Caso 2010/31 - Licenze libere: dati contenuti in un database

Tipo di richiedente: 
privato
Periodo: 
01/04/2010
Tempo di risposta: 
1 giorni
Questioni: 

Fatto:
Il richiedente ha sviluppato una banca dati per la tesi di laurea che contiene informazioni fattuali estratte da pubblicazioni edite, con la citazione delle fonti bibliografiche. Egli ha licenziato con GNU GPL v3 il codice sorgente dell’applicazione che costituisce il database, mentre vorrebbe licenziare i dati ivi contenuti con una licenza che tenga conto della sua intenzione di renderli disponibili sotto forma di Linked Open Data, permettendo la ricombinazione illimitata delle informazioni e l'integrazione con altre banche dati.

Quesito:
Viene chiesto se l'estrazione di singole informazioni da pubblicazioni edite sia legittima e quale licenza si addica maggiormente alle esigenze del richiedente.

Esito: 

Sotto il profilo dell’estrazione delle informazioni, se la fonte utilizzata è costituita da pubblicazioni non vi sono problemi se il richiedente ha operato nel rispetto del diritto di citazione garantito dall’articolo 70 della legge 633/41. Qualora sia stato utilizzato un database, per non violare il diritto sui generis riconosciuto al costitutore della banca dati dall’articolo 102 bis della legge 633/41 ai commi 3 e 9, è necessario che il richiedente non abbia estratto parti sostanziali della banca dati o che, comunque, non abbia proceduto ad estrazioni di parti non sostanziali in maniera ripetuta e sistematica.
Sotto il profilo della licenza da adottare, viene proposta l’open database license (http://www.opendatacommons.org/licenses/odbl/) di cui vengono anche segnalate le criticità rinviando a http://sciencecommons.org/resources/readingroom/comments-on-odbl/. Tuttavia viene fatto notare che il modo migliore per permettere la ricombinazione e l’integrazione della banca dati con altri database è quello di rilasciare l’opera in pubblico dominio con Creative Commons Zero (CCO) attraverso il quale si rinuncia al diritto d’autore e ai diritti connessi sull’opera, compreso quello sui generis sulle banche dati (http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode).
Viene infine fatto notare che occorre anche valutare se vi possa essere una protezione di diritto d'autore sulla struttura della banca dati, diversa ed autonoma dal diritto sui generis sul database e da quello sul software che lo gestisce. A tal proposito occorre ricordare che la protezione dei database attraverso il diritto d’autore, che ha ad oggetto la modalità di selezione e presentazione dei dati e non i dati in sé, viene subordinata dal legislatore al carattere creativo della raccolta che, per la scelta o la disposizione del materiale, deve costituire una creazione dell'ingegno propria del suo autore (art.1 comma 2 della legge 633/1941).

anno del caso: 
temi generali: