Caso 2010/05 - Tutela dell’opera: prova della paternità ed alternative al deposito SIAE

Tipo di richiedente: 
privato
Periodo: 
28/01/2010
Tempo di risposta: 
1 giorni
Questioni: 

Fatto:
Il richiedente, musicista emergente, non è interessato ad associarsi alla SIAE, ma vorrebbe tuttavia avvalersi di uno strumento che gli permetta di dimostrare la paternità dell’opera.

Quesito:
vi sono alternative al deposito SIAE per provare la paternità dell’opera?

Questioni di diritto emergenti:
Deposito dell’opera inedita, efficacia probatoria del deposito, presunzione semplice di paternità dell’opera, alternative al deposito in SIAE aventi stesso valore legale.

Esito: 

Rinvio alle FAQ, dove è presente una risposta al quesito all’interno di una domanda più generale.
Il titolo III, capo I della legge 633/1941 (l.a.) disciplina il deposito delle opere: tale formalità serve a fornire all’autore che vi provvede una prova certa circa l’esistenza dell’opera, mentre non ha alcun effetto sull’esistenza del diritto d’autore. L’autore di un’opera dotata di carattere creativo infatti acquisisce i diritti sull’opera nel momento stesso in cui la crea, secondo quanto disposto dall’articolo 6 della l.a. e dall’articolo 2576 del codice civile.
Sotto il profilo probatorio, il deposito dell’opera non prova di per sé la paternità della creazione intellettuale, ma l’esistenza della stessa in una data certa. Rispetto alla paternità dell’opera l’articolo 8 l.a. stabilisce però una presunzione semplice in base alla quale l’autore dell’opera è, salvo prova contraria, il soggetto indicato come tale in essa: l’esistenza dell’opera che indica il soggetto X come autore della stessa prova dunque che egli è l’autore della creazione intellettuale.
In Italia si possono effettuare diversi tipi di deposito dell'opera a seconda che sia già avvenuta la prima pubblicazione, ovvero l’opera sia inedita.
Nel caso di opera pubblicata il deposito si effettua presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dove è istituito un registro pubblico generale delle opere protette tramite il Diritto d’Autore e l’autore, espletando tale formalità, ottiene una prova dell’esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione. Vi sono poi due registri pubblici speciali, curati dalla SIAE, uno relativo alle opere cinematografiche ed uno relativo ai software. L’articolo 106 l.a. precisa che l’omissione di tale formalità non pregiudica l’acquisto o l’esercizio del diritto d’autore, come già sottolineato in precedenza.
Quanto al deposito delle opere inedite, che si effettua prima della pubblicazione dell'opera, esso fornisce la prova dell’esistenza dell’opera alla data del deposito.
L’opera inedita può essere depositata alla SIAE sia inviando la richiesta per posta, sia consegnando la domanda direttamente all’Ufficio deposito opere inedite ed i costi di tale deposito sono differenti a seconda che l’autore sia associato alla SIAE o meno (http://www.siae.it/olaf_doi.asp).
Vi sono una serie di alternative al deposito presso la SIAE al fine di ottenere una prova della data certa di creazione con lo stesso valore legale. Innanzitutto vi sono numerose iniziative che forniscono il servizio di deposito: si veda a tal proposito http://www.creativecommons.it/registri. In alternativa, vi è poi la possibilità di avvalersi di strumenti più tradizionali “analogici” ovvero digitali ( Simone Aliprandi, Teoria e Pratica del copyleft, pp. 15-16, http://www.copyleft-italia.it/libri/teoria-pratica-copyleft ). Tra gli strumenti “analogici” vi è il deposito dell’opera presso un notaio ovvero presso enti pubblici tenuti a protocollare e registrare la corrispondenza ovvero alcuni tipi di documenti (è il caso della Presidenza della Repubblica, nonché delle tesi di laurea conservate negli archivi delle Università), la pubblicazione dell’opera all’interno di un’edizione periodica, il far in modo che venga apposto un timbro postale sull’opera (affinché il timbro abbia valore di prova sarà necessario che esso venga apposto direttamente sull’opera: occorrerà cioè creare un plico pieghevole e sigillato sul cui interno sia stampata direttamente l’opera). Infine è anche possibile avvalersi di strumenti digitali quali i sistemi di firma digitale certificata ed in particolare quelli di marca temporale (sistema di metadati pubblicamente certificato che attribuisce una data certa ad un documento digitale) ovvero delle e-mail certificate (PEC) che garantiscono l’integrità dell’allegato inviato in data certa.

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