Creative Commons

Caso 2010/24 - SIAE - pubbliche esecuzioni: Dj-set

Tipo di richiedente: 
privato
Periodo: 
22/12/2010 to 30/12/2010
Tempo di risposta: 
9 giorni
Questioni: 

Fatto:
La richiedente è la proprietaria di una netlab, nonché autrice di alcuni CD musicali che ha pubblicato con altre etichette, adottando licenze Creative Commons. Alcune delle DJ della sua casa discografica, che non sono iscritte alla SIAE, eseguono performance musicali dal vivo in un locale.

Quesito:
il proprietario del locale può richiedere il pagamento dei diritti sulle opere utilizzate nel DJ set al fine di corrispondere il compenso dovuto alla SIAE per l'esecuzione pubblica delle stesse?

Questioni di diritto emergenti:
Interpretazione dell'articolo 51 del Regolamento di esecuzione della legge 633/1941, Permessi di esecuzione rilasciati dalla SIAE, compensi per l'utilizzazione di brani appartenenti al repertorio SIAE, licenza SPERIMENTALE PER LA RIPRODUZIONE DI COMPOSIZIONI MUSICALI DEL REPERTORIO TUTELATO DALLA SEZIONE MUSICA DELLA S.I.A.E. PER COPIE LAVORO.

Esito: 

Dopo un preliminare chiarimento in merito alla SIAE e alla natura delle licenze CC ed il rinvio ad una serie di FAQ presenti sul sito di Selili e di Creative Commons, viene chiarito che la risposta alla questione è differente a seconda che il DJ utilizzi musica di autori associati e/o mandanti alla SIAE (o di altra società di intermediazione consociata) o meno.
Nel primo caso la richiesta del titolare del locale è legittima in quanto egli è obbligato a compilare il borderò musicale e a versare il compenso ricevuto alla SIAE per l'esecuzione in pubblico delle opere appartenenti al repertorio della collecting society (si veda l'apposita sezione sul sito della SIAE). In tale caso inoltre il DJ, qualora nel DJ-set non utilizzi supporti originali, deve sottoscrivere una licenza apposita con la SIAE (https://online.siae.it/index_MFVDJ.asp ) per l'utilizzazione di “copie lavoro” ovvero riproduzioni delle opere originali su supporti a fini di uso in pubblico.
Nel caso di utilizzo di opere non appartenenti al repertorio SIAE non è invece dovuto alcun compenso alla collecting society. Peraltro è possibile che venga richiesta la compilazione del borderò ed il versamento di una cauzione, che sarà però restituita a seguito della verifica che effettivamente nel corso della serata non sono state eseguiti brani appartenenti al repertorio SIAE. Qualora non vengano utilizzati supporti originali non sarà invece necessario sottoscrivere la licenza sopra menzionata che è prevista solo rispetto alla creazione di copie lavoro per opere appartenenti al repertorio SIAE.
Nel caso di utilizzo di musica licenziata in CC a scopi commerciali è infine necessario avere l’accortezza di verificare che i brani utilizzati nell'ambito del DJ-set non abbiano la limitazione Non Commercial. Per valutare il carattere commerciale o meno dell'utilizzo è necessario prendere in esame il singolo caso, a titolo generale però si può affermare che è da considerarsi vietata dalla clausola Non Commerciale l’utilizzazione della musica prevalentemente intesa o diretta al perseguimento di un vantaggio commerciale o di un compenso monetario privato.

anno del caso: 
temi generali: 

Caso 2010/22 - Licenze CC e titolarità dei diritti sull’opera: associazioni

Tipo di richiedente: 
privato
Periodo: 
13/12/2010 to 22/12/2010
Tempo di risposta: 
9 giorni
Questioni: 

Fatto:
Il richiedente sottopone una serie di domande relative alla titolarità dei diritti e all'applicazione della licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC-BY-NC-SA) ad opere realizzate nell’ambito di enti di tipo associativo. In particolare egli profila due scenari:
- scenario 1: l’opera viene creata autonomamente dal associato.
- scenario 2: l’opera viene create dagli associati in nome dell’associazione.

Quesito:
- scenario 1
a) con l'adozione di una licenza Creative Commons è possibile escludere la concessione dei diritti ivi previsti in capo agli utenti rispetto a soggetti determinati, come ad esempio l’associazione?
b) è possibile modificare la licenza CC a seguito della sua adozione per passare a modelli di licenza più restrittivi e pretendere la rimozione del materiale pubblicato su un sito web nel rispetto dei termini di licenza?

- scenario 2
a) l’opera può essere considerata quale creazione dell’associazione in quanto ente e non dei singoli associati che hanno contribuito alla sua realizzazione? Ed in particolare, i diritti morali possono essere riconosciuti in capo ad un’associazione o solo alle persone fisiche? Vi è una qualche differenza tra associazioni riconosciute o non riconosciute, ovvero tra enti non profit o commerciali rispetto a tali tematiche?
b) per rispettare il diritto di attribuzione, è sufficiente citare l’associazione o invece occorre fare menzione anche dei nomi delle persone che hanno contribuito alla realizzazione dell’opera?

Questioni di diritto emergenti:
Titolarità del diritto d'autore sulle opere realizzata da un associato o da più soggetti nel nome dell'associazione di cui fanno parte, carattere non esclusivo delle licenze CC, revoca della licenza CC, natura dei diritti morali ed economici sull'opera.

Esito: 

Scenario 1 - opera realizzata dall'associato
a) La licenza Creative Commons adottata dal titolare dei diritti autorizza chiunque venga in contatto con l'opera ad usarla secondo i termini della licenza (art.1 f) legal code licenza CC-BY 3.0 ita) e non permette di escludere la concessione dei diritti ivi previsti ad un particolare soggetto. Stante la natura non esclusiva delle licenze ( art. 3 legal code licenza CC-BY 3.0 ita) è però consentita una differenziazione nei diritti concessi; è infatti possibile accordare ad un determinato soggetto diritti aggiuntivi rispetto a quelli concessi ai licenziatari della Creative Commons. Nel caso di specie, in assenza di alcun accordo ulteriore, l’associazione può quindi utilizzare liberamente l’opera nel rispetto dei termini della licenza CC che l'associato ha applicato alla proprio creazione intellettuale. L'associato può inoltre decide di accordare diritti ulteriori all'associazione, concedendo una licenza ad hoc ovvero applicando il modulo CC+ (http://wiki.creativecommons.org/CCPlus), ma non può limitare da un punto di vista soggettivo l'applicazione dei diritti concessi con la licenza CC standard.
b) Le licenze CC hanno natura perpetua e sono concesse ai soggetti che entrano in contatto con l'opera così licenziata per tutta la durata del diritto d’autore applicabile sull’opera (art. 7 b) legal code licenza CC-BY 3.0 ita). Il titolare dei diritti può decidere di modificare successivamente la licenza sull'opera, ma tale modifica non ha valore retroattivo: chi ha ricevuto copie dell’opera nel periodo in cui la stessa era stata rilasciata in CC può continuare ad utilizzarle e a diffonderle, secondo i termini della licenza CC. Pertanto, solo gli utilizzi da parte dei soggetti che entreranno in possesso dell'opera a seguito della revoca della licenza CC saranno regolati dai termini della nuova licenza. L'unica ipotesi di risoluzione di diritto della licenza contemplata dall'articolo 7 del legal code è quella dell'utilizzo dell'opera in violazione dei termini della licenza: l'inadempimento è infatti previsto quale condizione risolutiva del contratto di licenza.

Scenario 2 - opera realizzata in nome dell’associazione
a) Sia i diritti morali, sia quelli economici sono di natura personale e sono acquisiti a titolo originario dall'autore dell'opera. Mentre quelli morali sono inalienabili, quelli economici possono essere trasferiti in capo a terzi. Nel caso di specie quindi gli associati che hanno realizzato l’opera possono trasferire i diritti di sfruttamento economico in capo all’associazione, di qualunque tipo esso sia.
b) La clausola Attribuzione (BY) permette agli autori dell'opera di indicare le modalità con cui deve avvenire il riconoscimento della paternità ed dunque nel caso di specie, qualora vi sia un accordo tra i co-autori dell'opera, è possibile riferire la paternità all’associazione usando, a titolo esemplificativo, la formula “a cura dell’associazione”.

anno del caso: 

Caso 2010/21 - Richiesta informativa: licenze CC ed immagini fotografiche

Tipo di richiedente: 
privato
Periodo: 
26/11/2010 to 07/12/2010
Tempo di risposta: 
12 giorni
Questioni: 

Fatto:
La richiedente è autrice di opere fotografiche ed è interessata a renderle disponibili con licenze Creative Commons.

Quesito:
vengono poste una serie di domande.
1) Per la pubblicazione di fotografie su Facebook, la licenza CC che si applica deve essere inserita nei metadati del file oppure deve essere presente un water mark sull’immagine digitale?
2) Nonostante l'adozione di una licenza CC con clausola Non Commerciale è comunque possibile concedere ad uno specifico soggetto la facoltà di utilizzare per scopi commerciale l'opera a fronte di un compenso da concordarsi?
3) Come si applicano le licenze CC per le opere distribuite su un CD e non pubblicate online?

Questioni di diritto emergenti:
Applicabilità delle licenze CC alle opere fotografiche distribuite online ed offline, natura non esclusiva delle licenze CC.

Esito: 

1) Facebook implementa solo parzialmente le licenze CC, non permettendo l'indicazione completa della licenza applicata alle opere caricate sul social network. Le modalità profilate dalla richiedente, con l'inclusione delle informazioni sulla licenza CC prescelta nei metadati e di un water mark sull'opera, rappresentano un ottimo metodo per indicare il regime di circolazione giuridica della propria creazione intellettuale.
2) La clausola Non Commerciale vieta ai terzi ogni utilizzo commerciale dell'opera, riservando al licenziatario tutti i diritti di sfruttamento economico. Le licenze Creative Commons sono però licenze non esclusive (art. 3 legal code licenza CC-BY 3.0 ita) e ciò comporta che il licenziatario, titolare dei diritti sull'opera, ha la facoltà di concedere una licenza ad hoc al soggetto che lo contatti per richiedere un'autorizzazione ad utilizzare per scopi commerciali la creazione intellettuale. È anche possibile adottare il protocollo CC + (http://wiki.creativecommons.org/CCPlus), il quale non rappresenta una nuova licenza, ma bensì un strumento che permette di accordare permessi aggiuntivi a quelli previsti dalla licenza CC standard.
3) Le informazioni sulla licenza CC prescelta possono essere indicate in vari modi. Per le opere offline, il sito di Creative Commons permette di creare, a seguito della scelta della licenza da applicare attraverso il form disponibile all’url http://creativecommons.org/choose/, esempi di testi che possono essere utilizzati: “This work is licensed under the Creative Commons …. [tipo di licenza scelta]. To view a copy of this license, visit ….[url del riassunto del legal code] or send a letter to Creative Commons, 444 Castro Street, Suite 900, Mountain View, California, 94041, USA”. Per avere un testo analogo con riferimento alla licenza adottata si veda le istruzioni reperibili all’URL http://wiki.creativecommons.org/Marking/Creators#Marking_Specific_Media nella sezione “offline text”. Rispetto al caso specifico sottoposto dalla richiedente, ovvero all’opera contenuta in un CD, è buona norma indicare i termini della licenza sia in un file all'interno del CD, sia nella copertina, riportando le diciture ed i loghi previsti per la licenza CC che si è adottata e che sono disponibili sul sito di Creative Commons.
A livello generale, con riferimento al fatto che si tratta di opere fotografiche, viene inoltre fatto presente alla richiedente che l'applicazione sull'immagine stessa di una breve dicitura, attraverso un normale programma di image editing, indicante l'autore, l'anno ed i termini di licenza garantisce una migliore conoscenza da parte del pubblico del tipo di licenza prescelta.

anno del caso: 

Caso 2010/19 - Richiesta informativa: licenze CC e web radio

Tipo di richiedente: 
privato
Periodo: 
05/11/2010 to 08/11/2010
Tempo di risposta: 
4 giorni
Questioni: 

Fatto:
Il richiedente ha creato una web radio ed è interessato al funzionamento delle licenze Creative Commons.

Quesito:
esiste una licenza Creative Commons per le web radio?

Questioni di diritto emergenti:
Applicabilità licenze CC nell’ambito di una web radio.

Esito: 

Le licenze di diritto d'autore, tra le quali vanno ricomprese le Creative Commons, si applicano ad un'opera precisa e pertanto la domanda posta dal richiedente risulta essere troppo vaga. Tuttavia, nel caso di specie le licenze Creative Commons possono venire in rilievo sotto due profili.
Innanzitutto va preso in considerazione il profilo dell'applicabilità delle licenze CC alla musica trasmessa in radio: qualora il gestore della web radio detenga i diritti su alcuni brani, egli può liberamente scegliere di licenziare tali opere in CC. Per scegliere la licenza Creative Commons maggiormente rispondente alle proprie necessità, è possibile seguire le indicazioni predisposte alla pagina http://creativecommons.org/choose/?lang=it.
Per i brani di cui invece il richiedente non è il detentore del diritto d'autore viene in rilievo il profilo della facoltà di trasmettere le opere musicali coperte da CC. Il gestore di una radio può utilizzare liberamente la musica rilasciata con Creative Commons ed inserirla nel proprio palinsesto secondo i termini di licenza. A tale proposto occorre notare che in caso di natura commerciale della radio, il palinsesto deve essere limitato a quei brani la cui licenza CC non riporti la limitazione Non Commercial. La natura commerciale o meno della radio va valutata di caso in caso, tuttavia in via generale è utile rilevare che il fatto che venga ospitata della pubblicità, dei banner, o qualunque altra forma di marketing in grado di rappresentare un vantaggio economico, costituisce un forte indicatore di commercialità.
Per reperire la musica licenziata in CC da inserire nel palinsesto della web radio, vi sono diversi siti web: a titolo esemplificativo si possono segnalare www.beatpick.com, www.jamendo.com, www.magnatune.com. Inoltre, è possibile utilizzare la funzionalità di ricerca di opere del sito Creative Commons: http://search.creativecommons.org.

anno del caso: 
temi generali: 

Caso 2010/18 - Violazione licenza CC: utilizzo dell’opera da parte di un soggetto terzo

Tipo di richiedente: 
privato
Periodo: 
21/10/2010 to 29/10/2010
Tempo di risposta: 
9 giorni
Questioni: 

Fatto:
La richiedente è autrice di alcuni blog che pubblica sotto licenza Creative Commons. Periodicamente un soggetto terzo copia gli articoli ivi pubblicati, senza menzionare la fonte da cui sono tratti. Nonostante la richiedente abbia preso contatti con tale persona, il comportamento è rimasto invariato.

Quesito:
come è possibile agire per far valere la violazione della licenza CC?

Questioni di diritto emergenti:
Violazione ed enforcement di licenza CC

Esito: 

La richiedente non specifica quale sia la licenza Creative Commons adottata per il blog, ma in tutte e sei le licenze in uso è presente la clausola Attribuzione (BY) che obbliga l’utilizzatore a riconoscere la paternità dell’opera al suo autore. Pertanto, nonostante la necessità di un esame più attento della questione, se effettivamente viene effettuata una riproduzione integrale degli articoli senza che venga fatta menzione della fonte e dell’autore originario, si è in presenza di una violazione dei termini della licenza CC ed in particolare per l’appunto della clausola Attribuzione.
Sarebbe inoltre possibile lamentare la violazione dei diritti morali riconosciuti in capo all’autore dalla legge 633/1941, ed in particolare del diritto alla paternità dell’opera previsto all’articolo 20.
A fronte della mancato riscontro della comunicazione scritta che la richiedente ha inviato all’utilizzatore per richiedere la cessazione del suo comportamento, le viene suggerito di rivolgersi ad un legale di fiducia.

anno del caso: 

Caso 2010/16 - Richiesta informativa: licenze CC per pubblicazione opera letteraria a carattere tecnico

Tipo di richiedente: 
privato
Periodo: 
14/07/2010 to 21/07/2010
Tempo di risposta: 
8 giorni
Questioni: 

Fatto:
La richiedente vuole pubblicare con licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-NonDerivativeWorks (CC-BY-NC-ND) la propria opera.

Quesito:
quali passi occorre seguire per pubblicare tale materiale?

Questioni di diritto emergenti:
Natura delle licenze CC.

Esito: 

Sul sito www.creativecommons.it sono pubblicate una serie di alle FAQ contenenti le istruzioni da seguire per pubblicare un’opera con licenza CC. Inoltre, per licenziare un’opera con licenza Creative Commons e scegliere le clausole maggiormente rispondenti alle proprie necessità, è possibile seguire le indicazioni predisposte alla pagina http://creativecommons.org/choose/?lang=it.
Dalle domande formulate dalla richiedente emerge inoltre una serie di dubbi sulla natura delle licenze Creative Commons e viene quindi sottolineato che esse permettono semplicemente di scegliere il regime di licenza che si ritiene più opportuno, mentre la tutela dell’opera sorge in automatico all’atto di creazione dell’opera.

anno del caso: 
temi generali: 

Caso 2010/15 - CC-SIAE: distribuzione di un CD musicale

Tipo di richiedente: 
privato / associazione non-profit
Periodo: 
03/07/2010 to 06/07/2010
Tempo di risposta: 
4 giorni
Questioni: 

Fatto:
Il richiedente è membro di un’associazione musicale non-profit che vuole distribuire in omaggio e a scopo pubblicitario un CD contenente brani di gruppi emergenti locali. I gruppi hanno prestato il loro consenso all’inclusione dei propri brani nel CD e non sono associati alla SIAE.

Quesito:
è possibile distribuire il CD con licenza Creative Commons senza registrazione presso la SIAE?

Questioni di diritto emergenti:
Natura delle licenze CC, ruolo intermediario svolto dalla SIAE, interpretazione dell’art. 181 bis della legge 633/1941.

Esito: 

Il richiedente viene invitato a leggere la faq1 presente sul sito di Selili in quanto dalle sue domande emerge una confusione circa la natura delle licenze CC, come alternativa alla SIAE.
Viene anche richiamata la faq3 poiché la distribuzione di CD musicali, e dunque di supporti contenenti tracce audio, è soggetta all’obbligo di applicazione dei bollini SIAE ex art. 181-bis della legge 633/1941, a prescindere dalla tipologia di licenza adottata e dal fatto che gli autori dei brani siano o meno iscritti alla SIAE.

anno del caso: 
temi generali: 

Caso 2010/12 - Licenze CC: progetti di design

Tipo di richiedente: 
privato
Periodo: 
17/06/2010 to 26/06/2010
Tempo di risposta: 
9 giorni
Questioni: 

Fatto:
Le richiedenti sono due studentesse che per la propria tesi di laurea stanno realizzando un sito web ed una rivista cartacea. Utilizzando il sito web, gli autori delle opere di design possono condividere i propri progetti in rete, mostrandone i passi costitutivi e permettendo a chiunque di riprodurli.

Quesito:
nel permettere a chiunque la riproduzione del progetto di design, è possibile obbligare l’utilizzatore a riconoscere la paternità dell’opera, riservando inoltre all’autore la commercializzazione della propria creazione intellettuale?

Questioni di diritto emergenti:
Applicabilità licenze Creative Commons ai progetti di design ed articolarsi delle differenti tutele su tali tipologie di creazioni intellettuali.

Esito: 

Per scegliere la licenza Creative Commons maggiormente rispondente alle proprie necessità è possibile seguire le indicazioni predisposte alla pagina http://creativecommons.org/choose/?lang=it. Nel caso di specie, alla luce delle esigenze evidenziate dalle richiedenti, viene consigliata l’adozione della licenza Attribution (CC-BY), che obbligherà gli utilizzatori a riconoscere la paternità dell’opera e ad indicare l’autore della stessa nei modi eventualmente dallo stesso indicati (http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/it/legalcode). Vengono poi richiamate le clausole Non Commerciale (NC) e Non Opere Derivate (ND) che permetteranno all’autore del progetto di riservarsi, rispettivamente, i diritti di utilizzazione commerciale e quelli di trarre opere derivate.
Viene infine sottolineato che il caso di specie è peculiare in quanto oggetto della richiesta sono opere di design, creazioni intellettuali tutelate da diverse normative. Da una parte, le opere di design possono infatti accedere alla tutela del diritto d’autore all’atto della creazione, ma solo qualora godano di un sufficiente grado di creatività e di valore artistico (articolo 2.10 Legge 633/1941). Dall’altra, sono tutelabili attraverso la protezione delle opere di design registrate, secondo quanto disposto dal Codice di Proprietà Industriale (D. Lgs. 30/2005 sezione III), ovvero di quelle non registrate, in base al regolamento comunitario 6/2002 (art. 11). Viene quindi fatto presente alle richiedenti che le licenze Creative Commons permettono di disporre dei soli diritti riconducibili alla tutela autorale delle opere di desgin, non anche di quelli riconosciuti dalle altre normative.

anno del caso: 

Caso 2010/11 - Tutela dell’opera: logo – adozione di licenza CC o registrazione come marchio

Tipo di richiedente: 
privato
Periodo: 
12/06/2010 to 16/06/2010
Tempo di risposta: 
5 giorni
Questioni: 

Fatto:
Il richiedente ha realizzato un logo per un portale Internet che avrà lo scopo di sensibilizzare gli utenti su alcune tematiche.

Quesito:
è possibile tutelare il logo adottando una licenza Creative Commons o è opportuno registrarlo anche come marchio? Qualora si optasse per le licenze CC, sarebbe possibile tutelarsi dai soggetti terzi che volessero in seguito procedere alla registrazione del logo come marchio?

Questioni di diritto emergenti:
Nascita automatica della tutela autorale dell’opera e contenuto della protezione, registrazione di un marchio costituito da un emblema o simbolo divenuto notorio in un campo non economico.

Esito: 

Oltre al rinvio alle faq e alle informazioni presenti sul sito di Selili, viene precisato che la tutela del logo non viene fornita dalle licenze Creative Commons, in quanto esse permettono semplicemente di scegliere il regime di licenza che si ritiene più opportuno. Il logo risulta infatti tutelato direttamente dal diritto d’autore, diritto che nasce automaticamente all’atto della creazione dell’opera.
Qualora il richiedente sia interessato ad una protezione che si estenda al di là della semplice tutela autorale dal plagio del logo, viene suggerito di provvedere anche alla registrazione del simbolo come marchio. Peraltro, se il segno non è associato ad un’attività d’impresa, quando il logo diventerà abbastanza conosciuto da essere riferibile al portale del soggetto che l’ha creato, la sua registrazione come marchio sarà riservata al richiedente, che risulterà quindi tutelato da indebite registrazione da parte di soggetti terzi. In questa ipotesi infatti il logo sarà configurabile come simbolo o emblema divenuto notorio in un campo non economico e sarà applicabile la riserva di registrazione in capo all’autore del segno, prevista dall’art. 8, comma 3 Codice della Proprietà Industriale (d.lgs. 30/2005).

anno del caso: 

Caso 2010/01 - Incompatibilità tra la qualità di associato alla SIAE e l’uso di licenze CC

Tipo di richiedente: 
ente non-profit / associazione culturale
Periodo: 
04/01/2010 to 11/01/2010
Tempo di risposta: 
8 giorni
Questioni: 

Fatto:
La richiesta proviene da un’associazione che vuole creare una serie di documentari con colonna sonora nell’ambito di un progetto di promozione del territorio. L'autore delle opere musicali, soggetto associato alla SIAE, ha acconsentito all’utilizzazione gratuita dei brani all’interno dei filmati, accordando una licenza Attribution-NonCommercial (CC-BY-NC) all’associazione.

Quesito:
è possibile utilizzare le opere musicali senza l’autorizzazione ed il pagamento dei compensi alla SIAE, avendo l’autore prestato il suo consenso?

Questioni di diritto emergenti:
Carattere esclusivo del mandato conferito dall’autore associato alla SIAE e conseguente incompatibilità tra l’iscrizione alla SIAE e l’utilizzo di licenze Creative Commons.

Esito: 

Risposta fornita da SeLiLi:
L’autore che si iscrive alla SIAE, così come il soggetto mandante non iscritto, affida ad essa in via esclusiva la gestione dei diritti di sfruttamento economico di cui è titolare e si spoglia della facoltà di amministrare personalmente le proprie opere. Le licenze Creative Commons rappresentano una forma di gestione diretta dei diritti ed il loro utilizzo è quindi incompatibile con la qualità di autore associato alla SIAE.
Nel caso di specie è dunque irrilevante la circostanza che l’autore abbia prestato il suo consenso e pertanto l’associazione deve richiedere l’autorizzazione alla SIAE per poter utilizzare i suoi brani.

anno del caso: 
temi generali: 

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