Caso 2010/03 - Modello di dicitura e di contratto: licenza CC-BY-SA per opere letterarie e documenti contenuti in archivi
Fatto:
Il richiedente è un’associazione culturale che gestisce numerose attività indirizzate alla promozione della cultura e dell’arte, nonché delle licenze libere1. Sotto quest’ultimo aspetto, l’associazione ha dedicato un’apposita pagina web volta a motivare la scelta di adottare le licenze Creative Commons per le proprie opere. L’associazione ha pubblicato diversi volumi con licenza Attribution-ShareAlike (CC-BY-SA) ed ha adottato tale licenza anche per i documenti contenuti nei propri archivi.
Quesito: (richiesta articolata in più quesiti)
1) Vi sono correzioni da apportare alla pagine volta a motivare la scelta delle licenze libere?
2) Domande relative alla pubblicazione di un’opera letteraria con licenza CC.
a. Per la pubblicazione di un volume scritto a più mani è necessario che tutti gli autori e l’editore firmino un contratto in cui sia parte anche l'associazione?
b. Quale è la dicitura CC-BY-SA da inserire nel volume?
3) Domande connesse alla legittimazione a licenziare l’opera e alla durate del diritto d’autore.
a. In caso di opera il cui autore è morto da meno di 70 anni è necessaria l’autorizzazione degli eredi per adottare una licenza CC-BY-SA?
b. La documentazione di autori morti da più di 70 anni può essere licenziata con licenza CC-BY-SA o è di pubblico dominio?
c. Vi è un esempio di contratto standard che un’associazione può adottare per licenziare la sua documentazione in CC-BY-SA e chi è il soggetto legittimato a prendere tale decisione?
4) Le licenze Creative Commons sono valide ed efficaci esclusivamente nel proprio ordinamento o in tutto il mondo?
Questioni di diritto emergenti:
Modello di dicitura e di contratto di licenza CC-BY-SA, legittimazione a licenziare l’uso dell’opera, durata del diritto d’autore, estensione mondiale delle licenze Creative Commons.
Risposta fornita da SeLiLi
1) Nelle pagine dedicate alla scelta di licenze libere occorre prestare attenzione a non incorrere in confusioni terminologiche. Le licenze Creative Commons non permettono un nuovo diritto d’autore, esso nasce nel momento in cui viene creata l’opera e l’adozione di un tipo di licenza libera, in alternativa a quella proprietaria, non ha effetti sull’esistenza e l’acquisizione dei diritti che l’autore ha sull’opera. Le licenze, infatti, costituiscono semplicemente lo strumento attraverso il quale il titolare dei diritti permette a soggetti terzi di utilizzare la propria creazione intellettuale.
La differenza tra le licenze standard e le licenze Creative Commons non risiede dunque nel fatto che esse facciano capo a due diverse tipologie di diritto d’autore, bensì nell’adozione di due diversi approcci rispetto alle autorizzazioni concesse agli utilizzatori: le licenze tradizionali si basano sul concetto di “tutti i diritti riservati”, mentre le licenze Creative Commons si fondano sul modello “alcuni diritti riservati”.
2.a) La necessità del contratto dipende dall'uso che se ne vuole fare. In ogni caso, anche quando non è richiesta la forma scritta per un contratto, è buona norma provvedere a redigerlo per iscritto al fine di avere una prova dell’accordo relativo alla cessione/autorizzazione/licenza.
2.b) Un modello esemplificativo di dicitura da adottare per un volume licenziato con CC-BY-SA è il seguente:
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*titolo dell'opera*
Copyright ANNO Casa Editrice NOME Alcuni Diritti Riservati
Quest'opera e' rilasciata ai termini della licenza Creative Commons Attribuzione-Non Commerciale 2.5 Italia (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/it/)
ESTREMI, INDIRIZZO, ALTRI DATI CASA EDITRICE
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È possibile trovare esempi all'url http://wiki.creativecommons.org/HOWTO_Publish
3a) Per poter rilasciare una licenza su un’opera è necessario essere il titolare dei diritti; qualora i diritti siano in capo ad un altro soggetto, sia esso l’autore o i suoi eredi, occorre avere ottenuto una esplicita autorizzazione scritta dal titolare dei diritti. L’associazione, qualora non sia titolare dei diritti, non può quindi adottare una licenza Creative Commons, se non dopo aver ottenuto l’autorizzazione dall’avente diritto.
3b) Un’opera è protetta dal diritto d’autore per tutta la durata della vita dell’autore e per i 70 anni successivi alla sua morte. Trascorso tale periodo l’opera diventa di pubblico dominio e non è più possibile, né necessario rilasciarla con licenza Creative Commons.
3c) Il soggetto che può prendere la decisione di adottare le licenze Creative Commons per le opere sulle quali l’associazione detiene i diritti va individuato sulla base dell’atto costitutivo e del regolamento associativo, essendo possibile che l’organo deliberativo deleghi tale facoltà ad altro soggetto.
Un esempio di contratto di licenza libera adottabile può essere il seguente:
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STATEMENT/CONTRACT ON FREE LICENSE / CONTRATTO PER LICENZA LIBERA Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0
I undersigned / Il sottoscritto,
Name and Lastname / Nome e Cognome .................................
Position / Qualifica ..............................
Institution and address / Istituzione e indirizzo ...........................
Having regard to the resolution of / Vista la delibera del [date/data]
declares to adopt the free license Creative Commons Attribution-Share Alike CC-BY-SA 3.0 for: / dichiara di adottare la licenza libera Creative Commons Attribution-Share Alike CC-BY-SA 3.0 per:
Archive/Archivio ...........................................................
Documentation in CC-BY-SA / Fondi in CC-BY-SA .....................
Notes / Note
According to the CC-BY-SA 3.0 procedure / Secondo la procedura di licenza libera CC-BY-SA 3.0
1) everybody is free to copy, distribute, transmit, exhibit, show, play the documentation as well as to edit and adapt it / chiunque è libero di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare la documentazione/parte della documentazione, nonché di modificarla
2) the contractor is obliged to attribute the work as specified below (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work) / il contraente ha l'obbligo di attribuire la paternità dell'opera nei modi indicati qui sotto e in modo tale da non suggerire che essi avallino il contraente o il modo in cui usa l'opera
Attribution and credits / Attribuzione e crediti ..................................
3) if the documentation has been altered, transformed or built upon for the creation of a new work, the resulting work has to be distributed only under the same, similar or compatible license. / in caso di alterazione o trasformazione dell'opera, o di uso di questa per la creazione di una nuova opera, l'opera risultante può essere distribuita solo con una licenza identica o equivalente a questa.
The whole documentation listened above is covered by the free license CC-BY-SA 3.0, apart from the works whose rights belong to others. All changes to the license will be communicated online and to Creative Commons association. / Tutta la documentazione elencata sopra è coperta dalla licenza libera CC-BY-SA 3.0, fatta eccezione per la documentazione e le opere i cui diritti appartengono ad altri. Tutte le modifiche alla licenza saranno comunicate online e all'associazione Creative Commons.
I undersigned authorise the publication and distribution of this statement / Il sottoscritto autorizza la pubblicazione e la distribuzione di questo documento.
Data / Date .................
Signature / Firma ....................................
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4) Le licenze Creative Commons sono efficaci per tutto il mondo, così come stabilito dall’art. 3 del legal code delle diverse licenze. In particolare il titolare dei diritti può adottare le c.d. licenze generiche o unported, che non fanno riferimento a nessun ordinamento in particolare e che sono in lingua inglese, ovvero le licenze c.d. ported, anch’esse efficaci in tutto il mondo, ma tradotte e strutturate in maniera tale da adattare le singole clausole della licenza all’ordinamento nazionale di riferimento. Si veda a tal proposito le FAQ 1.27 e 1.28 sul sito http://wiki.creativecommons.org/FAQ. In particolare all’articolo 8 f del legal code 2.5 it è enunciata la clausola iCommons, dove si precisa che la licenza ported trova applicazione in caso di utilizzo dell’opera in Italia, mentre negli altri casi verrà applicata l’analoga licenza unported.