licenza GPL

Caso 2010/34 - Licenze FLOSS: divieto di usi commerciali del software

Tipo di richiedente: 
privato
Questioni: 

Fatto:
Il richiedente che ha sviluppato un software1 che da anni viene rilasciato senza licenza, è ora intenzionato ad adottarne una. Dopo un iniziale propensione per la GNU GPL ha scartato tale opzione perché l’adozione di tale licenza consentirebbe l'uso commerciale, cosa che vorrebbe evitare.

Quesito:
Viene chiesto se sia possibile optare per una licenza semilibera, che garantisca le 4 libertà open source, ma escluda gli usi commerciali del software ovvero se sia utilizzabile una licenza Creative Commons.

Esito: 

In lista si propongono tecniche giuridiche come il dual licensing ed i connessi modelli di business (ad esempio il versioning) in risposta all’esigenza del richiedente. Viene però evidenziato che, prevedendo restrizioni agli usi commerciali, il richiedente non garantirà le quattro libertà dei software liberi poiché proprio la prima di esse (libertà di eseguire il programma per qualsiasi scopo) sarebbe esclusa. Sia i requisiti posti dalla Free Software Foundation, sia l’Open Source Definition escludono infatti espressamente, rispettivamente alla libertà 0 e al punto 1, la possibilità di prevedere simili restrizioni e per tale motivo il software c.d. semilibero è una tipologia che in realtà va categorizzata come non libera.
Quanto alle licenze Creative Commons, il loro utilizzo, pur possibile, viene sconsigliato poiché esse non sono pensate espressamente per il software e non disciplinano aspetti di primaria importanza come l’accesso libero al codice sorgente.

anno del caso: 
temi generali: 

Caso 2010/31 - Licenze libere: dati contenuti in un database

Tipo di richiedente: 
privato
Periodo: 
01/04/2010
Tempo di risposta: 
1 giorni
Questioni: 

Fatto:
Il richiedente ha sviluppato una banca dati per la tesi di laurea che contiene informazioni fattuali estratte da pubblicazioni edite, con la citazione delle fonti bibliografiche. Egli ha licenziato con GNU GPL v3 il codice sorgente dell’applicazione che costituisce il database, mentre vorrebbe licenziare i dati ivi contenuti con una licenza che tenga conto della sua intenzione di renderli disponibili sotto forma di Linked Open Data, permettendo la ricombinazione illimitata delle informazioni e l'integrazione con altre banche dati.

Quesito:
Viene chiesto se l'estrazione di singole informazioni da pubblicazioni edite sia legittima e quale licenza si addica maggiormente alle esigenze del richiedente.

Esito: 

Sotto il profilo dell’estrazione delle informazioni, se la fonte utilizzata è costituita da pubblicazioni non vi sono problemi se il richiedente ha operato nel rispetto del diritto di citazione garantito dall’articolo 70 della legge 633/41. Qualora sia stato utilizzato un database, per non violare il diritto sui generis riconosciuto al costitutore della banca dati dall’articolo 102 bis della legge 633/41 ai commi 3 e 9, è necessario che il richiedente non abbia estratto parti sostanziali della banca dati o che, comunque, non abbia proceduto ad estrazioni di parti non sostanziali in maniera ripetuta e sistematica.
Sotto il profilo della licenza da adottare, viene proposta l’open database license (http://www.opendatacommons.org/licenses/odbl/) di cui vengono anche segnalate le criticità rinviando a http://sciencecommons.org/resources/readingroom/comments-on-odbl/. Tuttavia viene fatto notare che il modo migliore per permettere la ricombinazione e l’integrazione della banca dati con altri database è quello di rilasciare l’opera in pubblico dominio con Creative Commons Zero (CCO) attraverso il quale si rinuncia al diritto d’autore e ai diritti connessi sull’opera, compreso quello sui generis sulle banche dati (http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode).
Viene infine fatto notare che occorre anche valutare se vi possa essere una protezione di diritto d'autore sulla struttura della banca dati, diversa ed autonoma dal diritto sui generis sul database e da quello sul software che lo gestisce. A tal proposito occorre ricordare che la protezione dei database attraverso il diritto d’autore, che ha ad oggetto la modalità di selezione e presentazione dei dati e non i dati in sé, viene subordinata dal legislatore al carattere creativo della raccolta che, per la scelta o la disposizione del materiale, deve costituire una creazione dell'ingegno propria del suo autore (art.1 comma 2 della legge 633/1941).

anno del caso: 
temi generali: 

Caso 2010/27 - Licenze FLOSS: restrizione geografica per software che utilizza metodologie brevettate

Tipo di richiedente: 
privato (ricercatore universitario)
Periodo: 
10/02/2010 to 04/03/2010
Tempo di risposta: 
23 giorni
Questioni: 

Fatto:
Il richiedente, un ricercatore universitario, ha realizzato un software ed intende rilasciarlo sotto licenza GNU GPL. Alcune delle metodologie utilizzate dal software sono coperte da brevetto ed il patent holder, interpellato circa la possibilità di consentire il libero download del software, ha negato l'autorizzazione. A seguito di ricerche sulla scadenza dei brevetti nei diversi Stati, lo sviluppatore è intenzionato a distribuire il software con licenza GPLv2 con restrizione geografica, prevista dalla clausola 8 della licenza medesima, per escludere i Paesi in cui il brevetto è ancora valido. Inoltre vorrebbe inserire una clausola che preveda l’adozione della licenza GPLv3 e la rimozione della restrizione territoriale allo scadere del brevetto. Quanto alla distribuzione, ipotizza di rendere il software disponibile a tutti gli utenti per il download da un sito web con server negli USA, includendo però un disclaimer che evidenzi la limitata validità territoriale della licenza. Il richiedente, infine, è intenzionato a distribuire il solo codice sorgente per ridurre i rischi legali connessi alla violazione del brevetto.
A seguito della consulenza di secondo livello predisposta da Selili, egli decide di adottare una licenza ad hoc più vincolante, utilizzando pur sempre una clausola di restrizione geografica per superare il problema dei brevetti ancora in vigore in alcuni Stati. Per dimostrare che l’impossibilità di una distribuzione maggiormente aperta non dipende dalla sua volontà, il richiedente sarebbe intenzionato a pubblicare la corrispondenza intercorsa con il patent holder. Per quanto riguarda la distribuzione, per limitare ulteriormente i rischi legali è stato deciso di collocare il sito web su un server USA e di consentire il download ai soli utenti che si siano registrati ed abbiano firmato ed accettato la licenza.

Quesito:
Prima della consulenza di secondo livello: il richiedente pone in chiave dubitativa la maggior parte delle sue affermazioni, in particolare avanzando dubbi sullo status dei brevetti negli USA (che vengono indicati ALIVE sul sito del patent holder quantunque al richiedente essi risultino essere scaduti), sulle modalità di distribuzione e sulla messa a disposizione del solo codice sorgente.
Dopo la consulenza di secondo livello: il richiedente richiede un parere sulla licenza redatta ad hoc, nonché sull’intenzione di pubblicare le mail intercorse con il titolare del brevetto. Continua inoltre ad avere dubbi sullo status dei brevetti USA.

Esito: 

In lista vengono confermate la maggior parte delle affermazioni dubitative fatte prima della consulenza di secondo grado, pur riconoscendo la necessità di un parere legale esperto. In particolare questo è imprescindibile per la verifica dello status del brevetto ed è necessario anche rispetto al sistema di distribuzione e alla messa a disposizione del solo codice sorgente, che pur vengono ritenuti essere utili al fine di ridurre i rischi legali.
Rispetto invece ai quesiti posti dopo la consulenza, viene affermato che la licenza redatta ad hoc difficilmente è configurabile come FLOSS. In particolare nel contenuto della stessa vi sono forti limitazioni all’uso commerciale del software e alla facoltà di ridistribuire lo stesso o versioni modificate che difficilmente si conciliano con i requisiti delle licenze libere. Viene infine sconsigliata la pubblicazione della corrispondenza intercorsa con il titolare dei brevetti, anche qualora fosse resa disponibile in forma anonima.

anno del caso: 
temi generali: 

Caso 2010/23 - Richiesta di chiarimenti: sviluppo e distribuzione di software non open source che linka a software con licenze GNU-GPL

Tipo di richiedente: 
privato
Periodo: 
20/12/2010 to 29/12/2010
Tempo di risposta: 
10 giorni
Questioni: 

Fatto:
Il richiedente sta sviluppando un programma non open source che utilizza software e librerie open source e pone una serie di domande specifiche.

Quesito:
1) È possibile distribuire un file zip (ad esempio un cd live o un firmware) con dentro un sistema basato su Linux contenente del software non open source? Se ciò non è possibile, sarebbe lecito chiedere esplicitamente all'utente di fare il download del software open source?
2) È possibile linkare un software a delle librerie open source, ma non distribuire il codice del programma che si è sviluppato? In caso di risposta positiva con quali licenze delle librerie e con quali tipologie di link (statici o dinamici) ciò è possibile?

Questioni di diritto emergenti:
Rapporto tra licenza di software e librerie open source e software non open source.

Esito: 

1) La risposta al quesito dipende da che cosa è contenuto nel file zip e dalle relazioni e dai vincoli che legano i vari software. In linea generale sarebbe possibile la distribuzione dei software con un cd live, ma occorrerebbe valutare in dettaglio il caso di specie. La distribuzione del software non open source insieme ad un form in cui si chiede il download del software libero all’utente è possibile qualora si sia il detentore dei diritti, ma in tal caso si potrà anche optare per la distribuzione del file zip.
2) In via generale si può affermare che il link sarà possibile per le licenze non-copyleft e per quelle weak copyleft (come ad esempio la licenza LGPL), mentre è da escludersi per quelle copyleft. Quanto alla tipologia del link, generalmente qualora esso sia statico si ritiene che si sia in presenza di un’opera derivata, mentre se è dinamico l’opera viene considerata indipendente, ma tali conclusioni dipendono da diverse caratteristiche tecniche (tipo di linguaggio, programma, data structures, calls, links, plug-ins, etc). In questi casi è importante comprendere la distinzione concettuale fra
- integrazione di un software con un altro (quindi derivazione di un'opera da una precedente);
- interazione fra software separati (quindi fra opere dell'ingegno distinte e ontologicamente autonome);
- mera aggregazione sullo stesso supporto.
A tale proposito viene fatto notare, richiamando il contenuto della pagina web http://softwarelibero.it/ricerca/licenze.shtml, che l'obbligo di ridistribuire l'opera con licenza GNU-GPL (c.d. viralità della licenza GNU-GPL) è previsto per il caso di programma derivato da un software copyleft. Vi sono invece una serie di utilizzi del software GPL che sono permessi senza vincoli di licenza, quali ad esempio la chiamata del programma GPL da parte di altri programmi, l'uso del programma GPL come parte di un gruppo di software, le mere aggregazione di programmi su un unico media.

anno del caso: 
temi generali: 

Caso 2010/20 - Richiesta informativa: licenze GNU e sistema operativo Linux

Tipo di richiedente: 
privato
Periodo: 
28/11/2010 to 07/12/2010
Tempo di risposta: 
10 giorni
Questioni: 

Fatto:
Il richiedente ha installato sul proprio personal computer sistemi operativi GNU-Linux scaricati da Internet e da cd-rom avuti in omaggio nel corso delle giornate di promozione dei software liberi. A seguito dell’installazione di tali sistemi operativi, in più occasioni, il computer si è bloccato ed è stato necessario reinstallare il sistema operativo.

Quesito:
è possibile che il blocco del pc sia dovuto all’inserimento di codice malevolo nel software ovvero conseguente a scadenze previste nell'uso del sistema operativo? I software open source sono sempre gratuiti o dopo un certo periodo occorre pagare una qualche royalty?

Questioni di diritto emergenti:
Stabilità, sicurezza e trasparenza dei software con licenza FLOSS.

Esito: 

Generalmente è riconosciuta la superiorità dei software liberi, ed in particolare del sistema operativo GNU-Linux, in termini di sicurezza, bug-fixing e trasparenza rispetto ai software proprietari e, dunque, i timori del richiedente sono infondati in quanto le libertà garantite nelle licenze GNU-GPL non permettono l'adozione di tipologie di distribuzioni del codice analoghe a quelle da lui ipotizzate. In particolare è da escludersi che vengano adottati modelli di lock-in - iniziale utilizzazione gratuita del software, seguita poi dalla richiesta di una royalty-, tipologia di business che è invece tipica di distribuzioni quali il free-ware e lo share-ware.
La stabilità dei sistemi operativi open source è invece un punto dibattuto in quanto, mentre i sostenitori del software libero affermano che “se un numero sufficiente di occhi controlla il codice, tutti i bug vengono scoperti”, i sostenitori dei modelli di “closed source” ritengono che è solo attraverso la segretezza del codice che si può garantire la stabilità, in applicazione del principio di Kerckhoffs in crittografia (http://it.wikipedia.org/wiki/Principio_di_Kerckhoffs).

anno del caso: 
temi generali: 

Caso 2010/14 - Richiesta di chiarimenti: European Union Public Licence vs. GNU GPLv3

Tipo di richiedente: 
privato
Periodo: 
22/06/2010 to 25/06/2010
Tempo di risposta: 
4 giorni
Questioni: 

Fatto:
Il richiedente è venuto a conoscenza dell’esistenza dell’European Union Public Licence (EUPL) e ha letto quanto riportato dalla Commissione europea a proposito della paragone tra tale licenza e la GNU GPL (http://www.osor.eu/communities/eupl/blog/eupl-or-gplv3).

Quesito:
quale delle due licenze open source è più opportuno adottare nell’ambito dell’ordinamento europeo?

Questioni di diritto emergenti:
Confronto tra clausole delle licenze EUPL e GNU GPL.

Esito: 

L’EUPL è una licenza open source, certificata OSI, che è stata adottata dalla Commissione europea nel 2007. Essa, in aggiunta alle stesse quattro libertà previste dalle licenze GNU GPL, prevede l’obbligo in capo a chi utilizzi il software come Saas (Software as a Service) di rendere disponibile il codice sorgente. Questa caratteristica peculiare della licenza EUPL non è codificata dalla GNU GPL standard, ma, qualora di interesse, è possibile adottare una specifica licenza GNU, ovvero la AGPLv3, che prevede tale obbligo.
Su un piano più generale, viene fatto notare che la licenza GNU GPLv3 è più efficace nella protezione del software ed in particolare tutela dai rischi di tivoizzazione e di accordi di co-desistenza. Quanto infine alla compatibilità delle due licenze con l’ordinamento europeo, se è pur vero che la EUPL è stata appositamente pensata per l’applicazione in tale orizzonte normativo, occorre considerare che, da una parte, l’impostazione regionale dell’EUPL non è detto che sia un vantaggio per un programma destinato ad essere distribuito in tutto il mondo, e che d’altra parte la GNU GPL non presenta problemi di applicabilità in Europa.
Queste considerazioni vengono fatte a titolo generale e viene fatto notare che non è possibile consigliare a priori quale delle due licenze scegliere, essendo necessario conoscere l’utilizzo specifico del software che si vuole licenziare e le esigenze a cui la licenza dovrà rispondere.

anno del caso: 
temi generali: 

Caso 2010/09 - Licenza GNU-GPL: creazione di un software utilizzando librerie non libere

Tipo di richiedente: 
privato
Periodo: 
24/03/2010 to 19/04/2010
Tempo di risposta: 
27 giorni
Questioni: 

Fatto:
Il richiedente ha sviluppato insieme ad un altro studente un software nell’ambito della tesi di laurea specialistica. Tale software utilizza due librerie che, seppure distribuite gratuitamente e con accesso al codice sorgente, sono proprietarie.

Quesito:
è possibile licenziare con GNU GPL un software che utilizza librerie non libere?

Questioni di diritto emergenti:
Incompatibilità delle licenze libere con le licenze proprietarie delle librerie utilizzate dal software.

Esito: 

A prescindere dalle problematiche del mondo open source rispetto all’utilizzo di software non libero per lo sviluppo di programmi (per cui si veda http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.it.html#WritingFSWithNFLibs), nel caso di specie ad impedire il licenziamento del software è lo stesso Terms of Use delle librerie utilizzate dal richiedente. Questo infatti consente esclusivamente l’uso personale e non commerciale della libreria, escludendo espressamente la possibilità di ulteriori riproduzioni, distribuzione o utilizzi commerciali. Il richiedente violerebbe dunque i termini della licenza delle librerie qualora provvedesse a distribuire il software da lui sviluppato.
Un’ipotetica soluzione, qualora tecnicamente realizzabile, sarebbe la pacchettizzazione del software senza librerie e la distribuzione del programma con tale modalità, fornendo agli utenti finali l’opzione di scaricare le librerie.

anno del caso: 
temi generali: 
Subscribe to RSS - licenza GPL