAE ai sensi dell’articolo 181 bis della legge 633/1941. Occorrerà dunque pagare l’importo previsto per il rilascio degli stessi, mentre viene evidenziato che nessun altro compenso connesso all’attività di intermediazione della SIAE sarà dovuto poiché le opere utilizzate come colonna sonora non appartengono al repertorio della collecting society.

temi generali: 
anno del caso: 

Caso 2010/05 - Tutela dell’opera: prova della paternità ed alternative al deposito SIAE

Tipo di richiedente: 
privato
Periodo: 
28/01/2010
Tempo di risposta: 
1 giorni
Questioni: 

Fatto:
Il richiedente, musicista emergente, non è interessato ad associarsi alla SIAE, ma vorrebbe tuttavia avvalersi di uno strumento che gli permetta di dimostrare la paternità dell’opera.

Quesito:
vi sono alternative al deposito SIAE per provare la paternità dell’opera?

Questioni di diritto emergenti:
Deposito dell’opera inedita, efficacia probatoria del deposito, presunzione semplice di paternità dell’opera, alternative al deposito in SIAE aventi stesso valore legale.

Esito: 

Rinvio alle FAQ, dove è presente una risposta al quesito all’interno di una domanda più generale.
Il titolo III, capo I della legge 633/1941 (l.a.) disciplina il deposito delle opere: tale formalità serve a fornire all’autore che vi provvede una prova certa circa l’esistenza dell’opera, mentre non ha alcun effetto sull’esistenza del diritto d’autore. L’autore di un’opera dotata di carattere creativo infatti acquisisce i diritti sull’opera nel momento stesso in cui la crea, secondo quanto disposto dall’articolo 6 della l.a. e dall’articolo 2576 del codice civile.
Sotto il profilo probatorio, il deposito dell’opera non prova di per sé la paternità della creazione intellettuale, ma l’esistenza della stessa in una data certa. Rispetto alla paternità dell’opera l’articolo 8 l.a. stabilisce però una presunzione semplice in base alla quale l’autore dell’opera è, salvo prova contraria, il soggetto indicato come tale in essa: l’esistenza dell’opera che indica il soggetto X come autore della stessa prova dunque che egli è l’autore della creazione intellettuale.
In Italia si possono effettuare diversi tipi di deposito dell'opera a seconda che sia già avvenuta la prima pubblicazione, ovvero l’opera sia inedita.
Nel caso di opera pubblicata il deposito si effettua presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dove è istituito un registro pubblico generale delle opere protette tramite il Diritto d’Autore e l’autore, espletando tale formalità, ottiene una prova dell’esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione. Vi sono poi due registri pubblici speciali, curati dalla SIAE, uno relativo alle opere cinematografiche ed uno relativo ai software. L’articolo 106 l.a. precisa che l’omissione di tale formalità non pregiudica l’acquisto o l’esercizio del diritto d’autore, come già sottolineato in precedenza.
Quanto al deposito delle opere inedite, che si effettua prima della pubblicazione dell'opera, esso fornisce la prova dell’esistenza dell’opera alla data del deposito.
L’opera inedita può essere depositata alla SIAE sia inviando la richiesta per posta, sia consegnando la domanda direttamente all’Ufficio deposito opere inedite ed i costi di tale deposito sono differenti a seconda che l’autore sia associato alla SIAE o meno (http://www.siae.it/olaf_doi.asp).
Vi sono una serie di alternative al deposito presso la SIAE al fine di ottenere una prova della data certa di creazione con lo stesso valore legale. Innanzitutto vi sono numerose iniziative che forniscono il servizio di deposito: si veda a tal proposito http://www.creativecommons.it/registri. In alternativa, vi è poi la possibilità di avvalersi di strumenti più tradizionali “analogici” ovvero digitali ( Simone Aliprandi, Teoria e Pratica del copyleft, pp. 15-16, http://www.copyleft-italia.it/libri/teoria-pratica-copyleft ). Tra gli strumenti “analogici” vi è il deposito dell’opera presso un notaio ovvero presso enti pubblici tenuti a protocollare e registrare la corrispondenza ovvero alcuni tipi di documenti (è il caso della Presidenza della Repubblica, nonché delle tesi di laurea conservate negli archivi delle Università), la pubblicazione dell’opera all’interno di un’edizione periodica, il far in modo che venga apposto un timbro postale sull’opera (affinché il timbro abbia valore di prova sarà necessario che esso venga apposto direttamente sull’opera: occorrerà cioè creare un plico pieghevole e sigillato sul cui interno sia stampata direttamente l’opera). Infine è anche possibile avvalersi di strumenti digitali quali i sistemi di firma digitale certificata ed in particolare quelli di marca temporale (sistema di metadati pubblicamente certificato che attribuisce una data certa ad un documento digitale) ovvero delle e-mail certificate (PEC) che garantiscono l’integrità dell’allegato inviato in data certa.

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