FAQ a SeLiLi


1) Ho composto una canzone. Stavo per mandarla alla SIAE, ma poi un amico mi ha detto che c'è un'alternativa che si chiama Creative Commons.È vero?

2) Potete aiutarmi a proteggere la mia opera? Vorrei registrarla con una licenza libera!

3) Ho deciso di rilasciare il mio ultimo album con una licenza Creative Commons. Devo pagare il c.d. bollino SIAE?

4)Vorrei pubblicare un testo (articolo, libro, etc) in forma cartacea. Come dovrei riportare correttamente l'informazione relativa alla licenza?





Domanda:

Ciao, ho composto una canzone. Stavo per mandarla alla SIAE, ma poi un amico mi ha detto che c'è un'alternativa che si chiama Creative Commons.
È vero?

Risposta:

È un errore comune quello di considerare Creative Commons come alternativa alla SIAE. Le cose tuttavia non stanno così. La SIAE è la Società Italiana Autori ed Editori e svolge diversi compiti che le sono affidati dalla legge. Tra quelli più rilevanti in questa sede vi sono sicuramente il deposito dell'opera e l'intermediazione nella gestione dei diritti.

Il deposito dell'opera serve per avere una data certa della creazione dell'opera, prova eventualmente spendibile in giudizio. Tuttavia, questa procedura serve a facilitare e a "rafforzare" tale prova, non è necessaria per ottenere protezione. In fatti il diritto d'autore opera automaticamente per il solo fatto creativo. Dunque, nel momento stesso in cui si crea una canzone si diviene autore della stessa e si gode dei benefici che la legge riconosce senza bisogno di ulteriori formalità. Vi sono alternative al deposito in SIAE al fine di ottenere una prova della data certa di creazione con lo stesso valore legale, come per esempio il servizio offerto dal progetto copyzero (http://www.costozero.org/wai/copyzero.html) ad un costo molto conveniente, soprattutto se non si è iscritti alla SIAE.

L'altra attività espletata dalla SIAE a cui si può essere interessati è quella dell'intermediazione nella gestione dei diritti. Se si è associato o mandante SIAE si concede ad essa in forma esclusiva la gestione dei diritti (tutti) su tutto il repertorio (tutte le canzoni) che sono state incise. Questo significa che se una radio, o un DJ, o chiunque altri trasmette la propria canzone, si riceverà un compenso calcolato secondo i modi e le tariffe consueti. Tale cessione è piena ed esclusiva, ciò significa che -per esempio- non si potrà autorizzare un un amico DJ ad utilizzare la propria opera gratis in una radio, in quanto si è ceduta la gestione alla SIAE. L'amico dovrà comunque "pagare" la SIAE, compilando il classico borderò.

Qualora si fosse interessati a gestire i diritti sulle proprie opere in prima persona, allora le licenze Creative Commons possono rappresentare un'opportunità. Infatti, sarà possibile rilasciare la propria opera per fini commerciali o meno, permettendo la modificazione o meno, e se si permette si potrà anche chiedere che le versioni modificate utilizzino la stessa licenza, il tutto con l'obbligo di riconoscere se stessi come autore originale. Questa forma di utilizzo può trovare interessanti sbocchi a diversi livelli sia di diffusione sia di modelli di business (si veda per esempio www.beatpick.com). In questo caso però si deve notare che la SIAE non intermedierà. Di
più, al momento, non è possibile utilizzare licenze Creative Commons se si è associato/mandante SIAE. Dunque se si distribuisce una canzone con Creative Commons poi non si potrà chiedere alla SIAE di gestire i diritti di sfruttamento economico. Si tratta di due modelli di business completamente differenti ed al momento incompatibili tra loro.

L'errore che comunemente si commette è quello di credere che le licenze "proteggano" qualcosa. In realtà è il diritto d'autore stesso a proteggere le opere dell'ingegno. Le licenze di diritto d'autore (tutte, non solo le Creative Commons) stabiliscno i termini di circolazione dell'opera.





Domanda:

Potete aiutarmi a proteggere la mia opera? Vorrei registrarla con una licenza libera!

Risposta:

Licenze come la GNU GPL o le BSD o le Creative Commons come ogni altra licenza di diritto d'autore, sia essa libera o proprietaria, NON servono a proteggere le opere dell'ingegno. La protezione viene invece fornita dalla legge sul diritto d'autore (in Italia la 633 del 1941) ed opera automaticamente per il solo fatto creativo.

Le licenze di diritto d'autore servono invece per stabilire tipo ed estensione degli usi che l'autore vuole concedere a terzi. Nel caso delle licenze libere tale scelta si caratterizza per essere particolarmente permissiva se comparata alla situazione classica di "tutti diritti riservati".Il tipo di usi che si decide di concedere dipende tuttavia dal tipo di licenza che si intende usare.

Le licenze come la GPL sono indicate per il software e si caratterizzano per essere Free Software secondo la FSF e Open Source software secondo OSI (per cui si suole usare l'acronimo FOSS O FLOSS), nonché per essere "strong copyleft" il che significa che ogni opera derivata (incluso il software "linkato" con una libreria GPL) dovrà essere distribuito con una GPL; v. www.fsf.org, www.fsfe.org, www.softwarelibero.it, www.gnu.org.

Altre licenze FLOSS sono considerate "weak copyleft" come la Lesser GPL, oppure non copyleft come le BSD o la X11 (aka MIT); v. www.opensource.org, http://it.wikipedia.org/wiki/Copyleft.

Le licenze Creative Commons sono indicate per quelle opere protette dal diritto d'autore ma che non sono software, e la loro struttura dipende dalle scelte dell'utente; v. www.creativecommons.it.




Domanda:

Ho deciso di rilasciare il mio ultimo album con una licenza Creative Commons. Devo pagare i bollini SIAE?

Risposta:
La SIAE svolge diverse funzioni che le sono attribuite dalla legge italiana. La principale e' sicuramente l'intermediazione nella gestione dei diritti di sfruttamento economico degli artisti associati o mandanti (le famose royalties).

Altra funzione svolta dalla SIAE e' quella relativa ai c.d. bollini. Il bollino (o contrassegno_ secondo la lettera dell'art. 181bis Legge Diritto Autore) ha lo scopo di garantire l'autenticita' del prodotto sul quale e' apposto. La legge affida la gestione dei contrassegni alla SIAE.

Tali contrassegni andranno applicati ad ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto (CD, cassette audio e video, CD Rom, DVD, ecc.) contenente suoni, voci o immagini in movimento che reca la fissazione di opere o di parti di
opere protette dalla legge sul diritto d'autore (art. 1, primo comma, legge n.633/1941) destinati al commercio o che vengano ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro. Unica eccezione a questa regola, i programmi per elaboratore ceduti a titolo gratuito (rientra FLOSS).

Dunque, se si vuole vendere un album contenente opere rilasciate con Creative Commons, cio' e' certamente legale, non si dovra' corrispondere alcun compenso alla SIAE, ma si dovra' applicare il c.d. bollino alle copie che si intende vendere.

L'importo di questi bollini varia, ma di solito e' contenuto:
0,031 € a copia IVA inclusa per supporti destinati alla vendita
0,0181 € a copia IVA inclusa per supporti destinati all'omaggio.

Maggiori informazioni in merito sul sito web della SIAE:
http://www.siae.it/Utilizzaopere.asp?link_page=contrassegni_bollino.htm&open_menu=yes




Domanda:

Vorrei pubblicare un testo (articolo, libro, etc) in forma cartacea. Come dovrei riportare correttamente l'informazione relativa alla licenza?

Risposta

Un esempio relativo alla licenza Attribuzione Condividi allo stesso modo versione 2.5 Italia, da riportare in un'edizione cartacea:

Copyright (C) [ANNO] [NOME DEL TITOLARE DEI DIRITTI]
Quest'opera e' rilasciata sotto i termini della licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo 2.5
Italia (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/it/legalcode)

Inoltre, qualora le esigenze tipografiche lo perettessero, sarebbe
consigliabile anche riportare il commons deed (il "riassunto" che
si ottiene on-line dopo aver scelto la licenza, v. http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/it/).