Eccezione e limitazione al diritto d’autore per finalità di insegnamento e ricerca
Eccezione e limitazione al diritto d’autore per finalità di insegnamento e ricerca
Il caso:
Il Comune X, nell’ambito di un progetto di integrazione culturale rivolto ai cittadini di origine straniera, produce, attraverso il contributo delle scuole presenti sul suo territorio, prodotti multimediali (contenuti in supporti CD-ROM o DVD) che poi distribuisce gratuitamente sempre nell’ambito dl circuito scolastico a fini didattici ed illustrativi dei valori della cultura e della lingua italiane.
I contenuti presenti sui supporti sono di varia natura.
Sono presenti
(i)opere o parti di opere appartenenti alla letteratura italiana nonché letture di tali opere o parti di opere;
(ii)opere o parti di opere musicali utilizzate appartenenti alla tradizione musicale italiana;
(iii)opere o parti di opere musicali pop contemporanea, tratte anche dalla discografia internazionale;
(iv)opere o parti di opere filmiche italiane (cinematografiche e/o audiovisive).
La questione:
Considerati i fini didattici e di insegnamento che l’ente si pone, in che misura la predisposizione e la distribuzione della sopra menzionata opera multimediale possono considerarsi lecite anche in assenza di un espresso consenso da parte degli aventi diritto sulle singole opere ivi contenute (sia quanto ai diritti d’autore, sia quanto ai diritti connessi)?
Il contesto normativo (ristretto):
Legge 22 aprile 1941 n. 633 (di seguito la “LDA”), artt. 12 e segg., 72 e segg., 78-bis e segg., 80 e segg. e artt. 65 e segg. ed in particolare art. 70 e 71-decies;
Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione.
La risposta
La soluzione del quesito si incentra sull’applicabilità al caso di specie della disposizione contenuta dell’art. 70 LDA, secondo la quale, per quanto qui rileva, il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi purché «effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell’opera»; se il riassunto, la citazione o la riproduzione sono «effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica, l’utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali». Infine ai sensi del terzo comma della norma in esame il riassunto, la citazione o la riproduzione «debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell’opera, dei nomi dell’autore, dell’editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta».
Posto il carattere non commerciale dell’utilizzazione nonché il carattere non concorrenziale della stessa, occorre dunque valutare se la riproduzione delle opere contenute possa considerarsi effettuata per finalità illustrative o di insegnamento.
Alla luce dei fini che l’opera si propone (trasmettere i valori della cultura e della lingua italiana agli stranieri) è possibile dunque escludere dall’applicabilità dell’eccezione tutte le opere che non appartengono e non sono ricollegabili alla lingua e cultura italiana (v. sopra al punto (iii)).
In seconda battuta occorre valutare se la riproduzione di un’opera (segnatamente i brani musicali) sia effettuata a fini illustrativi o solamente per rendere più gradevole la fruizione dell’opera multimediale. In questa seconda ipotesi si dovrà escludere l’applicabilità dell’eccezione anche alle opere in astratto riconducibili alla cultura italiana, da considerarsi invece applicabile nel primo caso (v. sopra ai punti (ii) e (iv)).
L’eccezione potrebbe invece considerarsi applicabile alla riproduzione di opere effettuata a fini illustrativi e di insegnamento, sempre ferma la necessità che si tratti di riproduzione parziale e non dell’opera nel suo complesso e che venga dato conto dell’autore, dell’editore e del titolo dell’opera (l’art. 70 si riferisce infatti solo a brani o parti di opera) (v. sopra al punto (i)).
Eguale scenario risulta applicabile ai diritti connessi in forza dell’espresso richiamo contenuto nell’art. 71-decies LDA.
Potrebbe infine prospettarsi l’applicabilità della normativa sulle antologie (art. 70, comma 2, LDA) che degrada il diritto d’autore a diritto a compenso, sempre, si intende, a condizione che si tratti di utilizzazioni effettuate a scopo di insegnamento nell’ambito di strumenti destinati all’uso scolastico.