Caso 2010/22 - Licenze CC e titolarità dei diritti sull’opera: associazioni

Tipo di richiedente: 
privato
Periodo: 
13/12/2010 to 22/12/2010
Tempo di risposta: 
9 giorni
Questioni: 

Fatto:
Il richiedente sottopone una serie di domande relative alla titolarità dei diritti e all'applicazione della licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC-BY-NC-SA) ad opere realizzate nell’ambito di enti di tipo associativo. In particolare egli profila due scenari:
- scenario 1: l’opera viene creata autonomamente dal associato.
- scenario 2: l’opera viene create dagli associati in nome dell’associazione.

Quesito:
- scenario 1
a) con l'adozione di una licenza Creative Commons è possibile escludere la concessione dei diritti ivi previsti in capo agli utenti rispetto a soggetti determinati, come ad esempio l’associazione?
b) è possibile modificare la licenza CC a seguito della sua adozione per passare a modelli di licenza più restrittivi e pretendere la rimozione del materiale pubblicato su un sito web nel rispetto dei termini di licenza?

- scenario 2
a) l’opera può essere considerata quale creazione dell’associazione in quanto ente e non dei singoli associati che hanno contribuito alla sua realizzazione? Ed in particolare, i diritti morali possono essere riconosciuti in capo ad un’associazione o solo alle persone fisiche? Vi è una qualche differenza tra associazioni riconosciute o non riconosciute, ovvero tra enti non profit o commerciali rispetto a tali tematiche?
b) per rispettare il diritto di attribuzione, è sufficiente citare l’associazione o invece occorre fare menzione anche dei nomi delle persone che hanno contribuito alla realizzazione dell’opera?

Questioni di diritto emergenti:
Titolarità del diritto d'autore sulle opere realizzata da un associato o da più soggetti nel nome dell'associazione di cui fanno parte, carattere non esclusivo delle licenze CC, revoca della licenza CC, natura dei diritti morali ed economici sull'opera.

Esito: 

Scenario 1 - opera realizzata dall'associato
a) La licenza Creative Commons adottata dal titolare dei diritti autorizza chiunque venga in contatto con l'opera ad usarla secondo i termini della licenza (art.1 f) legal code licenza CC-BY 3.0 ita) e non permette di escludere la concessione dei diritti ivi previsti ad un particolare soggetto. Stante la natura non esclusiva delle licenze ( art. 3 legal code licenza CC-BY 3.0 ita) è però consentita una differenziazione nei diritti concessi; è infatti possibile accordare ad un determinato soggetto diritti aggiuntivi rispetto a quelli concessi ai licenziatari della Creative Commons. Nel caso di specie, in assenza di alcun accordo ulteriore, l’associazione può quindi utilizzare liberamente l’opera nel rispetto dei termini della licenza CC che l'associato ha applicato alla proprio creazione intellettuale. L'associato può inoltre decide di accordare diritti ulteriori all'associazione, concedendo una licenza ad hoc ovvero applicando il modulo CC+ (http://wiki.creativecommons.org/CCPlus), ma non può limitare da un punto di vista soggettivo l'applicazione dei diritti concessi con la licenza CC standard.
b) Le licenze CC hanno natura perpetua e sono concesse ai soggetti che entrano in contatto con l'opera così licenziata per tutta la durata del diritto d’autore applicabile sull’opera (art. 7 b) legal code licenza CC-BY 3.0 ita). Il titolare dei diritti può decidere di modificare successivamente la licenza sull'opera, ma tale modifica non ha valore retroattivo: chi ha ricevuto copie dell’opera nel periodo in cui la stessa era stata rilasciata in CC può continuare ad utilizzarle e a diffonderle, secondo i termini della licenza CC. Pertanto, solo gli utilizzi da parte dei soggetti che entreranno in possesso dell'opera a seguito della revoca della licenza CC saranno regolati dai termini della nuova licenza. L'unica ipotesi di risoluzione di diritto della licenza contemplata dall'articolo 7 del legal code è quella dell'utilizzo dell'opera in violazione dei termini della licenza: l'inadempimento è infatti previsto quale condizione risolutiva del contratto di licenza.

Scenario 2 - opera realizzata in nome dell’associazione
a) Sia i diritti morali, sia quelli economici sono di natura personale e sono acquisiti a titolo originario dall'autore dell'opera. Mentre quelli morali sono inalienabili, quelli economici possono essere trasferiti in capo a terzi. Nel caso di specie quindi gli associati che hanno realizzato l’opera possono trasferire i diritti di sfruttamento economico in capo all’associazione, di qualunque tipo esso sia.
b) La clausola Attribuzione (BY) permette agli autori dell'opera di indicare le modalità con cui deve avvenire il riconoscimento della paternità ed dunque nel caso di specie, qualora vi sia un accordo tra i co-autori dell'opera, è possibile riferire la paternità all’associazione usando, a titolo esemplificativo, la formula “a cura dell’associazione”.

anno del caso: